ISSN 2039-1676


28 novembre 2016 |

Effetti dell’incostituzionalità dell’art. 181, comma 1-bis, del d. Lgs. 42/2004 sul giudicato penale: un primo arresto giurisprudenziale

A margine di Tribunale di Rieti, ord. 5 luglio 2016, Giud. Panariello (e "a valle" di Corte Cost., sent. 23 marzo 2016, n. 56)

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Abstract. Con sentenza n. 56 del 23 marzo 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004. Fra i vari problemi subito posti alla pratica giudiziaria è emerso quello della sorte delle sentenze di condanna divenute irrevocabili prima della sentenza della Corte, in relazione all’efficacia retroattiva delle pronunce caducatorie della Consulta riguardanti norme sanzionatorie. Il provvedimento di merito che si annota, uno dei primi emessi sul tema, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, espressa nelle note sentenze Ercolano e Gatto, da tempo depositate, non si è limitato a rimodulare la pena, riportandola a legalità, ma si è spinto fino al punto di revocare la sentenza passata in giudicato, dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione.

 

SOMMARIO: 1. La sentenza n. 56/2016 della Consulta. – 2. Le sue ricadute. – 3. Cenni alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sugli effetti in executivis delle sentenze che dichiarano l’incostituzionalità di norme sanzionatorie. – 4. I possibili effetti sul giudicato della sentenza della Consulta n. 56 del 2016: la prescrizione. – 5. … segue: le cause estintive e di non punibilità di cui ai commi 1-ter e 1-quinquies dell’art. 181 d.lgs n. 42/2004.