ISSN 2039-1676


16 gennaio 2017 |

La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Breve resoconto del Convegno svoltosi il 25 novembre 2016 nell’Aula Magna della Corte di Cassazione

1. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre 2016 si è svolto presso l’Aula magna della Corte di Cassazione un Convegno di studio organizzato dall’Ufficio per la formazione decentrata della Cassazione. Tutti i relatori invitati ad intervenire sul tema da prospettive differenti, così come il Primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio, il Procuratore Generale presso la stessa Pasquale Ciccolo e il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Andrea Mascherin, che hanno dato il via ai lavori, hanno ribadito l’importanza di affrontare il tema della violenza sulle donne con un approccio olistico e multidisciplinare, trattandosi di un fenomeno strutturale, ben radicato in molti contesti della nostra società, che necessita di un’azione sinergica per essere efficacemente sradicato. A questo riguardo si è ricordata la recente legge 212 del 2015, con la quale il legislatore italiano ha recepito la direttiva sulla vittima n. 29/2012, e si sono sottolineati gli sforzi compiuti dalla giurisprudenza di legittimità nel farsi carico non solo del risultato finale del processo ma anche della sua tenuta. Residuano tuttavia alcuni aspetti problematici irrisolti, come quelli riguardanti la ragionevole durata del processo, l’effettivo riconoscimento di uno status di vulnerabilità della vittima, comprensivo di adeguate garanzie, e l’ambito di applicazione delle misure cautelari.

 

2. Nel corso della prima sessione, intitolata “Violenza contro le donne, crisi delle relazioni interpersonali, crisi della società e crisi degli Stati” e presieduta da Maurizio Fumo, Presidente della V Sezione penale della Corte di Cassazione, Remo Bodei, docente di Filosofia alla University of California (USA), ha analizzato quali meccanismi si inneschino in una relazione per determinare l’insorgere del fenomeno della violenza, proponendo il celebre “dilemma dei porcospini” di Schopenhauer e affermando che, perché la manifestazione dell’amore non si concretizzi in un disarmo unilaterale, ossia nella subordinazione di un partner all’altro, serve il raggiungimento di un equilibrio da parte di entrambi. Rachel Van Cleave, docente alla School of Law della Golden Gate University (USA), ha riferito dell’esperienza di contrasto agli abusi sessuali realizzati ai danni delle donne nelle Università della California: un fenomeno diffuso nei campus universitari, di cui sono vittime una donna su 5 e un uomo su 16. Per far fronte a tale emergenza le Università sono state invitate a predisporre una serie di politiche e procedure ad hoc, in assenza delle quali l’Università può subire la perdita dei finanziamenti statali di cui beneficiava. Come risposta alla violenza realizzata, al responsabile può venire inflitta una sanzione disciplinare, può essere chiesto di sottoporsi a una terapia e si può perfino arrivare alla sua eventuale sospensione o espulsione dall’Università. Significativa, nell’ottica del contrasto al fenomeno, appare anche una legge, di recente adottata in California, in base alla quale solo la volontà espressa (cd. consenso affermativo) di partecipare a un’attività sessuale consente di escludere che vi sia stato abuso. In precedenza si poteva parlare di violenza sessuale solo quando da parte della vittima c’era stata una forma di resistenza esplicita: l’onere della prova ricadeva sulla vittima, che doveva dimostrare di aver opposto resistenza e di esser stata sopraffatta. Il ‘consenso affermativo’ non pretende di essere la soluzione al problema della violenza sessuale nei campus universitari, ma rappresenta comunque un significativo passo in avanti. Cuno Tarfusser, giudice della Corte Penale Internazionale, si è soffermato invece su un caso attualmente al vaglio della Corte, concernente il rinvio a giudizio di Domenic Ongwen, comandante della brigata Sinia nella milizia irregolare ugandese, nota come Lord’s Resistance Army (LRA), per una vicenda che ha coinvolto otto giovani donne, rapite dalla LRA, poi obbligate a seguire i dettami della brigata e, una volta mature, violentate per divenire mogli del capo. Si è posto il problema del possibile rinvio a giudizio per un reato non contemplato espressamente; tale impasse è stata superata considerandosi che le vittime di matrimonio forzato soffrono di un dolore paragonabile a quello vissuto dalle vittime di schiavitù sessuale, se non addirittura più intenso, per la contestuale violazione del loro diritto di sposarsi e di avere una famiglia. Si è dunque sostenuta la tesi che chi forza una o più persone in una relazione matrimoniale tramite violenza, minaccia, coercizione fisica o traendo vantaggio da circostanze coercitive, è colpevole del reato di matrimonio forzato in quanto “atto inumano” “diretto a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale” secondo le lettere a e k dell’articolo 7, primo comma, dello Statuto di Roma. Si tratta a questo punto di vedere se la tesi reggerà al vaglio dibattimentale, nell’ambito del processo iniziato il 6 dicembre 2016. Del risvolto economico della violenza di genere, sotto il profilo dei costi, si è occupata infine Magda Bianco, responsabile del servizio tutela clienti e antiriciclaggio presso la Banca d’Italia. Le stime più recenti, riportate dall’European Institute for gender equality nel 2014, considerano diverse categorie di costi (il last economic output, qualificabile come la perdita di reddito da lavoro per la vittima e di conseguenza per il suo datore di lavoro, il costo legato alla salute, i costi legali, il costo legato al welfare sociale, i costi personali, i costi per servizi specializzati e i costi per l’impatto fisico ed emotivo di lungo periodo), con l’obiettivo di estrarre le indicazioni metodologiche per realizzare un prototipo ideale riferibile a tutti i Paesi europei. Per quanto concerne l’Italia, una stima dei costi della violenza sulle donne è stata fatta dalla ricerca di Intervita nel 2014, che quantifica i costi diretti in 1,7 miliardi, il moltiplicatore economico in 604 milioni e i costi indiretti in 14,3 miliardi (per un totale di 16,7 miliardi). Una statistica di più ampio respiro, che investe il panorama europeo, è quella offerta dalla European Union Agency for fundamental rights (FRA) nello stesso anno. Può certamente dirsi, dal confronto tra i costi di breve e lungo periodo collegati alla violenza e quelli derivanti dalla prevenzione, che sarebbe opportuno un aumento di questi ultimi. Non è tuttavia ancora ben chiaro quali siano le tecniche di prevenzione più efficaci.

