ISSN 2039-1676


19 luglio 2016

Codice penale: due novità  estive

In Gazzetta Ufficiale la riforma dei reati di frode processuale e depistaggio e del reato di falsificazione di monete

Segnaliamo ai nostri lettori la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dalla riforma concernente i reati di frode in processo penale e depistaggio, di cui la nostra Rivista aveva già dato conto (clicca qui per consultare la relativa scheda).

 

Segnaliamo inoltre l'introduzione (clicca qui per consultare la Gazzetta Ufficiale) - a seguito dell'attuazione della Direttiva 2014/62/UE (protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione) - di due nuovi commi all'art. 453 c.p. ("falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate").

Il nuovo secondo comma dell'articolo in questione punisce - con la pena da 3 a 12 anni e con la multa da 516 a 3098 euro - chi "legalmente autorizzato alla produzione, fabbrichi indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni".

Il nuovo terzo comma dellart. 453 c.p. introduce una circostanza attenuante, prevedendo che la pena stabilita per le condotte dei commi precedenti sia ridotta di un terzo qualora tali condette abbiano ad oggetto "monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso [sia] determinato".