ISSN 2039-1676


22 dicembre 2017

Sezioni unite: la riforma in appello della condanna non implica necessariamente una previa rinnovazione della prova dichiarativa

Cass., Sez. Un., u.p. 21 dicembre 2017, Pres. Canzio, Rel. De Amicis, ric. P.m. in p. Troise (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla pubblica udienza del 21 dicembre 2017, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se il giudice di appello, investito della impugnazione dell’imputato avverso la sentenza di condanna con cui si deduce la erronea valutazione della prova dichiarativa, possa pervenire alla riforma della decisione impugnata, nel senso della assoluzione, senza procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta:

«Affermativa. Nell’ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado».

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Il ricorso in questione era stato direttamente assegnato alle Sezioni unite penali con provvedimento del Primo Presidente della Corte suprema, su segnalazione dell’Ufficio spoglio della Prima sezione penale (che può essere consultata cliccando qui), nella quale si evidenziava il recente manifestarsi di giurisprudenza contraria agli arresti sul tema espressi dalle sentenze Dasgupta e Patalano delle stesse Sezioni unite (si vedano i collegamenti sul lato sinistro di questa pagina).

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)