 

3. Durante la seconda sessione del Convegno, dedicata a “La Convenzione di Istanbul e le strategie di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne”, Elisabetta Rosi, Consigliere della Corte di Cassazione, ha coordinato una tavola rotonda incentrata sull’impatto della Convenzione di Istanbul sulla legislazione nazionale. A questo riguardo Simona Lanzoni, componente italiana del G.R.E.V.I.O. presso il Consiglio d’Europa, ha sottolineato come in nessuno dei 47 paesi del Consiglio d’Europa la Convenzione abbia ricevuto un livello soddisfacente di attuazione, ancorché si debba tener conto del fatto che è trascorso ancora poco tempo dalla data delle prime ratifiche. Per monitorare il progressivo adeguamento degli Stati agli standard convenzionali, è stato elaborato un questionario, che verrà sottoposto a tutti gli Stati. Vittoria Tola, responsabile nazionale dell’associazione Unione Donne Italiane, ha sottolineato l’importanza dell’associazionismo nel supporto alla lotta alla violenza contro le donne; Luisa Betti, giornalista, si è soffermata invece sull’importanza del giornalismo nella politica di prevenzione del fenomeno, come del resto espressamente considerato dall’art. 17 della Convenzione di Istanbul. Affinché tale previsione riceva piena attuazione, l’informazione deve essere corretta e quindi chi informa deve necessariamente essere previamente informato. È muovendo da queste premesse che la relatrice ha introdotto il lavoro sul femicidio-femminicidio, condotto dalla Rete Nazionale delle giornaliste italiane con l’obiettivo di sollecitare l’informazione a concentrarsi in maniera differente sul problema, per evitare che questo tema sia utilizzato come passe-partout capace di fare notizia da parte di chi non ha gli strumenti e le competenze necessarie per affrontarlo.

 

