ISSN 2039-1676


4 luglio 2017 |

Impugnare o non impugnare? Questo è il dilemma. Le Sezioni Unite della Cassazione prendono l’armi contro una "svista del legislatore"

Nota a Cass., SSUU, sent. 23 febbraio 2017 (dep. 27 aprile 2017), n. 20215, Pres. Canzio, Est. Zaza, Ric. Proc. Rep. Firenze in proc. Yang

Contributo pubblicato nel Fascicolo 7-8/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

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Abstract. Partendo dall’analisi del sistema delle impugnazioni nella materia delle misure di prevenzione patrimoniali, si esamina la sentenza con la quale le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno risolto il contrasto interpretativo relativo all’ambito di applicazione dell’art. 27 del cd. Codice Antimafia.

In particolare, è stato affermato il principio secondo cui il decreto di rigetto della proposta di confisca di prevenzione, non preceduto da sequestro cautelare, è impugnabile in appello; ciò nonostante non sia ricompreso nell’elencazione dei decreti impugnabili contenuta nell’art. 27, a causa di una “svista del legislatore”.

 

SOMMARIO: 1. Il caso all’attenzione della Corte. – 1.1. La tesi negativa. – 1.2. La tesi positiva. – 2. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite. – 2.1. L‘impugnabilità del provvedimento. I limiti del sindacato di legittimità. – 2.2. Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. – 2.3 I rapporti tra sequestro e confisca di prevenzione. Il termine di efficacia del sequestro. – 3. Valutazioni conclusive.