ISSN 2039-1676


13 luglio 2018 |

Borsellino quater: la Corte di Assise di Caltanissetta si pronuncia sulla "strage di Stato" e su "uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana"

Corte d'assise di Caltanissetta, sent. 20 aprile 2017 (dep. 30 giugno 2018) n. 1, Pres. Balsamo, Est. Barlotti, imp. Madonia e al.

Contributo pubblicato nel Fascicolo 7-8/2018

Per leggere il testo della sentenza, pubblicato su questa Rivista il 3 luglio 2018, clicca qui.

 

1. Con la sentenza n. 1/2017 del 20 aprile 2017, le cui corpose motivazioni sono state recentemente depositate, la Corte di Assise di Caltanissetta si è pronunciata in merito all’accertamento della responsabilità di taluni imputati per il concorso – morale e materiale – nel reato di strage continuata ed aggravata dalla finalità terroristica e dalla finalità di agevolazione del sodalizio mafioso con riguardo ai fatti accaduti in via D’Amelio il 19 luglio 1992 (nonché al concorso nei reati di devastazione e fabbricazione, porto e detenzione di esplosivo per i medesimi fatti) e, con riguardo ad altri soggetti imputati nel medesimo procedimento, per l’ipotesi di calunnia aggravata dalle condanne definitive all’espiazione della pena perpetua di cui alle sentenze dei procedimenti cd. Borsellino uno e Borsellino bis di soggetti che sono risultati del tutto estranei al compimento della citata strage.

Dopo una analitica riepilogazione di queste intricate vicende articolata in circa duemila pagine, la decisione del giudice del gravame nisseno ha accolto la ricostruzione probatoria e la qualificazione giuridica dei fatti proposta dalla pubblica accusa nel capo di imputazione, pervenendo all’affermazione della responsabilità penale per i gravissimi fatti delittuosi oggetto del processo, la cui verificazione risulta accertata al di là di ogni ragionevole dubbio per quattro imputati su cinque (Madonia, Tutino, Andriotta, Pulce), dichiarando di non doversi procedere per uno solo degli stessi per intervenuta prescrizione (Scarantino).

 

2. Questa sentenza costituisce soltanto l’ultimo step di un tortuoso iter processuale (non ancora concluso) volto alla ricerca dell’affermazione delle responsabilità penali di tutti i soggetti coinvolti nella strage in cui persero la vita Borsellino e gli agenti della sua scorta, nonché il primo fondamentale passaggio relativo all’accertamento di quello che la Corte d’Assise non ha esitato a definire “uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana”.

Per tali ragioni, la gran parte della motivazione concentra la sua attenzione sulla accurata ricostruzione delle condotte ascrivibili a ciascun imputato, occupandosi di circoscrivere il thema decidendum tramite l’analisi del contesto ambientale in cui maturarono i fatti che si verificarono a partire dal luglio 1992, allorché, dopo gli attentati omicidiari, furono deviate le relative indagini delle autorità inquirenti.

Più precisamente, rispetto alla strage, si è proceduto a ricostruirne le fasi di deliberazione, organizzazione ed esecuzione, riscontrando come la decisione già fosse stata elaborata da tempo da Cosa Nostra, precisamente quando i magistrati del pool antimafia avevano deciso di “dichiarare la guerra alla mafia” e di essere, rispetto ad essa, “nemici giurati”. Tali intenzioni delittuose avevano, però, subito una repentina accelerazione in prossimità della conclusione del maxiprocesso a Cosa Nostra (la cui sentenza definitiva è stata emessa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 30 gennaio 1992), di cui i massimi esponenti dell’associazione criminale avevano fondato timore di esito negativo, ritenendo fossero ormai maturi i tempi per “la resa dei conti” tra lo Stato e Cosa Nostra. È proprio in quel momento che si metteva a punto, così, quello che la Corte di Assise definisce un piano delittuoso dal doppio contenuto (decisionale-deliberativo e decisionale-strategico) in cui si rinnova la decisione, mai revocata, di procedere all’eccidio dei magistrati e di altre personalità eccellenti, risolvendosi altresì per l’adozione di modalità particolarmente eclatanti di realizzazione dell’intento delittuoso, mossi da una reazione vendicativa nei confronti delle Istituzioni, con la volontà specifica di umiliare in modo plateale e pressoché definitivo lo Stato, allo scopo altresì di ricercare nuovi e più affidabili referenti politici da costringere a scendere a patti con l’organizzazione criminale. Tale definitiva decisione stragista veniva poi assunta nella nota riunione della commissione provinciale di Cosa Nostra del 13 dicembre 1991 (cd. riunione degli auguri di Natale) e subordinata ad una “mera condizione sospensiva dell’efficacia”: la sentenza del c.d. maxiprocesso.

