ISSN 2039-1676


20 novembre 2018 |

Dichiarazioni dell’expert witness, overturning e rinnovazione probatoria in appello all’esame delle Sezioni unite

Cass., Sez. II, ord. del 23 maggio 2018 (dep. 26 settembre 2018), n. 41737, Pres. Diotallevi, Est. Pacilli, ric. Pavan

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1. Con ordinanza n. 41737 del 2018 i giudici della II Sezione della Corte di cassazione hanno rimesso alle Sezioni Unite la soluzione del seguente quesito: «se la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico costituisca o meno prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, rispetto alla quale, se decisiva, il giudice di appello avrebbe la necessità di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa».

 

2. Nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha condannato l’imputato, già assolto per non aver commesso il fatto (rapina pluriaggravata presso un istituto bancario) sulla base di una rivalutazione – meramente cartolare – delle dichiarazioni rese dal perito e dal consulente del pubblico ministero in sede dibattimentale.

Soltanto due gli elementi che, in astratto, potevano rivelarsi idonei a collegare l’imputato ai fatti oggetto del procedimento: le risultanze degli accertamenti svolti in relazione ad un’utenza di telefonia mobile a lui intestata – che avrebbero agganciato celle in prossimità e in orari compatibili allo svolgimento dei fatti – e le immagini estrapolate da un filmato estratto dal locale sistema di videosorveglianza. 

Con riguardo a queste ultime, la perizia e la consulenza tecnica disposte nel corso del dibattimento hanno condotto a conclusioni apparentemente divergenti. Il perito, infatti, ha ritenuto che le somiglianze tra una delle persone ivi ritratte e l’imputato, pur esistenti, attenessero a caratteri generali, riscontrabili in più soggetti, così concludendo che non fosse possibile pervenire ad un giudizio di identificazione. Viceversa, a detta del consulente dell’accusa, uno dei rapinatori e l’imputato erano «molto probabilmente» la stessa persona.

Il Tribunale di Rimini, ritendendo che tali elementi non potessero considerarsi sufficienti a dimostrare la responsabilità penale dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, ha assolto l’imputato per non aver commesso il fatto.

Difforme, invece, il giudizio della Corte di Appello di Bologna che, in seguito ad impugnazione proposta dal pubblico ministero, ha pronunciato sentenza di condanna in ragione della sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti a carico dell’imputato.

Quel che qui rileva è la diversa valutazione operata rispettivamente dal Tribunale e dalla Corte di Appello, con riferimento alle conclusioni del perito e del consulente tecnico. Se, infatti, il giudice di primo grado ha ritenuto che fossero tra loro difformi e quindi non sufficienti per la formulazione di un giudizio di penale responsabilità dell’imputato, per il giudice di seconde cure sono risultate conciliabili, idonee pertanto a costituire fondamento – unitamente alle risultanze degli accertamenti condotti con riferimento all’utenza telefonica – della sentenza di condanna. In altre parole, sulla base di un diverso apprezzamento delle stesse dichiarazioni e di una rivalutazione meramente cartolare, il giudice di appello ha ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado.

La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione ai sensi della lett. e) dell’art. 606 c.p.p., lamentando la carenza e/o manifesta illogicità della motivazione per violazione dei principi di oralità e immediatezza di cui all’art. 6 Cedu.

 

3. La specifica questione che ci occupa si inserisce nella più ampia cornice della recente evoluzione subìta dall’istituto della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello[1]. In questa sede, per ovvie ragioni, sarà sufficiente ripercorrerne, per sommi capi, le tappe principali.

Con l’obiettivo di adeguare l’ordinamento interno alle indicazioni fornite dalla Corte europea dei diritti umani[2], le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono intervenute in tema di overturning da proscioglimento a condanna dapprima con la nota sentenza Dasgupta[3], affermando che la previsione contenuta nell’art. 6, § 3, lett. d) Cedu implica che «il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma 3, c.p.p., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado». La stessa pronuncia precisava altresì che l’obbligo per il giudice di secondo grado di procedere alla rinnovazione «non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante», sia esso un testimone “puro” (art. 197 c.p.p.) o “assistito” (art. 197-bis c.p.p.), un coimputato in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.) o nello stesso procedimento (art. 503 c.p.p.), un soggetto vulnerabile o l’imputato che abbia reso dichiarazioni “in causa propria”[4].

