ISSN 2039-1676


13 novembre 2018 |

La Corte EDU esclude la natura penale del DASPO e, conseguentemente, la violazione del principio 'ne bis in idem' in caso di misura disposta per fatti oggetto di una condanna penale

C.Edu, I sez., dec. 8 novembre 2018, Serazin c. Croazia

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1. Con la decisione che qui brevemente si segnala, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che il provvedimento che vieta al tifoso di assistere a competizioni sportive previsto dalla legislazione croata – in tutto simile, come gli stessi giudici di Strasburgo rilevano, al DASPO italiano – non costituisca una sanzione penale ai sensi della Convenzione, stante la sua eminente funzione preventiva; e che, pertanto, la misura in questione possa essere disposta anche in relazione ai medesimi fatti di reato che hanno comportato l’inflizione di una (vera e propria) pena da parte del giudice, senza che ciò dia luogo a un bis in idem.

 

2. Più precisamente, il ricorrente – un hooligan della Dinamo Zagabria coinvolto in plurimi episodi di violenza, in Croazia e all’estero – si doleva del fatto che gli fosse stato proibito di recarsi allo stadio per assistere alle partite della sua squadra del cuore e della nazionale croata, in patria o all’estero, per un anno, unitamente all’obbligo di presentarsi alla più vicina stazione di polizia in corrispondenza delle partite delle squadre in questione; e ciò nonostante egli fosse già stato condannato – in relazione ai medesimi fatti posti a fondamento della misura – a scontare una pena detentiva, ancorché condizionalmente sospesa.

L’inflizione di quella che, in tesi, sarebbe stata una duplice sanzione per i medesimi fatti considerati nella loro dimensione storico-fattuale, avrebbe comportato una violazione del diritto al ne bis in idem del ricorrente, tutelato dall’art. 4 Prot. 7 Cedu.

 

3. Com’è noto, presupposto per l’applicazione dell’art. 4 Prot. 7 Cedu – oltre alla sussistenza di un idem factum, considerato nella sua dimensione spazio-temporale – è la natura sostanzialmente penale di entrambe le sanzioni inflitte o da infliggersi. Proprio sulla natura del divieto di partecipare agli incontri sportivi in questione, allora, si concentra l’attenzione dei giudici di Strasburgo, che – come sempre in questi casi – svolgono un’analisi autonoma delle caratteristiche della misura presa in considerazione, servendosi dei consolidati criteri enunciati per la prima volta nella sentenza Engel.

La Corte osserva in primo luogo come la misura in questione sia genericamente qualificata nell’ordinamento interno come sanzione di tipo preventivo e, comunque, non penale. Tale elemento, tuttavia, non può considerarsi decisivo – pena il verificarsi di pericolose ‘frodi delle etichette’ – e i giudici di Strasburgo procedono, quindi, ad interrogarsi sui reali scopi e sul livello di afflittività della misura in esame.

3.1. Quanto agli scopi perseguiti, la Corte sottolinea – facendo ampi riferimenti al diritto comparato, anche italiano – che misure del tipo di quella sottoposta a scrutinio sono normalmente e plausibilmente giustificate dalla finalità di prevenire la violenza negli stadi e che esse sono concepite come eminentemente volte a tutelare l’incolumità dei partecipanti alle manifestazioni, piuttosto che a punire coloro che si siano macchiati, in precedenza, di comportamenti violenti o comunque inappropriati durante le competizioni sportive. Le due diverse finalità qui enunciate – ammettono i giudici – sono piuttosto difficili da distinguere nettamente: è ben possibile, infatti, che scopi preventivi e scopi punitivi possano, in relazione alla medesima misura, coesistere e sovrapporsi. Tuttavia, l’analisi della disciplina croata da parte Corte consente di individuare due indici sintomatici del prevalere della finalità preventiva su quella punitiva.