Da tale fase deliberativa si passa nel giro di pochi mesi alla fase organizzativa ed esecutiva: tali fasi subiscono anch’esse un repentino velocizzarsi all’indomani della strage di Capaci del 23 maggio 1992; ciò è dovuto alla persistente pericolosità di Paolo Borsellino che: 1) era venuto a conoscenza dell’esistenza di una trattativa fra l’associazione mafiosa ed esponenti delle Istituzioni; 2) manifestava l’intenzione di rivelare alle autorità inquirenti competenti le informazioni di cui era a conoscenza sulle ragioni determinative della strage di Capaci; 3) persisteva incessantemente nella sua attività di indagine, raccogliendo le dichiarazioni di un importante collaboratore di giustizia e concentrandosi sui rapporti tra mafia e appalti; 4) era in odore di essere nominato, una volta deceduto l’illustre collega, Procuratore Nazionale Antimafia presso la costituenda DNA; 5) persisteva un’evidente condizione di isolamento del magistrato, idonea a favorire il combinarsi degli interessi dell’associazione mafiosa ed altri centri di potere alla sua eliminazione fisica. Quanto alla fase esecutiva, la Corte di Assise ne ricostruisce meticolosamente tutti i singoli passaggi, dal mandato per il furto di una autovettura Fiat 126, ideale per il posizionamento dell’esplosivo, all’effettiva esecuzione dell’attentato in via D’Amelio mentre Borsellino si apprestava a far visita all’anziana madre.

 

2.1. Più complessa l’attività di ricostruzione dei fatti che concretizzano un vero e proprio depistaggio a seguito della strage: con riguardo ai medesimi, infatti, considerato inoltre il notevole lasso di tempo trascorso, la Corte riesce ad affermare essere avvenuti con certezza una serie di episodi, ma dubita sull’effettiva verificazione di altri e non riesce ad individuare l’identità di tutti i soggetti coinvolti, ammettendo che talune fonti da cui dipende la scaturigine del depistaggio appaiono ancora oggi occulte e di difficile determinazione.

Da notarsi come la Corte, nell’accertamento dei fatti che costituiscono l’estrinsecazione delle condotte di calunnia a danno di soggetti estranei alla strage del 19 luglio 1992, dà origine alla sua attività di ricostruzione a partire dalla constatazione della presenza di soggetti estranei all’ambiente mafioso ma intranei alle Istituzioni si tratta di soggetti appartenenti ai Servizi Segreti, non meglio identificati, e di membri del nucleo investigativo Falcone-Borsellino della Squadra Mobile di Palermo, sulla cui identificazione vi sono minori dubbi – sul luogo di consumazione della strage. A tali soggetti ed in tale momento viene attribuito l’impulso ad intraprendere le attività di depistaggio, che cominciano proprio con la sparizione dalla borsa di lavoro del Giudice Borsellino dell’agenda rossa in cui costui aveva appuntato le informazioni più riservate di cui era venuto a conoscenza nei suoi ultimi atti di indagine (agenda che, come noto, non veniva mai più rinvenuta). Tali attività di depistaggio continuarono con l’aggancio degli imputati di questo processo da parte degli investigatori allo scopo di convincere i medesimi ad una falsa collaborazione con la giustizia per addossarsi e addossare a terzi estranei le responsabilità penali delle stragi: a seguito di indottrinamento, tale attività di falsa collaborazione veniva effettivamente intrapresa e portata avanti fino alla definitiva condanna dei soggetti ingiustamente accusati. Da ultimo, l’attività di calunnia, inserita in un contesto più ampio di depistaggio, perveniva a conoscenza dell’autorità giudiziaria a seguito dell’ammissione, in alcuni casi spontanea, in altri provocata dall’incedere del dibattimento, della falsità delle dichiarazioni precedentemente rese relativamente alla strage di via D’Amelio.

