ISSN 2039-1676


11 luglio 2016

La Camera approva in via definitiva la proposta di legge che introduce i reati di frode in processo penale e depistaggio

Proposta di legge C.559-B, approvata definitvamente il 5 luglio 2016

 

Segnaliamo ai lettori che il 5 luglio 2016 la Camera dei deputati ha definitivamente approvato la proposta di legge n. 559-B che introduce all'interno del codice penale il reato di frode in procedimento penale e depistaggio. Il testo integrale della proposta di legge - che non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale - può leggersi nella versione recentemente approvata cliccando qui.

Confidando di potere ospitare quanto prima sulle pagine di questa Rivista un commento più approfondito alla nuova normativa, ci limitiamo a segnalare che il provvedimento sostituisce integralmente l'attuale art. 375 c.p. Nella sua nuova formulazione, il delitto di frode in procedimento penale e depistaggio punisce con la reclusione da 3 a 8 anni - salvo che il fatto costituisca più grave reato - il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, con il fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

i) immuti artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;

ii) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale affermi il falso o neghi il vero ovvero taccia in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

La nuova norma prevede inoltre:

a) una circostanza aggravante a effetto speciale (da un terzo alla metà) qualora il fatto sia commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento;

b) una circostanza aggravante autonoma (pena da sei a dodici anni) per i casi in cui la frode processuale e il depistaggio siano relativi a procedimenti penali per reati di particolare gravità;

c) una circostanza attenuante a effetto speciale (dalla metà ai due terzi) per il soggetto attivo che ripari alla condotta dannosa precedentemente messa in atto, adoperandosi per ripristinare lo stato dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a  conseguenze ulteriori, ovvero aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

La novella legislativa prevede infine l'inserimento:

i) di un nuovo art. 383-bis - rubricato 'circostanze aggravanti per il caso di condanna' - nel quale vengono disciplinate alcune circostanze aggravanti applicabili non solo al nuovo delitto di cui all'art. 375 c.p. ma anche ad alcuni altri delitti contro l'amministrazione della giustizia;

ii) di un nuovo art. 384-ter c.p. - rubricato 'circostanze speciali' - che stabilisce che quando i delitti di false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale (art. 371-bis c.p.), di false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter c.p.) di falsa testimonianza (art. 372 c.p.), di frode processuale (art. 374 c.p.) e di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) siano commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ad alcuni specifici gravi delitti, la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione prevista nei casi di false informazioni personali al pubblico ministero o al difensore. Anche in questi casi la pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori. (Alessandra Galluccio)