a) Innanzi tutto, la sussistenza nell’ordinamento croato di due diverse ‘tipologie’ di divieto di accedere alle manifestazioni sportive: accanto alla non meglio definita misura preventiva in esame – che è indipendente dalla commissione di un reato e che ha come unico presupposto applicativo, oltre alla pericolosità del soggetto, ‘la notizia di precedenti condotte illecite’ – vi è infatti una pena accessoria che impone sostanzialmente il medesimo divieto, e che è però inflitta dal giudice assieme alla pena principale all’esito del procedimento che accerta la commissione di un reato. Tale circostanza – sostengono i giudici – depone a favore della netta separazione delle due funzioni: l’unico ruolo che il fatto di reato eventualmente commesso in precedenza rivestirebbe, nell’applicazione della ‘misura preventiva’ in questione, è quello di incarnare il presupposto applicativo delle precedenti condotte illecite.

b) In secondo luogo, depone a favore della natura preventiva e non punitiva della misura l’obbligo, posto in capo al tifoso, di presentarsi alla più vicina stazione di polizia per documentare le sue attività in corrispondenza delle competizioni sportive alle quali non può assistere e nelle ore immediatamente susseguenti. I giudici sottolineano che il tempo massimo di applicazione del divieto di assistere alle competizioni sportive è, nel caso della ‘misura preventiva’, di un anno (corrispondente al minimo di quello previsto dalla pena accessoria); e che il soggetto non è tenuto a trascorrere il tempo ‘di osservazione’ all’interno della stazione di polizia né a consegnare i propri documenti validi per l’espatrio (come invece avviene nel caso della pena accessoria), ma è sufficiente che egli comunichi i suoi movimenti alle forze dell’ordine. Una misura di tal genere – sostiene la Corte – appare come principalmente orientata alla rimozione delle possibili cause di condotte violente, a beneficio della comunità.

L’assenza, dunque, di una prevalente funzione punitiva e deterrente – chiosa la Corte – consente di affermare che la misura in questione non si annovera fra quelle sostanzialmente penali ai sensi della Convenzione.

3.2. Alle stesse conclusioni la Corte perviene analizzando il livello di afflittività della misura in questione. Il divieto in oggetto – osserva la Corte – non si accompagna alla privazione della libertà personale o al pagamento di una somma di denaro; la reclusione e/o una multa possono derivare dal mancato rispetto dei divieti e degli obblighi imposti, ma non sono dirette conseguenze di questi ultimi. Infine, osserva la Corte, misure che incidono più pesantemente sui diritti e le libertà del singolo rispetto a quella oggetto di giudizio sono state ritenute, in passato, non sufficientemente afflittive da costituire una sanzione penale ai sensi della Convenzione. Il riferimento esplicito è qui alla sentenza De Tommaso c. Italia, come esempio principe delle misure di ‘supervisione speciale mafia-type’, da sempre considerate dai giudici di Strasburgo come misure cui non si applicano le garanzie correlate alla matière pénale.

 

4. In considerazione di quanto sopra enunciato, la Corte ha ritenuto il ricorso addirittura inammissibile – si tratta, come anticipato, di una decisione – e ha contemporaneamente fornito alcuni utili spunti di riflessione al penalista italiano, stanti i numerosi riferimenti al nostro sistema delle misure di prevenzione (tipiche e atipiche) e le notevoli similitudini fra la fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici di Strasburgo e quella disciplinata dall’art. 6 della l. 13 dicembre 1989, n. 401.

Alla luce della sentenza appena riassunta, infatti, sembrerebbe che misure come il DASPO italiano siano perfettamente in grado di superare il test rappresentato dalla sottoposizione ai criteri Engel e a mantenersi, di conseguenza, fuori dall’ambito di applicazione delle garanzie (processuali e sostanziali) connesse alla nozione convenzionale di materia penale. Una considerazione che si fonda, innanzitutto, sulla riconosciuta plausibilità della prevalenza della finalità preventiva (piuttosto che di quella punitiva) del divieto di assistere alle competizioni sportive; ma che scaturisce anche dal confronto – che la stessa Corte di Strasburgo fa – fra il DASPO e le misure di prevenzione personali (prima fra tutte l’obbligo di firma) che, pur dotate di un maggiore coefficiente di afflittività, sono tuttavia ritenute, anch’esse, estranee alla nozione convenzionale di pena.