 

3. Così succintamente considerati la ricostruzione dei fatti e lo svolgersi del processo, la Corte, di capitolo in capitolo e scindendo ogni singola questione in corrispondenza del capo di imputazione esaminato con riguardo alla posizione di ogni singolo imputato, addiviene all’esame di talune rilevanti questioni giuridiche, senza introdurre elementi di novità, ma, al contrario, limitandosi ad aderire ai più autorevoli orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità.

 

4. In primo luogo, relativamente al concorso morale dei soggetti apicali delle consorterie mafiose nel delitto di cui all’art. 422 c.p. la Corte, richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità degli organi direttivi di associazioni per delinquere di stampo mafioso (Cass., sentenza del maxiprocesso e della strage di Capaci), ribadisce l’impossibilità di configurare una responsabilità penale ‘da posizione’, essendo contraria a Costituzione. Non è ammissibile, infatti, l’automatica attribuzione del ruolo di concorrente morale nella commissione di un delitto cd. eccellente al vertice mafioso, sulla base della necessaria diversificazione della responsabilità per il fatto associativo e per la commissione di altro, specifico delitto, in forma concorsuale. La Corte ribadisce, infatti, che “il concorso morale nel reato-fine deve essere dimostrato attraverso la prova di un apporto specifico”, ancorché di tipo solo psicologico, nella forma dell’istigazione, della determinazione o del rafforzamento del proposito criminoso, alla commissione dello stesso.

Nelle consorterie criminali a stampo mafioso è solita operare la regola per cui, avendo Cosa Nostra una struttura gerarchica, l’organo di vertice – la commissione provinciale o la commissione regionale –, costituito dal consesso dei soggetti in posizione apicale o dai loro portavoce o referenti, delibera la commissione dei delitti eccellenti, della cui esecuzione dà poi mandato ai soggetti in posizione subordinata. L’azione delittuosa eccellente è decisa dagli apicali in tale sede e di tale deliberazione contra legem gli stessi devono essere considerati corresponsabili in quanto concorrenti morali. La Corte afferma, infatti, che tale commissione provinciale è dotata di una sorta di competenza funzionale sulla determinazione dei delitti cd. eccellenti. Tale regola non è però di applicazione indefettibile, sussistendo la necessità di riscontrare in sede dibattimentale che essa sia operativa nel determinato momento storico della vita della consorteria mafiosa per cui si procede e che siano da escludersi contingenze di tipo particolare che ne determinino la momentanea sospensione.

Sicché, si ribadisce che per l’affermazione della responsabilità del soggetto in posizione apicale in quanto mandante della strage deve esserci: riscontro specifico della sua attuale e sostanziale partecipazione alle riunioni dell’organo di vertice, senza che si sia verificato un esautoramento del potere di detto soggetto; operatività della regola di deliberazione dell’organo di vertice dei delitti cd. eccellenti in quel particolare momento storico; preventiva conoscenza dell’intento delittuoso rispetto al piano da porre in essere; manifestazione espressa o tacita di assenso a tale deliberazione (la quale può estrinsecarsi in un’adesione verbale esplicita, in un comportamento o un gesto inequivocabile di assenso o in un silenzio cd. significativo, attesa la rilevanza in Cosa Nostra del silenzio quale affermazione di tacito assenso). Solo la sussistenza di detti elementi consente di qualificare quale contributo di rilevanza causale penalmente rilevante l’apporto deliberativo del soggetto in posizione apicale.

 

5. In secondo luogo, con riguardo al concorso materiale nel delitto di strage di cui all’art. 422 c.p., la Corte richiama puntualmente il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. S.u. 2000) per cui l’istituto del concorso di persone nel reato, di cui all’art. 110 c.p., costituisce un fatto criminoso unitario che come tale va sempre considerato: ciò comporta che l’esecuzione di una sola frazione o porzione di condotta, sia essa di tipo organizzativo che di tipo più strettamente esecutivo, se di rilevanza causale rispetto alla realizzazione dell’evento, è idonea a determinare la responsabilità concorsuale dell’esecutore materiale. Può trattarsi, pertanto, sia di previo concerto, che di intesa istantanea, che di mera adesione da parte del concorrente.

