ISSN 2039-1676


24 luglio 2018

Sezioni Unite: il falso in assegno bancario non trasferibile configura la fattispecie di cui all'art. 485 c.p., oggi abrogato

Cass., Sez. Un., c.c. 19 luglio 2018, Pres. Carcano, Rel. Piccialli, ric. Felughi (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, nella camera di consiglio del 19 luglio 2018, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

– «Se la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità rientra nella fattispecie descritta dall'art. 485 cod. pen., oggi abrogata a seguito dell'intervento del d.lgs. n. 7 del 2016, ovvero in quella prevista dall'art. 491 cod. pen., come riformulato dal medesimo d.lgs. n. 7 del 2016».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data la seguente soluzione:

– «Configura la fattispecie di cui all'art. 485 cod. pen., oggi abrogato».

 

La nostra Rivista ha già pubblicato l’ordinanza di rimessione (Sez. II, ord. 7 marzo 2018 – dep. 9 maggio 2018, n. 20456), con una nota di E. Birritteri, Rimessa alle Sezioni Unite la questione della rilevanza penale del falso in assegno bancario non "trasferibile"

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite immediatamente dopo il deposito. (F.L.)