ISSN 2039-1676


01 aprile 2011 |

Cass., Sez. un., camera di consiglio del 31 marzo 2011, Pres. Lupo, Rel. Blaiotta, ric. P.m. in proc. Ambrogio

L'introduzione del divieto normativo di applicare misure alternative alla custodia in carcere non impone l'adozione della misura più restrittiva nei trattamenti cautelari già  in corso

La Corte di cassazione comunica che le Sezioni unite penali, nella camera di consiglio del 31 marzo 2011, nel procedimento n. 43191/10 (ric. P.m. in proc. Ambrogio), hanno affrontato la seguente questione di diritto:  se la misura cautelare in corso di esecuzione, applicata prima della novella codicistica che ha ampliato il catalogo dei reati per i quali vale la presunzione legale di adeguatezza esclusiva della custodia carceraria, possa subire modifiche solo per effetto del nuovo e più sfavorevole trattamento normativo.
 
Al quesito indicato, secondo l’informazione provvisoria distribuita, le Sezioni unite hanno dato soluzione negativa. La scelta determina una soluzione di continuità rispetto all’orientamento sul tema in precedenza assunto dalle stesse Sezioni unite e dalla maggior parte della giurisprudenza intervenuta dopo la più recente riforma del comma 3 dell’art. 275 c.p.p. Si può rinviare, in proposito, alle osservazioni proposte da G. Romeo, Alle S.U. la questione del regime intertemporale della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare, pubblicato in questa stessa Rivista.
 
Il provvedimento sarà posto a disposizione non appena depositato.