ISSN 2039-1676


22 giugno 2017 |

L’imprenditore e il regime della cd. "contabilità semplificata": l’eterno pericolo di subire una condanna per bancarotta documentale in caso di fallimento

Nota a Cass., Sez. V, sent. 26 settembre 2016 (dep. 28 dicembre 2016), n. 55030, Pres. Bruno, Rel. Scarlini, Ric. Manisi

Contributo pubblicato nel Fascicolo 6/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

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Abstract. Le semplificazioni concesse dal Legislatore nella normativa “fiscale” possono talvolta indurre l’imprenditore a tralasciare specifici obblighi impostigli dalla disciplina “civilistica”. In questo senso, il presente contributo, traendo spunto dalla sentenza della Sezione V penale della Suprema Corte di Cassazione del 26 settembre 2016 (depositata il 28 dicembre 2016), n. 55030, indaga sui motivi per i quali la tenuta della contabilità secondo le sole regole del regime della cd. “contabilità semplificata” (articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) ben possa condurre, in caso di successivo fallimento dell’impresa, a una condanna dell’imprenditore per il reato di bancarotta documentale in virtù del mancato rispetto degli obblighi “civilistici”. Tale indagine è svolta senza trascurare di valutare quando la condotta in parola sia da ascrivere al reato di bancarotta semplice documentale ex articolo 217 del R.D. 16 maggio 1942, n. 267, ovvero a quello, ben più grave, di bancarotta fraudolenta documentale ex articolo 216 del medesimo R.D. 16 maggio 1942, n. 267.

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il concetto di “scritture contabili” e l’obbligatorietà secondo il dettato civilistico. – 3. La disciplina fiscale sulle scritture obbligatorie e la sua irrilevanza ai fini civilistici. – 4. Il rischio di una condanna per bancarotta documentale: semplice vs. fraudolenta.