2 maggio 2016
Le Sezioni unite sulle condizioni per la reformatio in peius in appello della sentenza assolutoria fondata sulla prova dichiarativa
Cass., Sez. Un., u.p. 28 aprile 2016, Pres. Canzio, Rel. Conti, Ric. Dasgupta (informazione provvisoria)
Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla udienza pubblica del 28 aprile 2016, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:
« Se, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice di appello debba disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale».
Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data risposta affermativa. Il comunicato specifica che « Il giudice di appello, qualora ritenga di riformare nel senso dell'affermazione di responsabilità dell'imputato la sentenza di proscioglimento di primo grado, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice, deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso le relative dichiarazioni; e ciò in ragione di una interpretazione convenzionalmente orientata (ex art. 6, par. 3, lett. d, CEDU) dell'art. 603 cod. proc. pen. La sentenza del giudice di appello che, in riforma di quella di proscioglimento di primo grado, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza avere proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è affetta da vizio di motivazione deducibile dal ricorrente a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la condanna contrasta, in tal caso, con la regola di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado sull'appello promosso dalla parte civile».
La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore generale.
La nostra Rivista ha già pubblicato l'ordinanza che ha rimesso le questioni alle Sezioni unite (Sez. II, ord. 26 ottobre 2015 - 20 gennaio 2016, n. 2259), con nota di E. Lorenzetto, Reformatio in peius in appello in violazione del diritto all'equo processo (art. 6 CEDU): alle Sezioni Unite stabilire se la questione sia rilevabile d'ufficio (cliccare qui per accedere all'ordinanza e alla nota di commento).
Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito.