ISSN 2039-1676


01 febbraio 2019

Sezioni unite: il dovere di rinnovazione probatoria in appello comprende anche le dichiarazioni del perito e del consulente tecnico (informazione provvisoria)

Cass., Sez. un., ud. 28 gennaio 2019, Pres. Carcano, Rel. Rago, ric. Pavan (informazione provvisoria)

ll servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito all'udienza del 28 gennaio 2019, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se la dichiarazione resa dal perito (o dal consulente tecnico) possa costituire prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, rispetto alla quale il giudice di appello dovrebbe, qualora la ritenga decisiva, procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data la soluzione affermativa nei seguenti termini: «Il giudice di appello è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale procedendo all'esame del perito (o del consulente tecnico) se questi sia stato già esaminato nel dibattimento di primo grado e la sua dichiarazione sia ritenuta decisiva».

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

 

La nostra Rivista ha già pubblicato l’ordinanza di rimessione (Sez. II, ord. 23 maggio 2018 – dep. 26 settembre 2018, n. 41737), con una nota di G. Ducoli, Dichiarazioni dell'expert witness, overturning e rinnovazione probatoria in appello all'esame delle Sezioni unite

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite immediatamente dopo il deposito. (F.L.)