4. In apertura della terza sessione, incentrata sul tema della “violenza contro le donne nel diritto penale”, Mariavaleria del Tufo, docente di Diritto penale presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, partendo dalla constatazione di una maggiore presenza femminile tra le cariche istituzionali, ha proposto un’indagine qualitativa rivolta ai magistrati di Cassazione per verificare se, quanto meno nel campo dell’amministrazione della giustizia, la più rilevante presenza delle donne influisca sull’interpretazione dei reati espressione di violenza di genere, magari accentuandone il disvalore. Lo strumento metodologico potrebbe essere quello delfico, consistente nella somministrazione di un questionario semi-strutturato, finalizzato a raccogliere le opinioni, maturate nella loro esperienza di testimoni privilegiate, di donne che osservano da una prospettiva apicale il fenomeno, contribuendo loro stesse a determinare cambiamenti. Massimo Donini e Ombretta di Giovine, docenti di diritto penale, rispettivamente presso l’Università di Modena e presso l’Università di Foggia, si sono poi occupati della tutela accordata alla donna in quanto tale all’interno del codice penale italiano. Benché l’opinione diffusa ritenga che il diritto penale debba essere lo strumento con cui risolvere il vulnus della violenza contro le donne e al contempo il mezzo mediante il quale provocare un mutamento sociale, il diritto penale è stato per anni usato per conservare la società stessa e, all’interno di essa, le differenze di genere. Si è ricordata la disciplina discriminatoria del reato di adulterio a seconda che lo stesso fosse commesso dalla moglie o dal marito, la rilevanza penale della causa d’onore, l’istituto del matrimonio riparatore e la collocazione dei reati sessuali tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume; tutti istituti che per anni hanno reso il codice penale un codice criminogeno, certamente incapace di contribuire positivamente all’evoluzione dei diritti. Interventi recenti sono stati la nuova collocazione sistematica delle norme sui reati sessuali; l’introduzione nel codice penale dell’articolo 583-bis c.p., da molti criticato in quanto la criminalizzazione specifica delle pratiche di mutilazione genitale potrebbe esser letta come una duplicazione del male attraverso il diritto penale; l’introduzione della fattispecie di atti persecutori e la nuova disciplina apportata dalla legge 119 del 2013. Quest’ultima, se pur risultante dalla conversione di una legislazione emergenziale volta a far fronte alla piaga del femminicidio, non ha potuto essere troppo esplicita: la costruzione di un sistema di tutela differenziato per l’uomo e per la donna avrebbe potuto portare al paradossale risultato del passaggio, da una sperequazione a danno delle donne, ad una sperequazione a danno degli uomini. Per aggirare l’impasse le modifiche sono state apprestate soprattutto sul fronte del trattamento sanzionatorio (centrale l’introduzione della nuova aggravante di cui all’art. 61 numero 11-quinquies c.p., le aggravanti di cui ai numeri 5-ter e 5-quater dell’art. 609-ter comma 1 c.p. e quelle di cui al secondo comma dell’art. 612-bis c.p.). È evidente che il diritto penale non potrà far molto di più di quello che ha fatto; la vera vittoria sarebbe quella di riuscire ad uscire dal circuito penale. Giuseppe di Chiara, docente di Procedura penale presso l’Università di Palermo, ha poi affrontato il tema della protezione della donna, vittima della violenza, dal rischio di vittimizzazione secondaria derivante dal procedimento penale. Al riguardo si è sottolineata l’esigenza che la vittima sia posta all’interno di un luogo caratterizzato da massima protezione, una sorta di Gabbia di Faraday. Tutto questo oggi non accade e sulla vittima finiscono spesso per ricadere i costi del processo. Validi studi scientifici, sviluppati nella seconda metà degli anni ‘90 dalla Harvard Medical School da uno dei più grandi studiosi delle memorie traumatiche, il professor Cook, hanno dimostrato che le memorie drammatiche rivissute in epoche successive sono definibili memorie dissociate, cioè vissute dalla vittima senza una precisa risistemazione dei fatti. Questo a causa del determinarsi di un collasso del talamo che comporta che il cervello, di fronte al flashback, sia pure di molto posteriore rispetto al trauma subito, impartisca dei comandi all’intero corpo, come se il trauma fosse vissuto per la prima volta in quel momento. La direttiva sulla vittima del 2012 e il suo decreto attuativo n. 212/2015 hanno costituito un primo importante passo per le garanzie della vittima nel processo penale, nell’ambito di quattro macro-aree (accoglienza, partecipazione all’accertamento, ascolto, strumenti cautelari). Fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo è la gestione sapiente della discrezionalità giudiziale mediante la quale possono effettuarsi valutazioni case by case, che tengano in considerazione il vissuto personale del singolo soggetto (perno della direttiva è il concetto di individual assessment come impostazione cucita sulla storia personale del singolo). Ha concluso la sessione l’intervento di Cristina De Maglie, docente di Diritto penale presso l’Università di Pavia, che si è soffermata su un profilo particolarmente problematico del fenomeno della violenza di genere, quello dei reati culturalmente motivati. Si è ribadita in proposito la necessità di adottare una nozione ristretta di reato culturalmente motivato, basata sull’accertamento di tre componenti: la motivazione realmente culturale del fatto; la sua espressione non della sola cultura del soggetto agente ma dell’intero gruppo etnico cui appartiene; la prova che tutti i componenti di quel gruppo si sarebbero comportati in quello stesso modo. Una volta riscontrata l’esistenza di un reato culturalmente motivato, si pone il problema di come trattarlo, stante la necessità di un giudizio di bilanciamento tra il diritto fondamentale alla cultura e il diritto della vittima. In tale giudizio va necessariamente tenuto presente che alcuni diritti, meglio definibili come immunità fondamentali, non possono essere messi in discussione: per tale ragione non potrà mai dirsi prevalente il diritto alla cultura rispetto ai diritti alla vita e all’integrità fisica. Al di fuori di questi casi il motivo culturale, non potendo venire direttamente in rilievo come circostanza attenuante, consentirà tuttavia di escludere l’applicazione dell’aggravante dei motivi abietti e futili, come riconosciuto da costante giurisprudenza.

