ISSN 2039-1676


20 luglio 2012 |

La Cassazione traccia la linea di confine tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di stalking

Nota a Cass. pen., Sez. VI, sent. 24 novembre 2011 (dep. 20 giugno 2012), n. 24575, Pres. Serpico, Rel. Paoloni

 

SOMMARIO: 1. I fatti contestati ed il loro inquadramento giuridico. - 2. Gli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti in famiglia. 3. Le differenze tra maltrattamenti e atti persecutori. - 4. La clausola di riserva ex art. 612-bis c.p.. - 5. La soluzione fornita dalla Suprema Corte e le sue conseguenze applicative.

 

1. I fatti contestati ed il loro inquadramento giuridico

Nella sentenza in esame, la Suprema Corte affronta per la prima volta, in modo analitico e dettagliato, la problematica, ricorrente spesso nella pratica, dei rapporti tra il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e quello di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), che aveva trovato soluzioni differenti nella giurisprudenza di merito.

Dopo una dettagliata disamina delle differenze intercorrenti tra le due fattispecie, in ordine all'oggetto giuridico e agli elementi costitutividi ciascuna, i giudici di legittimità analizzano il significato della clausola di riserva contenuta nell'art. 612-bis c.p., per poi passare ad esaminare la peculiare ipotesiin cui le condotte vessatorie vengano poste in essere dal coniuge legalmente separato o divorziato, o da un soggetto che sia stato legato da relazione affettiva alla persona offesa.

Nel caso di specie, una donna aveva denunciato gli innumerevoli episodi vessatori compiuti dal marito nei suoi confronti a decorrere dal momento in cui la stessa gli aveva comunicato l'intenzione di separarsi.  Contegni scanditi da continue minacce e intimidazioni, compiute per telefono o anche sul luogo di lavoro della moglie, da percosse, da gesti simulati di autolesionismo (apparenti tentativi di suicidio volti a colpevolizzare la donna per la cessazione della convivenza), da episodi di grave danneggiamento della casa coniugale e della nuova abitazione della moglie.

Dopo la condanna in primo e in secondo grado per maltrattamenti in famiglia, l'imputato proponeva ricorso per Cassazione, contestanto la sussistenza tanto dell'elemento oggettivo, quanto del dolo del delitto in questione .

Il ricorrente evidenziava inoltre come la condotta fosse stata rivolta soltanto verso lamoglie, e non anche verso il figlio, risultando pertanto più correttamente riconducibile ad una fattispecie - quella di cui all'art. 612-bis c.p. -, inapplicabile ratione temporis in quanto introdotta successivamente ai fatti oggetto del giudizio.

Giova al riguardo osservare che in passato, laddove gli atti persecutori erano realizzati successivamente alla cessazione della convivenza tra coniugi, la Suprema Corteaveva talvolta ricondotto le incursioni persecutorie nei maltrattamenti in famiglia, ritenuti configurabili anche quando fosse cessata la convivenza (Sez. VI, 26 agosto 2008, n. 26571)).

In altra pronuncia, le numerose condotte di molestie e disturbo poste in essere dal marito a danno della moglie dopo il termine della convivenza erano state inquadrate nei maltrattamenti in famiglia ma, poiché tra la deliberazione della sentenza e il deposito delle motivazioni è entrato in vigore d.l 23 febbraio 2009, n. 11, l'estensore aveva ritenuto tali condotte «qualificanti una unitaria e abituale condotta di stalking, caratterizzata da aggressioni di carattere fisico e morale della persona offesa, tali da dar luogo ad opera dell'indagato (non disposto ad accettare senza virulente reazioni la separazione dalla consorte) ad una vera e propria "sindrome dell'assalitore assillante"» (Sez. VI, 21 gennaio-17 aprile 2009, n. 16658).

 

2. Gli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti in famiglia

La Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza degli illustrati motivi di doglianza.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, i giudici di legittimità hanno affermato che «l'ampia istruttoria dibattimentale rende evidente la configurabilità nel comportamento del ricorrente dei caratteri strutturali di sistematicità e ripetitività dei gesti lesivi, oltre che della libertà fisica della consorte separata, della libertà morale della stessa, che è stata sottoposta ad un regime di perdurante ansia, preoccupazione e allarme a causa dei ripetuti atteggiamenti violenti, prevaricatori e simulatamente autolesivi dell'imputato».

Del resto - ha affermato la Suprema Corte in una recente sentenza - «il reato di maltrattamenti in famiglia configura una ipotesi di reato necessariamente abituale costituito da una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel temporattasi di fatti singolarmente lesivi dell'integrità fisica o psichica del soggetto passivo, i quali non sempre, singolarmente considerati, configurano ipotesi di reato, ma valutati nel loro complesso devono integrare, per la configurabilità dei maltrattamenti, una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa» (Sez. III, 16 maggio 2007 n. 22850).

