ISSN 2039-1676


09 gennaio 2017 |

Alla ricerca del vero volto della sentenza Dasgupta

Alle Sezioni unite il tema della rinnovazione probatoria in appello dopo l’assoluzione in abbreviato non condizionato: nota a Cass., Sez. II, ord. 28 ottobre 2016 (dep. 9 novembre 2016), n. 47015

Contributo pubblicato nel Fascicolo 1/2017

Il lavoro è confluito nell'articolo "La parabola ascendente dell’istruttoria in appello nell’esegesi "formante" delle Sezioni Unite" pubblicato sul fascicolo n. 3/2017 della rivista trimestrale. Per leggere il testo del nuovo articolo, clicca qui.

 

Dopo appena sei mesi dalla decisione con la quale le Sezioni unite – con la sentenza Dasgupta – hanno stilato la summa dei principi e delle regole da onorare per la formazione della prova in appello, quando la sentenza impugnata sia di proscioglimento e il giudice intravveda la possibilità di condannare l’imputato, un nuovo – e correlato – dubbio agita la Corte […]. Il caso, che bene si iscrive nel filone della consolidata giurisprudenza in materia della Corte europea dei diritti umani, si segnala perché a fronte di una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni (in actis) della persona offesa da parte del giudice dell’udienza preliminare in funzione di giudice dell’abbreviato (non condizionato), con conseguente assoluzione, la Corte d’appello territoriale, senza procedere a rinnovazione istruttoria per ascoltare la fonte di prova, giunge ad una diagnosi opposta e, considerando attendibile quanto affermato dalla vittima davanti alla polizia giudiziaria (e congruenti i contenuti di due denunce dal medesimo depositate), condanna l’imputato [....].

 

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SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. I dubbi della seconda Sezione. – 3. Le ragioni dei “resistenti” alla pronuncia Dasgupta delle Sezioni unite. – 4. I valori in gioco: oralità/immediatezza o canone del ragionevole dubbio? – 5. La chiusura del cerchio: oltre Dasgupta, solo l’intervento legislativo?