Dopo pochi mesi, gli stessi principi sono stati confermati – sempre dalle Sezioni Unite – con la sentenza Patalano[5], che ha imposto l’obbligo della rinnovazione anche in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa all’esito di un giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato. I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato che l’unico metodo idoneo a soddisfare il canone del ragionevole dubbio, imposto dall’art. 533 c.p.p., e a garantire il rispetto della presunzione di innocenza – rafforzata in questo caso dal proscioglimento in primo grado – risulta il contraddittorio tra le parti davanti al giudice, caratterizzato da oralità e immediatezza nell’assunzione della prova[6].

Le conclusioni (in punto di principi di diritto) cui è giunta la giurisprudenza di legittimità sono poi – in parte – state tradotte nell’integrazione legislativa apportata all’art. 603 c.p.p., ove, come noto, si prevede che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale».

Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza della Corte di Appello risale al 29 novembre 2016: non ha pertanto trovato applicazione – ratione temporis – la regola di cui al nuovo comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p. Tuttavia, quanto già affermato nella sentenza Dasgupta potrebbe plausibilmente fondare una sentenza di annullamento da parte delle Sezioni Unite.

In ogni caso, la questione sottoposta al vaglio del Supremo Consesso appare quanto mai interessante in ragione del fatto che la soluzione offerta andrà comunque ad incidere sull’ambito di applicazione dell’istituto della rinnovazione in appello. Infatti, a prescindere dal criterio della decisività della prova da riassumere, i giudici delle Sezioni Unite sono chiamati a stabilire se le dichiarazioni rese da periti e consulenti tecnici siano assimilabili, o no, alla testimonianza, almeno una volta affacciatesi al cospetto della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in secondo grado.

 

4. Sul punto sussiste un certo contrasto giurisprudenziale[7].

Secondo un primo orientamento, per emettere una sentenza di condanna in riforma dell’esito assolutorio di primo grado, il giudice di secondo grado non può basare le sue diverse valutazioni su una mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze tecniche in atti. In ossequio ai principi elaborati dalla Corte di Strasburgo, poi recepiti dalla giurisprudenza nazionale e fatti propri (in qualche misura) dal codice di rito, il giudice dell’appello dovrebbe necessariamente disporre la rinnovazione di tali prove, riascoltando i periti e i consulenti tecnici già assunti in primo grado.

A fondamento di tale tesi militerebbe il dato testuale, rappresentato soprattutto dalla previsione relativa all’esame dibattimentale di periti e consulenti (art. 501 c.p.p.) che, rimandando – per quanto attiene allo svolgimento – alle disposizioni dettate per l’esame dei testimoni, porta a ritenere che le dichiarazioni rese dai primi siano in tutto e per tutto equiparabili a quelle dei secondi.

La dichiarazione del perito e del consulente tecnico avrebbe, pertanto, natura di prova dichiarativa e, di conseguenza, in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, il giudice di seconde cure non potrebbe procedere alla reformatio in peius basandosi su una mera rivalutazione cartolare delle perizie e delle consulenze in atti. Ritenere il contrario comporterebbe un errore di metodo, cui conseguirebbe inevitabilmente la violazione dei principi del giusto processo, di cui all’art. 6 Cedu, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo[8].

In senso contrario, altra giurisprudenza sostiene che, in ragione della scientificità e della natura tecnica dell’apporto conoscitivo che forniscono periti e consulenti, le loro dichiarazioni non possano e non debbano essere assimilate alle prove dichiarative. Si afferma, infatti, che i principi elaborati dalle Sezioni Unite Dasgupta debbano essere letti e interpretati alla luce di quanto stabilito in tema di valutazione di perizie e consulenze[9]. In altre parole, nel valutare una prova di tipo scientifico, il giudice non sarebbe chiamato ad apprezzare l’attendibilità o la credibilità del dichiarante, dal momento che quest’ultimo – a differenza del testimone – risulta portatore di un sapere tecnico-scientifico. La relazione elaborata all’esito della perizia o della consulenza, poi, finisce per rappresentare parte integrante della dichiarazione: quindi, il giudice potrà condividerne le conclusioni o discostarsene, a condizione di motivare il proprio convincimento.

La circostanza per cui tali dichiarazioni non dovrebbero ritenersi comprese nel concetto di “prova dichiarativa” – in relazione alla quale si impone, per consolidato orientamento giurisprudenziale, prima, e per volontà di legge, poi, l’obbligo di rinnovazione in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento – può trovare conferma nel fatto che le Sezioni unite Dasgupta, nel precisare i casi in cui tale regola deve trovare applicazione, non hanno richiamato periti e consulenti tecnici[10].

Ne conseguirebbe, dunque, che, nel caso di overturning da proscioglimento a condanna, non sorgerebbe in capo al giudice di appello alcun obbligo di rinnovazione[11]; restando in ogni caso ferma la regola della “motivazione rafforzata”, per cui la sentenza dovrà contenere la critica puntuale e precisa delle ragioni contrarie che hanno condotto alla formulazione di un giudizio differente rispetto a quello di primo grado.

 

5. Qualora le Sezioni Unite dovessero affermare – aderendo al primo degli orientamenti descritti, nonché alla tesi difensiva – che le dichiarazioni del perito e del consulente tecnico costituiscono prove dichiarative assimilabili alla testimonianza, troverebbe applicazione la regola che impone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello[12]. Viceversa, la rinnovazione dell’assunzione orale dell’esperto resterebbe ancorata alle condizioni di ammissibilità della prova in appello indicate dai primi tre commi dell’art. 603 c.p.p.

Volendo azzardare una previsione, potrebbe inserirsi nella scia della più recente (e compatta) giurisprudenza delle Sezioni unite, per un verso, e rivelarsi coerente con la rinnovata fisionomia dell’art. 603 c.p.p., per l’altro, ritenere che si giungerà ad assimilare fonti orali “expert” e comuni fonti testimoniali.

I giudici della II Sezione – nell’ordinanza in commento – osservano che, nonostante la diversità di ruolo e di funzioni che contraddistingue il perito e il consulente, da un canto, e il teste, dall’altro, è proprio l’art. 501 c.p.p. che, richiamando le disposizioni sull’esame del testimone nella gestione dell’esame del tecnico, mette in evidenza l’esistenza di concreti punti di contatto tra le due categorie di dichiaranti, tali da favorire una certa omogeneità di trattamento. Per altro verso, comunque, non si può mancare di dire che lo stesso art. 501 c.p.p., stante la clausola di compatibilità, pare certificare l’esistenza di reali differenze tra le figure soggettive in questione. Data l’ambivalenza del criterio ermeneutico impiegato, allora, potrebbe essere più utile interrogarsi sulla natura del mezzo di prova[13] in sé, senza soffermarsi a sondare le regole che governano l’assunzione della relativa fonte orale in dibattimento.

 

6. L’attività richiesta al perito (o al consulente) può avere natura meramente esecutiva, ma può anche consistere nel compimento di operazioni e di atti che comportano una certa discrezionalità valutativa[14]. In virtù di tale distinzione – e mutuando categorie elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza civilistica – i giudici della II Sezione distinguono tra attività «deducente» e «percipiente»[15]. In particolare, il compito del tecnico sarebbe di tipo «deducente» qualora gli venga richiesto di compiere «un’attività di valutazione di fatti già accertati o dati preesistenti»; risulterebbe, invece, «percipiente», laddove l’incarico abbia ad oggetto l’accertamento di «fatti non altrimenti accertabili che con l’impiego di tecniche particolari».

