ISSN 2039-1676


22 maggio 2017

Le Sezioni unite sulla richiesta di rimessione in termini spedita per mezzo della posta

Cass., Sez. Un., c.c. 18 maggio 2017, Pres. Canzio, Rel. Rocchi, ric. Puica (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 18 maggio 2017, le Sezioni unite penali hanno affrontato la seguente questione:

 

« Se, ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, debba fare riferimento alla data di spedizione o a quella di ricezione dell’atto ».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta:

« Il giudice deve fare riferimento alla data di spedizione della richiesta ».

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

La nostra Rivista ha pubblicato l’ordinanza della Prima sezione penale che aveva rimesso la questione alle Sezioni unite (15 dicembre 2016, dep. 22 febbraio 2017, n. 8805, Pres. Cortese, Rel. Boni, Ric. Puica) con una nota di Jacopo Della Torre, Spedizione a mezzo posta della richiesta di restituzione in termini per impugnare una pronuncia contumaciale: per la tempestività vale la data di invio o di ricevimento?

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)