Ai fini della configurabilità del concorso materiale nel delitto di cui all’art. 422 c.p. è sufficiente un contributo alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente portato a compimento da altri concorrenti. Non rileva l’essere o meno informati sull’identità di chi agirà, sulle modalità dell’azione e finanche sull’identità della vittima designata, a patto dell’accertamento, sul versante psicologico, della consapevolezza del reo circa l’inserimento della propria porzione di condotta in una più ampia progettazione delittuosa finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio. È ammessa pertanto la configurabilità del dolo di partecipazione anche per colui che offre un contributo circoscritto, data la sufficienza di tale contributo alla realizzazione del reato in concorso sulla base della consapevolezza della finalizzazione dello stesso: esso rileva, afferma la Corte, in quanto “tassello utile alla realizzazione dell’obiettivo finale”.

 

6. Ulteriore profilo giuridico di indubbia rilevanza affrontato in sentenza è quello relativo alla configurabilità delle contestate aggravanti di agevolazione mafiosa e di finalità terroristica. La giurisprudenza ritiene pacificamente applicabile l’aggravante di cui all’art. 7 l. 203/1991 (oggi rifluita nell’art. 416 bis 1 c.p.) anche ai delitti puniti con l’ergastolo. La citata aggravante, infatti, non rileva esclusivamente per ciò che attiene il profilo sanzionatorio, ma attiene in primo luogo alla definizione del fatto tipico che è, per l’appunto, un fatto di rilevanza penale aggravato dall’essere compiuto allo scopo specifico di determinare agevolazione alle consorterie criminali di tipo mafioso.

Sull’aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell’ordinamento costituzionale, pure ritenuta applicabile al caso di specie, la Corte ancora ribadisce che anche in questo caso si tratta di circostanza contestabile per i fatti delittuosi punibili con la pena dell’ergastolo: essa è applicabile a qualsiasi condotta illecita, se il fine dell’agente è quello di destare panico nella popolazione. Si ribadisce la distinzione fra terrorismo, inteso come atto che ha la finalità specifica di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate volte a scuotere la fiducia nell’ordine costituito, ed eversione, intesa quale finalità di sovvertire l’ordinamento costituzionale, travolgendo l’assetto pluralistico e democratico e disarticolando le strutture dello Stato o impedendone il funzionamento.

Per costante dottrina e giurisprudenza, risulta applicabile alle stragi di matrice mafiosa la finalità di terrorismo, in quanto tale tipologia di stragi si caratterizzano per “l’intensa potenzialità di destabilizzazione del sistema democratico”. La strage di via D’Amelio altro non è, quindi, che un attentato di proporzioni gigantesche, realizzato per sconvolgere e destabilizzare la compagine statuale, con lo scopo specifico di usare il terrore per costringere lo Stato a trattare con il potere criminale mafioso. Evidentemente, ritiene la Corte, si travalica l’obiettivo di “eliminare un magistrato scomodo” per porre in essere un “fatto di terrorismo mafioso” (la Corte riprende, espressamente, tale espressione coniata da Pio La Torre e usata anche da Giovanni Falcone).       

 

7. Ultima questione giuridica di tipo sostanziale esaminata dalla Corte è quella che riguarda la configurabilità nel caso di specie del delitto di calunnia aggravata di cui all’art. 368, commi 1 e 3 c.p. in caso di chiamata in correità da parte di soggetto che rende falsa dichiarazione confessoria.