Potrebbe rivelarsi utile, allora, fondare un’eventuale distinzione sulla tipologia di incarico assegnato all’esperto: così, la prova in questione sarebbe assimilabile a quella testimoniale solo qualora l’attività dell’esperto presenti le caratteristiche che connotano la seconda delle categorie citate. Tuttavia, sembra d’altro canto imporsi l’esigenza di fissare una regola generale, tale da permettere un sicuro approccio ermeneutico e applicativo: in tal modo ragionando, anche le dichiarazioni del perito – o del consulente tecnico – dovrebbero sempre rappresentare una prova dichiarativa; di conseguenza, per quanto qui ci occupa, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza assolutoria, sorgerà in capo al giudice di seconde cure l’obbligo di rinnovare l’istruttoria dibattimentale ascoltando nuovamente il tecnico, almeno qualora ci si orienti verso un overturning.

 

6. Non può disconoscersi, del resto, come, in caso di perizia o di consulenza tecnica, debba ritenersi prevalente – rispetto alla relazione scritta – il contributo orale che tali soggetti apportano al processo davanti al giudice, nel contraddittorio tra le parti[16]. La relazione costituisce, sì, parte integrante della dichiarazione (sarebbe scorretto disconoscerlo), ma non assurge mai ad elemento prevalente. In sede dibattimentale, l’esperto non può limitarsi a riassumere o a confermare quanto già scritto, dovendo la sua dichiarazione in ogni caso «mantenere una propria autonomia, onde evitare che essa sia ricondotta ad una posizione di subvalenza rispetto a quella dell’elaborato scritto»[17].

Una conferma di questo assetto può trarsi dal dato testuale del quinto comma dell’art. 227 c.p.p., ove con chiarezza si statuisce che il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare la relazione scritta solo «qualora sia indispensabile». La forma “ordinaria” – o il «modello “base”»[18] – di perizia, di cui al primo comma dell’art. 227 c.p.p., si caratterizza dunque per un apporto cognitivo esclusivamente orale, per cui il perito «procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale» o, in ipotesi di particolare complessità, entro il termine assegnato ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 227 c.p.p.

Tentando di rispolverare la sottostante voluntas legis, pare evidente l’esigenza di valorizzare il contributo orale dell’esperto, lasciando alla relazione scritta una mera funzione accessoria e sussidiaria rispetto alle dichiarazioni rese[19].

Certo, permangono tutte le criticità legate alla scelta del metodo del contraddittorio per l’escussione dell’esperto che, nell’ambito dell’esame incrociato, potrebbe essere frainteso o compreso solo in parte da chi parla il linguaggio giuridico, ma non quello scientifico[20]. Peraltro, proprio per la complessità e la specificità che caratterizzano tali dichiarazioni, quello del contraddittorio sembra doversi ritenere – anche in questo caso – il migliore tra i metodi possibili. Ad ogni modo, poi, una volta stabilito che le regole procedurali da seguire sono quelle previste per il testimone, non dovrebbe ritenersi che ciò valga solo nell’ambito del primo grado di giudizio.

Piuttosto, sul piatto della bilancia le Sezioni unite dovranno anche collocare un argomento fatalmente contrario: quid in ordine all’eventuale necessità di rinnovare anche le attività di indagine svolte dall’esperto?

In tale evenienza, sembra doveroso almeno segnalare che la disciplina della rinnovazione istruttoria in seconde cure potrebbe porsi in contrasto – come già rilevato con riferimento alla testimonianza[21] – con le norme poste a tutela della vittima del reato e, in particolare, della persona offesa vulnerabile che deve, oggi, essere protetta anche dal processo.

 

 


[1] Per un’analisi completa dell’evoluzione dell’istituto v. V. Aiuti, Appello (Rinnovazione del dibattimento in), in Dig. disc. pen., X, CEDAM, 2018, p. 1 s.; A. Capone, La riassunzione elle prove dichiarative e la riforma della decisione in appello, in questa Rivista, 9 ottobre 2018; H. Belluta – L. Lupária, La parabola ascendente dell’istruttoria in appello nell’esegesi "formante" delle Sezioni Unite, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 3/2017, p. 151 ss.

