ISSN 2039-1676


03 ottobre 2016

Le Sezioni unite sulle disposizioni civili nei processi per fatti riqualificati come illeciti civili con sanzione aggravata

Cass., Sez. Un., u.p. 29 settembre 2016, Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, ric. Schirru (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla pubblica udienza del 21 luglio 2016, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se, in caso di sentenza di condanna relativa ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, debba revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta: «Affermativa. La revoca della sentenza di condanna passata in giudicato per i fatti suindicati, disposta dal giudice della esecuzione, non si estende, viceversa, ai capi che concernono gli interessi civili».

Pare dunque che la Corte abbia optato per la revoca delle disposizioni civili, in fase di cognizione, quando il giudice riconosca la sopravvenuta qualificazione del fatto quale illecito civile, sebbene aggravato dalla nuova sanzione pecuniaria, ed abbia inteso puntualizzare che, di contro, la revoca non va operata nella fase di esecuzione, ove pure il giudice penale deve prendere atto della sopravvenuta depenalizzazione.

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

La nostra Rivista ha già pubblicato l’ordinanza che aveva rimesso la questione alle Sezioni unite (Sez. II, 15 giugno 2016 - dep. 22 giugno 2016, n. 26092), con una nota di Davide Sibilio, Abolitio criminis e nuovi illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili: alle Sezioni Unite la questione relativa alla possibile decisione del giudice dell’impugnazione in merito agli effetti civili, cui può accedersi cliccando qui.

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)