La dichiarazione confessoria, per costante orientamento giurisprudenziale, non esclude la penale responsabilità per calunnia, che può realizzarsi anche attraverso questa modalità di esplicazione della condotta (o, ancora, attraverso la falsa incolpazione contenuta in un esame testimoniale o la falsa accusa resa in sede di interrogatorio, nonché attraverso la citata chiamata in correità). Appare pacifico che ai fini del perfezionamento del reato di calunnia è necessaria e sufficiente l’astratta possibilità di determinare l’instaurazione di un procedimento penale a carico del soggetto falsamente incolpato: trattasi di reato istantaneo e di mero pericolo in grado di determinare al contempo una pluralità di offese, sia all’interesse pubblico all’accertamento della verità e al corretto funzionamento del sistema giustizia quanto all’interesse del singolo a non vedersi ingiustamente incolpato e sottoposto a procedimento penale. Da ciò consegue che, come il legislatore ha previsto, il sopraggiungere della condanna per i fatti oggetto di calunnia costituisce circostanza aggravante (nel caso di specie, condanna definitiva alla pena perpetua per fatti di elevata gravità). Le condotte di calunnia per cui si procede, infatti, costituiscono l’indefettibile antecedente causale che ha determinato la comminazione delle pene dell’ergastolo con condanna passata in giudicato, rivelandosi condotte idonee a determinare l’erroneo convincimento delle autorità inquirenti e giudicanti in merito alla bontà intrinseca delle dichiarazioni rese a danno di soggetti innocenti. L’innocenza di costoro, inoltre, non si richiede debba essere necessariamente accertata giudizialmente in un processo penale, ma è sufficiente che essa sia manifesta e corrispondente a logicità.

La Corte, sotto questo profilo specifico, precisa che nel caso di specie ciò si è potuto verificare perché le dichiarazioni false che sono state rese risultano essere false nella loro complessità (ed infatti non vi sono prove del benché minimo riscontro) ma sono condite da specifici elementi di verità che sfuggono al patrimonio conoscitivo dei soggetti imputati per tali reati, dei quali essi devono necessariamente essere stati informati da terzi: all’esito dell’istruzione dibattimentale è emerso che tali elementi sono stati forniti da funzionari di polizia, i quali a loro volta apprendevano dette circostanze veritiere in ordine alla realizzazione dei fatti di via D’Amelio da fonti la cui identità è rimasta oscura. L’accertamento dei reati di calunnia ha permesso alla Corte di Assise di riscontrare l’esistenza di un quadro delittuoso più ampio ed inquietante che sfugge alla mera contestazione della calunnia e si colora delle tinte fosche di un depistaggio di dimensioni macroscopiche, ordito da centri di potere caratterizzati dalla cointeressenza con Cosa Nostra all’occultamento delle effettive responsabilità per la strage del 19 luglio 1992. In tale strage è accertata la compresenza di soggetti estranei a Cosa Nostra ed intranei al mondo delle Istituzioni, di cui costituiscono servitori infedeli. Essi, profittando del rapporto di subordinazione o di soggezione psicologica da parte di soggetti in stato di restrizione della propria libertà personale, hanno persuaso gli stessi al compimento dell’azione delittuosa, il cui intento era in precedenza assente dai loro propositi.

Ciò considerato, non rileva né potrebbe in alcun caso rilevare la scusante dell’inconsapevolezza della non colpevolezza dei soggetti oggetto della calunnia: trattasi di dichiarazione apodittica degli imputati che potrebbe trovare rilievo solo nei margini di un errore ragionevolmente giustificabile che la Corte, nel caso di specie, attesi gli elementi a sua disposizione, ritiene non poter sussistere. La Corte afferma al contrario la sussistenza della consapevolezza da parte degli imputati della mancanza di veridicità delle dichiarazioni forzosamente e fraudolentemente rese all’autorità giudiziaria. Non può escludersi per la Corte di Assise la sussistenza dell’elemento psicologico, ovvero del dolo consistente nella volontà dell’incolpazione accompagnata dalla consapevolezza dell’innocenza dei soggetti incolpati. Conseguentemente, è da ritenersi certamente sussistente la calunnia, per la configurabilità della quale è sufficiente una denuncia in senso ampio e non in senso tecnico. Tale può dirsi l’informazione resa direttamente all’autorità giudiziaria, anche non assistita da particolari formalità.