[2] Cfr., in particolare, Corte eur., Sez. III, 5 ottobre 2011, Dan c. Moldavia; Corte eur., Sez. III, 26 giugno 2012, Găitănaru c. Romania; Corte eur., 5 marzo 2013, Manolachi c. Romania; Corte eur., Sez. III, 4 giugno 2013, Hanu c. Romania; Corte eur., Sez. III, 9 aprile 2013, Flueras c. Romania; Corte eur., Sez. II, 5 luglio 2016, Lazu c. Moldavia; Corte eur., Sez. II, 28 febbraio 2017, Manoli c. Moldavia; Corte eur., Sez. IV, 27 giugno 2017, Chiper c. Romania; Corte eur., Sez. I, 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia; Corte eur., Sez. IV, 14 febbraio 2017, Potoroc c. Romania; Corte eur., Sez. IV, 9 gennaio 2018, Ghincea c. Romania; Corte eur., Sez. IV, 20 aprile 2018, Stoica c. Romania. In senso difforme, Corte eur., Sez. II, 24 aprile 2016, Kashlev c. Estonia. Sul tema v. V. Aiuti, L’art. 603 c.p.p. dopo Dan c. Moldavia, un casebook, in Giur. it., 2016, f. 4, p. 1002 ss. S. Tesoriero, La rinnovazione della prova dichiarativa in appello alla luce della CEDU, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., fasc. 3-4/2014, p. 239 ss.

[3] Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 27620, in Cass. pen., 2016, p. 3203, con nota di V. Aiuti, Poteri d’ufficio della Cassazione e diritto all’equo processo. A commento v. altresì R. Aprati, L’effettività della tutela dei diritti dell’uomo: le Sezioni Unite aggiungono un tassello, in www.archiviopenale.it, 2016; A. Capone, Prova in appello, un difficile bilanciamento, in Proc. pen. e giust., 2014, n. 6, p. 52 ss.; E Lorenzetto, Reformatio in peius in appello e processo equo (art. 6 Cedu): fisiologia e patologia secondo le Sezioni Unite, in questa Rivista, 5 ottobre 2016; S. Tesoriero, Luci ed ombre della rinnovazione dell’istruttoria in appello per il presunto innocente, in Giust. pen., 2017, III, p. 79 ss.

[4] Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 27620, § 8.3 del considerato in diritto.

[5] Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2017, n. 18620, in Cass. pen., 2017, p. 2672 ss., con nota di R. Aprati, Overturning sfavorevole in appello e mancanza del riesame. Sul punto v. anche H. Belluta e L. Lupária, Ragionevole dubbio e prima condanna in appello: solo la rinnovazione ci salverà?, in questa Rivista, 8 maggio 2017.

[6] Lo stesso principio – è stato precisato – non deve ritenersi applicabile nel caso contrario, ossia qualora da una condanna in primo grado si passi ad una pronuncia di tipo assolutorio in appello. Cfr. Cass. Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 14800, in questa Rivista, 4 maggio 2018, con nota di V. Aiuti, Appello della condanna e rinnovazione dell’istruttoria (fasc. 5/2018, p. 35 ss.).

[7] In tema, v. F. Fiandanese, La rinnovazione del dibattimento in appello alla luce delle modifiche normative e dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite Dasgupta, Patalano, Troise, in questa Rivista, 18 luglio 2018, p. 20 s.

[8] Cfr. Cass., sez. IV, 27 aprile 2018, n. 36736; Cass, sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 14654; Cass. sez. IV, 21 febbraio 2018, n. 14649; Cass. sez. IV, 25 gennaio 2017, n. 9400; Cass., sez. IV, 6 dicembre 2016, n. 6366; Cass., sez. II, 1° luglio 2015, n. 34843.

[9] Cfr., in particolare, Cass., sez. II, 19 febbraio 2013, n. 12991; Cass., sez. IV, 13 febbraio 2015, n. 8527; Cass., sez. V, 7 ottobre 2014, n. 6754.

[10] v. infra nota 4.