 

5. La tavola rotonda conclusiva della giornata ha visto il susseguirsi di differenti interventi, volti ad illustrare i più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di violenza contro le donne. Tra i Consiglieri della Corte di Cassazione che sono intervenuti, Antonella Mazzei, della I Sezione penale, ha trattato la questione dei reati posti in essere dalle donne in danno dei propri figli, quali espressione di una violenza indotta, e ha menzionato, come emblematica, la fattispecie privilegiata di omicidio prevista dal nostro codice penale all’art. 578 c.p., della quale sussistono due diversi orientamenti interpretativi nella giurisprudenza di legittimità (di tipo oggettivo-restrittivo l’uno e di tipo soggettivo-estensivo l’altro). Luca Pistorelli, della V Sezione penale, ha proposto una riflessione critica sul reato di stalking, sottolineandone la valenza positiva. La delusione comune nei confronti di tale nuova fattispecie dipenderebbe dall’eccesso di aspettative in essa riposte, come risposta generale al fenomeno della violenza di genere. Questa errata convinzione non avrebbe consentito agli inquirenti di inquadrare correttamente i fenomeni che di volta in volta si manifestavano, generando molteplici incertezze sull’ambito di applicazione dell’art. 612-bis c.p. Certo è che il sistema penale viene continuamente caricato di funzioni che non ha: i veri strumenti da azionare sono piuttosto quelli che devono accompagnarsi alla risposta penale, nella tutela della vittima e nel trattamento dell’autore del reato. Gastone Andreazza, Presidente della III Sezione penale, si è infine occupato della prassi applicativa dell’art. 609-bis c.p. Nell’arco del 2016 fino ad oggi sono state pronunciate 711 sentenze in materia di reati sessuali; nel 2015 furono 906. Ciò che va senza dubbio riconosciuto ai giudici di legittimità è il merito della coerenza: l’ultima sentenza a Sezioni Unite in questa materia è la numero 13 del 2000 e da quel momento in poi la Corte può vantarsi di aver mantenuto un orientamento interpretativo coerente. Sul fronte degli avvocati, Francesco Sbisà, avvocato del Foro di Milano, si è soffermato sulle criticità legate al momento della presentazione della querela da parte delle donne vittime di violenza, individuandole per lo più in una generale sfiducia nei confronti dell’ordinamento statale. Esemplare, pur se non riguardante l’Italia, la recente sentenza della Corte EDU del 28 giugno 2016, con la quale la Turchia è stata condannata per non aver garantito adeguata protezione ad una donna, uccisa dal marito, sebbene la stessa avesse denunciato, confidando nel sistema giustizia, le numerose violenze che aveva subito. Per incentivare il ricorso della vittima alle forze dell’ordine è necessario quindi promuovere la sua fiducia nei confronti di tutti gli attori del sistema giustizia: una fiducia che solo il sistema stesso può e deve guadagnarsi. Nella stessa prospettiva Maria Masi, avvocato del Foro di Nola, ha sottolineato la necessità che il sistema nel suo complesso sia un sistema specializzato e che tale specializzazione riguardi tutti i suoi settori, sia quello penale sia quello civile. Nel suo intervento conclusivo Maria Monteleone, Procuratore aggiunto alla Procura della Repubblica di Roma, ha valorizzato il ruolo fondamentale di una formazione specialistica, da destinarsi ai magistrati e a tutti gli operatori del settore, che li renda capaci di confrontarsi con forme di criminalità che richiedono una precisa competenza investigativa, proprio per le loro specificità. Serve perciò un adeguamento non solo normativo ma anche giurisprudenziale, condotto con lungimiranza e adeguata sensibilità, al fine di scongiurare il pericolo di un arretramento nei diritti delle donne. Va imposto un efficiente raccordo tra le forze dell’ordine, gli inquirenti, i giudici e le strutture ubicate sul territorio che sappiano mettere in campo una strategia multidisciplinare in grado di azionare un intervento tempestivo e specialistico. Svariate le soluzioni già adottate nell’ambito della Procura di Roma: sono stati istituiti turni di immediata reperibilità di psicologi esperti nell’ascolto delle vittime; è stata predisposta una sala dedicata alla reperibilità di magistrati specializzati; si è instaurato un effettivo raccordo tra gli operatori del settore e si è fatto in modo che il meccanismo di assunzione della prova testimoniale si svolga con tempi e modalità idonei e a tutela del dichiarante.