ISSN 2039-1676


05 maggio 2017 |

Approvata dalla Camera una proposta di riforma in materia di legittima difesa

Proposta di legge A.C. n. 3785

Contributo pubblicato nel Fascicolo 5/2017

Clicca qui per consultare una scheda del provvedimento in esame pubblicato sul sito ufficiale della Camera dei deputati ove sono riportati il testo della proposta di legge e dei relativi emendamenti.

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1. Ieri, 4 maggio 2017, la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge n. 3785 che introduce importanti modifiche in materia di legittima difesa.

Il testo originario della proposta di legge prevedeva modifiche al solo art. 59 del codice penale che, come noto, disciplina il caso dell’erronea supposizione della presenza di cause di giustificazione. Nel corso dei lavori in Assemblea però sono stati approvati alcuni emendamenti che, modificando sostanzialmente l’impianto originario della proposta di legge, introducono modifiche anche all’art. 52 del codice penale e costituiscono la parte maggiormente discussa del provvedimento di riforma perché incidono direttamente sulla norma che definisce i limiti della legittima difesa.

Confidando di poter ospitare quanto prima sulle pagine di questa rivista un commento più approfondito al testo del provvedimento appena approvato dalla Camera, ci limitiamo qui di seguito ad illustrare le principali novità.

 

2. Innanzitutto, la novella legislativa prevede l’introduzione di un nuovo secondo comma all’art. 52 del codice penale così formulato: «Fermo quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno».

Si specifica poi che la disciplina contenuta negli attuali secondo e terzo comma dell’art. 52 c.p. (che prevedono la c.d. legittima difesa domiciliare introdotta con la legge 13 febbraio 2006 n. 59, e che diverrebbero nella versione novellata terzo e quarto comma) trovi applicazione «nei casi previsti dal [nuovo] secondo comma», vale a dire nei casi di violazione di domicilio «in tempo di notte» ovvero «realizzata con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno».

Ad una prima lettura, non è agevole stabilire quale sia la reale portata innovativa della norma che si vuole introdurre nell’art. 52 c.p., stante il tenore letterale ambiguo della formula «fermo quanto previsto dal primo comma» con la quale la disposizione esordisce.

Secondo quanto riportato dalla maggior parte degli organi di stampa, l’intento del legislatore sarebbe quello di “allargare i confini” della legittima difesa e di dare “licenza di sparare ai ladri di notte”, in particolare introducendo una “presunzione” di sussistenza della legittima difesasi considera legittima difesa») nei casi in cui il cittadino reagisca a un’aggressione commessa nei luoghi e con le modalità descritte dalla nuova disposizione (nel domicilio in ore notturne; in caso di violazione di domicilio mediante violenza alle persone o alle cose, minaccia o inganno).

Se questo è l’intento che il legislatore vuole perseguire, la formula «fermo quanto previsto dal primo comma» andrebbe intesa nel senso che, fatte salve le ipotesi già scriminate ai sensi del primo comma, sono scriminate anche le ulteriori ipotesi di seguito previste, nelle quali l’agente reagisce a un’aggressione notturna nel domicilio (o avvenuta con le modalità descritte dalla norma), senza però che in questo caso siano richiesti i requisiti dell’attualità del pericolo, della necessità e della proporzionalità all’offesa.

Così interpretata, però, la disposizione condurrebbe a esiti francamente assurdi (si potrebbe ritenere legittima, ad esempio, la reazione a un’aggressione non più attuale, avvenuta nel domicilio la notte precedente) e si esporrebbe a gravi e insuperabili censure di legittimità costituzionale e convenzionale. L’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che tutela il diritto alla vita consente di ritenere legittima l'uccisione dell’aggressore da parte del soggetto aggredito soltanto quando tale comportamento risulti «assolutamente necessario» per respingere una «violenza illegittima» (evidentemente già in atto, o quanto meno imminente) e tale situazione non si realizza, ad esempio, nei casi di mera aggressione al patrimonio.

Pertanto, l’espressione «fermo quanto previsto dal primo comma» con la quale la nuova disposizione esordisce non può che essere interpretata nel senso che anche nel quadro di questa nuova disciplina restano comunque applicabili i presupposti e i requisiti previsti per la legittima difesa dal primo comma dell’art. 52 c.p. Pertanto, anche nell’ipotesi di reazione a un’aggressione commessa nel domicilio in ore notturne o con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno, la condotta difensiva potrà essere scriminata dall’art. 52 c.p. sempre che ricorrano il pericolo attuale di un’offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui, e la condotta difensiva risulti necessaria e proporzionata all’offesa.

Così interpretato, peraltro, il nuovo secondo comma avrebbe una portata innovativa pari a zero: dovendo essere riscontrati nel caso concreto tutti i requisiti già indicati nel primo comma, il fatto risulterebbe già scriminato ai sensi del primo comma, e nulla cambierebbe rispetto al passato.