 

8. Non sono assolutamente trascurabili, in quanto parte diffusa e corposa della motivazione, le considerazioni svolte circa l’attendibilità intrinseca e soggettiva delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e poste a fondamento dell’odierna decisione. Conformandosi ai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, la Corte di Assise ne vaglia scrupolosamente la genuinità, escludendo la sussistenza di motivi di risentimento nei confronti degli imputati, constatando la totale rescissione di ogni rapporto con Cosa Nostra e ripercorrendo il difficile e spesso tormentato percorso che ha progressivamente determinato l’insorgere del desiderio di collaborare, anche a caro prezzo (a fronte di taluni benefici di carattere penitenziario, si richiama il rischio alla propria incolumità generato dalla scelta collaborativa o l’interruzione di ogni precedente relazione affettiva e/o familiare o ancora il doversi autoaccusare per reati per i quali non si era stati perseguiti, con ulteriori conseguenze di tipo processuale, o la difficoltà a rifarsi una vita nella legalità o a reperire fonti legittime di reddito). Si afferma inoltre che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia poste a fondamento della decisione non costituiscono gli unici elementi di prova che vanno a determinare la decisione. La Corte giunge alla certezza oltre ogni ragionevole dubbio sulla penale responsabilità degli imputati in ragione dei molteplici e concordanti riscontri rispetto a tali dichiarazioni (riscontri, precisa la Corte, la cui assenza è apparsa lampante nei precedenti procedimenti per la strage di via D’Amelio ed in particolare nell’ambito del processo Borsellino uno).

 

9. Come noto, a seguito del deposito delle motivazioni della sentenza in esame, si è fatto un gran parlare della stessa sia da parte degli addetti ai lavori che dei media. La ragione di tale attenzione risiede in una serie di affermazioni in essa contenute che vanno certamente al di là delle questioni giuridiche, pur rilevanti, oggetto di esame. Come già rilevato, d’altronde, con riguardo alle questioni giuridiche sottoposte alla sua attenzione la Corte di Assise di Caltanissetta poco o nulla innova rispetto a precedenti statuizioni: anzi, la sentenza si pone quale ulteriore occasione di autorevole consolidamento di preesistenti orientamenti in tema di delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso e di calunnia.

Ciò che risalta maggiormente in questa pronuncia, pertanto, sembrano essere talune conclusioni emerse a seguito della ricostruzione dei fatti relativi alla strage di via D’Amelio e al depistaggio che ne è conseguito (pur non procedendo per tale fattispecie di reato, non ancora codificata all’epoca in cui il processo cd. Borsellino quater aveva inizio, i Giudici in più occasioni si riferiscono chiaramente al verificarsi di un depistaggio vero e proprio).

Nella parte finale del provvedimento, efficacemente la Corte fa il punto di ciò che ritiene siano le conclusioni di maggior rilievo emerse nel procedimento, le quali si inseriscono in “una coraggiosa opera di ricerca della verità” che, portata avanti con costanza dalle parti civili ed in particolare dai familiari di Borsellino, viene espressamente affidata alla pubblica accusa, cui si effettua la trasmissione “per le eventuali determinazioni di sua competenza, dei verbali di tutte le udienze dibattimentali, le quali possono contenere elementi rilevanti per la difficile ma fondamentale opera di ricerca della verità nella quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta si è impegnata”. E ciò perché, essendo stato realizzato “uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana… è lecito interrogarsi sulle finalità realmente perseguite dai soggetti, inseriti negli appararti dello Stato, che si resero protagonisti di tale disegno criminoso” (copertura della presenza di fonti rimaste occulte, collegamenti con la sottrazione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino con riferimento agli appunti dell’attività svolta da costui nell’ultimo periodo della sua vita trattandosi di indagini di estrema delicatezza, eventuale finalità di occultamento delle responsabilità di altri soggetti per la strage, “nel quadro di convergenza degli interessi tra Cosa Nostra ed altri centri di potere che percepivano Paolo Borsellino come un pericolo”). Di assoluto rilievo, in questo senso, l’affermazione per cui risulta accertata una connessione tra la sottrazione dell’agenda rossa ed il depistaggio, di cui si è reso protagonista, assieme ad altri soggetti da identificare, l’allora Comandante della Squadra Mobile di Palermo, oggi deceduto.