ISSN 2039-1676


26 febbraio 2015 |

Differenze e linee di continuità  tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia dopo la modifica del secondo comma dell'art. 612-bis c.p. ad opera della legge c.d. sul femminicidio

Il contributo è pubblicato nel n. 4/2016 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi.

 

Abstract. Con l'art. 1, comma 3, lett. a), d.l. n. 93/2013, conv., con mod., dalla legge n. 119/2013, il legislatore ha esteso l'aggravante di cui all'art. 612-bis, comma 2, c.p., prima circoscritta alle condotte moleste realizzate al di fuori del contesto familiare, agli atti persecutori commessi dal coniuge in costanza di matrimonio e da persona legata "attualmente" da relazione affettiva alla persona offesa. Sotto la vecchia disciplina, il conflitto tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di stalking, realizzato dal coniuge in costanza di matrimonio o dal partner nel contesto di un rapporto affettivo, era agevolmente risolvibile: la clausola di sussidiarietà espressa prevista in apertura dell'art. 612-bis c.p. comportava infatti l'assorbimento degli atti persecutori posti in essere "in ambito familiare" nel delitto di maltrattamenti, in quanto reato più grave. L'ipotesi aggravata del reato di stalking, di cui all'art. 612-bis, comma 2, c.p., ricomprende ora ogni rapporto di coniugio o di legame affettivo non solo pregresso ma anche attuale. Di conseguenza, il tema dei rapporti fra il delitto di maltrattamenti e quello di stalking, nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso dal coniuge o dal convivente, appare più complesso, in particolare è problematica la distinzione fra le due fattispecie. Ed invero manifestazioni di aggressività o atti assillanti e prevaricatori consumati in seno alla comunità familiare (o assimilata) potrebbero realizzare, al tempo stesso, gli estremi del reato aggravato di atti persecutori previsto dal secondo comma dell'art. 612-bis c.p. e gli elementi strutturali tipici dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 572 c.p.

 

SOMMARIO: 1. La circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 612-bis, comma 2, c.p. nella versione originaria. 2. L'estensione dell'aggravante agli atti persecutori intrafamiliari da parte del legislatore del 2013. 3. L'apparente conflitto normativo tra il reato di maltrattamenti e quello di stalking sotto la vecchia disciplina. 4. Aspetti problematici della distinzione fra le due fattispecie dopo la riforma. 4.1. I termini della questione. 4.2. Gli atti persecutori intrafamiliari e la fattispecie di maltrattamenti. 4.3. L'ipotesi dei maltrattamenti come unica fattispecie applicabile al contesto familiare. 4.4. Il rapporto tra le due fattispecie prima e dopo la novella del 2013. 5. L'individuazione del "reato più grave" nel rapporto tra le fattispecie di cui agli art. 572 e 612-bis, comma 2, c.p. 6. La linea di confine tra il delitto di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia nell'ipotesi di attività persecutoria posta in essere dal coniuge separato dopo l'allontanamento dalla casa familiare.