[11] Cfr. Cass., sez. III, 18 ottobre 2017, n. 57863; Cass., sez. V, 14 settembre 2016, n. 1691. A commento v. P. Corvi, Nel caso di riforma in peius della sentenza di assoluzione di primo grado, basata sulla rivalutazione di perizie e consulenze tecniche, occorre procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello?, in Proc. pen. giust., 2017, n. 2, p. 246 ss.

[12] In tema di prova scientifica e rinnovazione dell’istruttoria, cfr. V. Pazienza, Prova scientifica e sistema delle impugnazioni, in Prova scientifica e processo penale, G. Canzio – L. Lupária (a cura di), CEDAM, 2017, p. 529 ss.

[13] Sul tema v. P. Corso, v. Periti e perizia. A) Diritto processuale penale, in Enc. dir., vol. XXXIII, Giuffrè, 1983, p. 89; R. Adorno, Perizia (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Annali, III, 2010, p. 885 ss.

[14] Cfr. L. Giuliani, Indagini preliminari e udienza preliminare, in G. Conso – V. Grevi – M. Bargis (a cura di), Compendio di Procedura Penale, CEDAM, 2018, p. 528 s.

[15] Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2005, n. 13401.

[16] Sul contemperamento tra scrittura e oralità in tema di perizia cfr. P. Rivello, Perizia e consulenza tecnica, in Prova scientifica e processo penale, cit., p. 294-298.

[17] P. Rivello, Perizia e consulenza tecnica, cit. p. 294-295. Sul tema v. anche, dello stesso autore, La perizia, in P. Ferrua – E. Marzaduri – G. Spangher (a cura di), La prova penale, Giappichelli, 2013, p. 405.

[18] P. Rivello, Perizia e consulenza tecnica, cit. p. 294.

[19] L’elaborato peritale rappresenta, infatti, una deroga al principio generale di oralità; costituisce, pertanto, una sorta di accompagnatoria da presentare solo nel caso in cui ciò debba ritenersi indispensabile e allo scopo di consentire al giudice di poter accedere più facilmente ai dati nonché alle risultanze elaborate nel corso dell’attività svolta dall’esperto. Sul punto – e per ulteriori riferimenti bibliografici – cfr. A. Bellocchi, Perito e Perizia, in Dig. Disc. pen., UTET, 2005, Agg., vol. III, t. 2, p. 1067 e ss.

[20] Sul tema v. P. Rivello, Perizia e consulenza tecnica, cit. p. 297, il quale afferma che «le dichiarazioni fornite dai testimoni presentano infatti delle connotazioni assai diverse da quelle rese dagli “esperti”, che imporrebbero conseguentemente differenti metodologie di esame». Sulla differenza intercorrente tra il ruolo e il contributo del testimone e quello dell’esperto, con specifico riferimento alla disciplina delle contestazioni, v. anche G. Varraso, La prova tecnica, in G. Spangher (dir. da), Trattato di procedura penale, vol. II, tomo 1, UTET, 2009, p. 280.

[21] In particolare, la Corte di appello di Trento, con ordinanza n. 119 del 20 dicembre 2017, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 603 comma 3-bis c.p.p. – con riferimento al rito abbreviato – per violazione non solo dell’art. 111 Cost., ma anche dell’art. 117 Cost., in relazione a quanto stabilito dalla Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, recepita dal nostro ordinamento con d.lgs. n. 212 del 2015. La Corte territoriale evidenzia come l’obbligo di rinnovazione sancito dal nuovo comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p. si ponga in contrasto con la previsione dell’art. 20 della Direttiva 2012/29/UE, che impone che «il numero delle audizioni sia limitato al minimo». La questione sollevata nel caso di specie si riferisce esclusivamente all’obbligo di rinnovazione nel giudizio di appello che fa seguito ad un giudizio di primo grado celebrato con le forme del rito abbreviato; deve in ogni caso osservarsi che la stessa criticità sembra ravvisabile anche qualora il primo giudizio venga celebrato con le forme del rito ordinario. Cfr., con riferimento alla rinnovazione della testimonianza del testimone vulnerabile, H. Belluta-L. Lupária, La parabola ascendente dell’istruttoria in appello nell’esegesi "formante" delle Sezioni Unite, cit., p. 161.