ISSN 2039-1676


16 gennaio 2017 |

La vittima cambia il volto del processo penale: le tre parti “eventuali”, la testimonianza dell’offeso vulnerabile, la mutazione del principio di oralità

Contributo pubblicato nel Fascicolo 1/2017

Abstract. Guardando in controluce l’effetto delle riforme che interessano la vittima emerge l’ipertrofia del contraddittorio anticipato: la capsula incidentale da “eccezione” diventa “regola” in tutti casi in cui il dichiarante non abbia, presuntivamente o in seguito a valutazione specifica, la capacità relazionale necessaria per affrontare il contraddittorio ordinario.

Ne segue una percepibile trasformazione del principio di oralità: la prova dichiarativa decisiva, in una gran numero di casi, non viene assunta di fronte al giudice che procede, ma innanzi al giudice per le indagini preliminari, che raccoglie e “confeziona” una prova destinata ad essere valutata da altri.

La tensione con il principio di oralità nella sua configurazione tradizionale sarebbe dirompente se l’operazione non fosse connotata dal diffuso ricorso alla videoregistrazione. In tale quadro si inserisce in modo del tutto distonico la sentenza pronunciata dalle Sezioni unite nel caso “Dasgupta”, secondo cui nel giudizio di appello avviato su impulso del pubblico ministero che impugna la sentenza di assoluzione, la prova dichiarativa decisiva deve essere rinnovata anche in caso in cui sia stata raccolta in incidente probatorio o quando provenga da una vittima vulnerabile (in questo caso con qualche apertura all’esercizio della discrezionalità del giudice, tenuto conto del potenziale traumatizzante dell’audizione). L’individuazione di un obbligo di rinnovazione dibattimentale della testimonianza assunta in incidente probatorio e videoregistrata non tiene conto della visibile trasformazione della statuto della prova dichiarativa che trova il suo nuovo “centro” nell’incidente probatorio piuttosto che nella testimonianza dibattimentale: l’anticipazione e la cristallizzazione della prova sono funzionali proprio all’evitamento di quella riedizione, che le Sezioni unite, invece, propongono come necessaria.

Sotto diverso profilo, la riforma ha avuto il pregio di valorizzare il ruolo e gli interessi la vittima prevedendo inediti diritti di partecipazione, in alcuni casi assistiti da seri presidi sanzionatori che rendono la tutela offerta sostanziale e non nominalistica. Ha, tuttavia, il difetto di non avere avuto il coraggio di assegnare alla persona offesa il ruolo di “parte” processuale, seppure eventuale. Tale incompiutezza del ruolo assegnato alla vittima si manifesta nella limitazione dei poteri di impugnare i provvedimenti lesivi dei suoi interessi: si pensi alle criticità rilevate in materia di impugnazione del provvedimento sulla cautela emesso senza la previa notifica, o alla incapacità di eccepire le lesioni di un diritto di difesa che l’art. 178 c.p.p. tutela solo in relazione alla “parte”.

 

SOMMARIO: 1. Come cambia il volto del processo penale. – 1.1. Il processo a tre parti eventuali: il riconoscimento dell’interesse individuale dell’offeso all’accertamento della responsabilità penale. – 1.2. Le modifiche allo statuto della prova dichiarativa: il riconoscimento del “vulnerabile atipico”. – 2. Le declinazioni della facoltà di partecipazione: verso un processo penale con tre parti. – 2.1. Le informazioni sulla facoltà di partecipazione. – 2.2. La notifica della richiesta di archiviazione. – 2.3. Le comunicazioni relative alla sostituzione delle misure cautelari, alla scarcerazione ed all’evasione. – 2.4. La partecipazione alla cognizione cautelare. – 2.5. Il diritto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. – 3. Lo statuto della testimonianza delle vittime con caratteristiche di vulnerabilità. – 4. L’accertamento (e la dichiarazione) di vulnerabilità atipica. – 5. Le modalità di audizione. – 6. La nuova dimensione del principio di oralità (anche alla luce della pronuncia delle Sezioni unite n. 27620 del 28 aprile 2016, Dasgupta). – 7. Luci ed ombre.