ISSN 2039-1676


23 luglio 2016

Sezioni unite: il difensore impedito a comparire non ha l'obbligo di nominare un sostituto

Cass., Sez. Un., u.p. 21 luglio 2016, Pres. Canzio, Rel. Davigo, ric. Nifo Sarrapochiello (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla pubblica udienza del 21 luglio 2016, le Sezioni unite hanno affrontato le seguenti questioni:

In primo luogo: «Se, ai fini del rinvio dell'udienza, il difensore abbia l'onere di nominare un sostituto quando l'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, prontamente comunicato al giudice e documentato, derivi da serie ragioni di salute o da altre cause di forza maggiore»

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta: «Negativa. Resta fermo, ai fini del rinvio dell'udienza, l'apprezzamento riservato al giudice di merito circa la serietà, l'imprevedibilità e l'attualità del dedotto impedimento».

In secondo luogo, e consequenzialmente:  « Se il suddetto principio di diritto si applichi anche nel giudizio camerale di appello di cui all'art. 599, comma 1, cod. proc. pen.».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta: «Affermativa».

Le deliberazioni sono state assunte sulle conclusioni conformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Per accedere alla ordinanza che ha rimesso la questione alle Sezioni unite (Sez. V, 17 dicembre 2015 - dep. 15 febbraio 2016, n. 6220), in formato PDF, cliccare qui.

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)