ISSN 2039-1676


15 settembre 2017 |

Quale «status» per il consulente tecnico del Pubblico Ministero?

Appunti per una lettura «multifocale»

Contributo pubblicato nel Fascicolo 9/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Abstract. L’interrogativo in merito a quale sia lo status del consulente del pubblico ministero ha un doppio ambito di rilevanza, processuale e sostanziale. Circa le modalità di assunzione del contributo tecnico vi è un’assimilazione totale alla prova dichiarativa del testimone? E, ancora, esiste un obbligo di verità passibile di sanzione penale oppure solo un onere ai fini dell’attendibilità? In breve: il consulente tecnico del pubblico ministero è sempre assimilabile al testimone? La possibile ricerca di risposte rinvia ad una (ormai) classica questione: la rilevanza della prova scientifica nel processo penale.

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’overturning della sentenza assolutoria al cospetto dell’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. – 3. I consulenti tecnici sono assimilabili ai testimoni? – 4. Un’immagine “sfocata” quella prodotta da una prospettiva ipermetrope: se destinatario di una condotta allettatrice, il consulente tecnico del p.m. è equiparato al testimone.