ISSN 2039-1676


13 settembre 2017 |

Furto con destrezza e distrazione del proprietario: le Sezioni Unite scelgono la via più restrittiva

Nota a Cass., SSUU, sent. 27 aprile 2017 (dep. 12 luglio 2017), n. 34090, Pres. Canzio, Rel. Boni, Ric. Quarticelli

Contributo pubblicato nel Fascicolo 9/2017

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1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno composto il contrasto giurisprudenziale sorto intorno all’ambito applicativo dell’aggravante della destrezza prevista per il delitto di furto, stabilendo che essa “richiede un comportamento dell’agente, posto in essere prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso”.

 

2. L’ordinanza di rimessione emessa dalla Quarta sezione è stata pubblicata a suo tempo ed è disponibile qui. Come si ricorderà, la questione riguardava il significato da ascrivere al termine “destrezza” impiegato dall’art. 625 primo comma n. 4 c.p., in particolare la possibilità di interpretarlo estensivamente fino a ricomprendervi anche ipotesi in cui l’agente in concreto non avesse eluso la sorveglianza della persona offesa ma si fosse limitato ad approfittare di un momento di disattenzione o di allontanamento del derubato. Nel caso oggetto del giudizio, l’imputato aveva sfruttato la distrazione della titolare di un bar per impossessarsi del computer che la stessa aveva lasciato incustodito sul bancone ed era stato condannato per il delitto di furto aggravato all’esito di entrambi i giudizi di merito

La soluzione adottata dalla Suprema Corte, viceversa, è negativa e privilegia un’accezione più restrittiva di “destrezza”; ma, prima di illustrarne le ragioni, gioverà riepilogare i termini del dibattito.

 

3. Secondo l’orientamento probabilmente più risalente, ma certo non privo di recenti conferme, la circostanza della destrezza sarebbe configurabile quale che sia l’occasione favorevole che l’agente coglie per commettere il furto, posto che il laconico tenore letterale della disposizione in parola “non pretende necessariamente l’impiego di doti eccezionali”, tali da impedire alla vittima di accorgersi della sottrazione; l’aggravante, cioè, valorizzerebbe quella particolarissima ‘abilità’ dell’agente che consiste nella comprensione delle dinamiche fattuali e del contesto in cui egli si trova e nello sfruttamento degli stessi a suo vantaggio al fine di commettere il furto.

Secondo un diverso orientamento, viceversa, la condotta di chi si limiti ad approfittare di contingenti circostanze favorevoli “non presenta alcun tratto di abilità esecutiva o di scaltrezza nell’elusione del controllo dell’avente diritto” e per tale ragione non meriterebbe di essere trattata più severamente rispetto a un furto semplice.

Come si è anticipato, le Sezioni unite aderiscono a tale ultima opzione, più restrittiva, accogliendo il ricorso e annullando senza rinvio la decisione impugnata per difetto di querela. In ciò, peraltro, sottolineano, come già a suo tempo si era evidenziato, l’evidente rilevanza pratica della questione: dalla conseguente qualificazione del fatto quale furto semplice anziché aggravato, infatti, discendono significative conseguenze sia in tema di procedibilità – appunto, a querela di parte e non d’ufficio – sia in ordine all’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).

 

4. Questi, in sintesi, gli argomenti su cui la decisione si fonda e che in parte si erano anticipati presentando l’ordinanza di rimessione.

(i) In primo luogo, entra in gioco un criterio che la Corte definisce ‘sistematico’: il furto aggravato per definizione richiede che la condotta realizzi qualcosa in più di quanto ordinariamente richiesto per il furto semplice, e cioè la sottrazione e l’impossessamento del bene altrui. Tale quid pluris è individuato dalle Sezioni unite proprio nell’abilità che elude la sorveglianza della vittima, e che esprime “la maggior capacità criminale [dell’agente] e la più efficace attitudine a ledere il bene giuridico protetto”. Al contrario, approfittare di una circostanza propizia non presuppone alcuna particolare capacità operativa, superiore a quella del ladro comune, e non merita un aggravamento di pena.

(ii) Il secondo argomento, anch’esso di natura sistematica e strettamente connesso al primo, è derivato dal raffronto tra l’aggravante della destrezza e quella di cui all’art. 625 primo comma n. 6 c.p., che aumenta la pena qualora il furto sia commesso “sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande”. Ad avviso della Cassazione, infatti, tale circostanza prende espressamente in considerazione specifiche ipotesi di furto commesso in danno di soggetti distratti, o comunque impegnati con minor efficacia alla sorveglianza sui propri beni in ragione vuoi della confusione che spesso si verifica nei luoghi enunciati, vuoi dell’attenzione che la vittima ripone sul proprio viaggio o sulle proprie occupazioni. È del tutto evidente, rileva la Corte, che qualora la destrezza ricomprendesse già il mero approfittamento della disattenzione del derubato la disposizione in esame risulterebbe superflua: perciò, deve ritenersi che la scelta del legislatore di assegnare rilievo alla distrazione maturata in specifiche circostanze di luogo valga a confermare l’idea che in contesti differenti tale elemento assuma una connotazione neutra e non comporti per sé solo alcun aggravamento di pena.

(iii) Su un piano teleologico, infine, la Cassazione richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui il principio di offensività trova applicazione, in linea di principio, anche in relazione alle aggravanti, sicché la ratio dell’aumento di pena previsto per un dato elemento si rinviene nella sua accentuata attitudine lesiva del bene giuridico (cfr. Corte cost., sent. 8 luglio 2010 n. 249). Ed è su questa linea che si colloca la precedente decisione con cui le Sezioni unite avevano escluso che l’occultamento del bene sulla persona dell’agente potesse integrare l’aggravante del mezzo fraudolento, siccome insuscettibile di esprimere alcun maggior grado di capacità appropriativa (Cass., sez. un, sent. 18 luglio 2013, n. 40354, Rv. 255974). In relazione alla destrezza, tale linea di pensiero impone che l’agente non si limiti ad approfittare dell’altrui distrazione, poiché ciò significherebbe “valorizzare la componente soggettiva del reato e la pericolosità individuale” a discapito del piano dell’offesa. Al contrario, un’offesa più grave potrà aversi soltanto allorché le modalità realizzative della condotta denotino una maggior capacità lesiva per il bene giuridico, che è integrata soltanto da una particolare abilità dell’agente.