L’ulteriore precisazione secondo cui gli attuali commi secondo e terzo dell’art. 52 c.p. troverebbero applicazione «nei casi previsti dal [nuovo] secondo comma» finisce poi – a ben vedere – per restringere l’ambito di operatività della peculiare (e assai discussa) disciplina della c.d. legittima difesa domiciliare. Infatti, se oggi tale disciplina trova applicazione in tutti i casi in cui vi sia stata una violazione di domicilio (che può realizzarsi in tutte le forme previste dall’art. 614 c.p.: introdursi nel domicilio clandestinamente, con l’inganno, ovvero contro la volontà espressa o tacita del titolare; trattenersi nel domicilio clandestinamente, con l’inganno, ovvero contro la volontà espressa o tacita del titolare), per effetto della riforma legislativa in esame, troverebbe applicazione nei soli casi in cui la violazione di domicilio avvenga «in tempo di notte» oppure sia realizzata «con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno».

A prescindere da ogni considerazione in merito alla ragionevolezza della previsione di un trattamento differenziato per la legittima difesa a seconda che l’aggressione avvenga di giorno o di notte – requisito che il legislatore sembra avere tratto dall’art. 112-6 del codice penale francese, che parimenti stabilisce una presunzione (relativa) di legittima difesa nelle ipotesi di violazione di domicilio in ore notturne –, la novella appare poi difficilmente compatibile con il canone della necessaria precisione di una norma che – per quanto non inquadrabile tra la disposizioni incriminatrici – incide così profondamente nella determinazione del confine tra condotte punibili e non punibili, stante la difficoltà – in assenza di un’indicazione legislativa che stabilisca, ad es., che le ore notturne sono quelle tra le 22 di sera e le 6 del mattino – di stabilire con nettezza quando inizi e quando si concluda il «tempo di notte», in relazione alle differenti condizioni stagionali, metereologiche, etc. Con il risultato che, ai problemi probatori sempre associati a situazioni di allegata legittima difesa, si aggiungeranno ora anche le difficoltà di stabilire, con l’aiuto dei testimoni, se al momento del fatto… fossero o meno già calate le tenebre (dovrà ritenersi, ad es., che un fatto realizzato alle cinque e mezza di un uggioso pomeriggio di gennaio sia stato commesso «in tempo di notte»?).

In breve: l’impressione è che questa riforma della legittima difesa sia in realtà operazione che si caratterizza più per il significato simbolico di cui si fa portatrice, che per il risultato pratico che si possa attraverso di essa ottenere.

 

3. Un’altra importante modifica introdotta dal provvedimento appena approvato dalla Camera concerne l’art. 59 del codice penale al quale viene aggiunto un “nuovo” ultimo comma così formulato: «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa quando l'errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà personale o sessuale».

In questo caso la portata della modifica legislativa sembrerebbe più facilmente apprezzabile: il legislatore intende introdurre una deroga alla disciplina ordinaria in tema di erronea supposizione della presenza di cause di giustificazione prevista dall’art. 59 co. 4 c.p.

Come noto, ai sensi di questa disposizione, il dolo è escluso se l’agente ritiene per errore di trovarsi in una situazione che, se realmente esistente, avrebbe integrato tutti gli estremi della legittima difesa (c.d. causa di giustificazione putativa). Se l’errore è stato determinato da colpa rimane la possibilità di muovere all’agente un rimprovero a tale titolo, sempre che il fatto sia previsto dalla legge anche come delitto colposo.

Per effetto della nuova disciplina, l’eventuale responsabilità a titolo di colpa (e conseguentemente la punibilità) viene meno quando l’errore in ordine all’esistenza della situazione di pericolo, che se realmente esistente avrebbe consentito la legittima difesa, è riconducibile al «grave turbamento psichico» dovuto all’aggressione subita.

Resta però difficile da comprendere la scelta operata dal legislatore di collocare tale disciplina nell’ambito dell’art. 59 c.p. e dunque escludere la rimproverabilità dell’agente che versi in situazione di grave turbamento psicologico solo in relazione al caso della legittima difesa putativa e non anche in relazione al caso dell’eccesso colposo di cui all’art. 55 c.p.

Rispetto all’ipotesi della legittima difesa putativa sembra difficile ipotizzare un caso nel quale l’errore sia dovuto al turbamento psichico riconducibile a una aggressione solamente supposta ma in realtà inesistente. Per converso, nelle ipotesi di eccesso colposo – cioè quando il fatto è realizzato in presenza di una situazione che giustificherebbe l’esercizio della legittima difesa, ma la condotta dell’agente ha ecceduto i limiti fissati dall’art. 52 c.p. – sembra assai più facile ipotizzare che l’errore sia determinato dalla situazione di particolare paura in cui versa l’agente.

 

4. Si segnala infine l’art. 2 della proposta di legge, rubricato «Onorari e spese del difensore». Tale norma dispone che «l’onorario e le spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità sono a carico dello Stato».

Si precisa che per la liquidazione dell’onorario e delle spese si osservano le disposizioni del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.