In sostanza, comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di condotte assillanti e prevaricatrici, come quelle realizzate dall'imputato, configurano il reato di maltrattamenti; «tali condotte, costantemente ripetute, evidenziano l'esistenza di un programma criminoso diretto a ledere l'integrità morale della persona offesa, di cui i singoli episodi, da valutare unitariamente, costituiscono l'espressione ed in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagevole e per quanto possibile penosa l'esistenza del coniuge» (Sez. VI, 28 dicembre 2010 n. 45547). Il dolo dei maltrattamenti in famiglia è, quindi: a) «generico, sicché non si richiede che il soggetto attivo sia animato da alcun fine di maltrattare la vittima, bastando la coscienza e la volontà di sottoporre la stessa alla propria condotta abitualmente offensiva» (Sez. VI, 22 ottobre 2010, n. 41142); b) «unitario, in quanto l'intenzione criminosa dell'agente si pone come elemento unificatore dei singoli atti vessatori» (Sez. VI, 7 ottobre 2010, n. 1417); «programmato, che si configura non solo nell'intenzione di sottoporre il soggetto passivo a una serie di sofferenze in modo continuo e abituale, ma anche nella sola consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria e prevaricatrice, già posta in essere altre volte, la quale riveli attraverso l'accettazione dei singoli episodi un'inclinazione della volontà a maltrattare una o più persone conviventi o sottoposte alla sua cura e custodia» (Sez. VI, 14 aprile 2011, n. 17049; Sez. VI, 10 gennaio 2012 n. 204).

Il reato di maltrattamenti in famiglia può sussistere solo in quanto espressione di una condotta che richiede l'attribuibilità al suo autore di una posizione di "abituale prevaricante supremazia alla quale la vittima soggiace": «Perché sia integrato il reato in questione occorre, secondo il significato riconducibile al termine "maltrattare", che, come più volte affermato dalla giurisprudenza, l'agente eserciti, abitualmente, una forza oppressiva nei confronti di una persona della famiglia (o di uno degli altri soggetti indicati dall'art. 572 c.p.) mediante l'uso delle più varie forme di violenza fisica o morale. Ne deriva che in questa fattispecie si richiede che vi sia un soggetto che abitualmente infligge sofferenze fisiche o morali a un altro, il quale, specularmente, ne resta succube. Se le violenze, offese, umiliazioni sono reciproche, pur se di diverso peso e gravità, non può dirsi che vi sia un soggetto che maltratta e uno che è maltrattato» (Sez. VI, 3 marzo 2009, n. 9531; Sez. VI, 2 luglio 2010, n. 25138, che ha ritenuto non consumato il reato di cui all'art. 572 c.p. del marito che, per almeno tre anni, infligga al coniuge ingiurie, minacce, percosse, violenze, offese umilianti, lesive tutte, in se stesse, dell'integrità fisica e morale della moglie, qualora quest'ultima abbia un carattere "forte" e non sia rimasta, quindi, "intimorita" dalla condotta maritale: in casi siffatti, tra i coniugi sussiste, invero, solo una situazione di tensione).

 

3. Le differenze tra maltrattamenti e atti persecutori

Passando all'altro motivo di ricorso, inconferenti vengono considerati dai giudici di legittimità i rilievi espressi in ordine alla sussumibilità del contegno illecito dell'imputato nella fattispecie degli atti persecutori prevista dall'art. 612-bis c.p., contegno tuttavia non punibile perché non sanzionato all'epoca di consumazione della condotta vessatoria familiare posta in essere dall'imputato nei confronti della moglie.

La Suprema Corte ricorda che l'art. 612-bis c.p. non ha abrogato la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia, e che «l'oggettività giuridica delle due fattispecie di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p. è diversa e differenti sono i soggetti attivi e passivi delle due condotte illecite, ancorché le condotte materiali dei reati appaiano omologabili per modalità esecutive e per tipologia lesiva».

Il reato di maltrattamenti è un reato contro l'assistenza familiare e «il suo oggetto giuridico è costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e dell'interesse delle persone facenti parte della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica» (Sez. III, 13 dicembre 2011 n. 46196).

«La latitudine applicativa della fattispecie è determinata dall'estensione di rapporti basati sui vincoli familiari, intendendosi per famiglia ogni gruppo di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, si siano instaurati rapporti di assistenza e solidarietà reciproche per un apprezzabile periodo di tempo» (Sez. V, 22.5.2008 n. 20647; Sez. II, 22.10.2009 n. 40727), senza la necessità della convivenza o di una stabile coabitazione (Sez. VI, 1.3.2011 n. 7929 ha configurato i maltrattamenti posti in essere dall'amante e Sez. V, 30.6.2010, dal fidanzato).

«Al di là della lettera della norma incriminatrice ("chiunque") il reato di maltrattamenti familiari è un reato proprio, potendo essere commesso soltanto da chi ricopra un "ruolo" nel contesto della famiglia (coniuge, genitore, figlio) o una posizione di "autorità" o peculiare "affidamento" nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famiglia dall'art. 572 c.p. (organismi di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, professione o arte). Specularmente il reato può essere commesso soltanto in pregiudizio di un soggetto che faccia parte di tali aggregazioni familiari o assimilate».

«Il reato di atti persecutori, invece, è un reato contro la persona ed, in particolare, contro la libertà morale [cfr. Sez. V, 7.3.2011 n. 8832, che ha ritenuto «sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell'equilibrio psicologico della vittima»] che può essere commesso da chiunque con atti di minaccia o molestia "reiterati" (reato abituale) e che non presuppone l'esistenza di interrelazioni soggettive specifiche.»

Si è ritenuto che gli atti di molestia, reiterati, idonei a configurare il delitto di stalking ex art. 612-bis c.p. possono concretarsi non solo in telefonate, invii di buste, s.m.s., e-mail, nonché di messaggi via internet, anche nell'ufficio dove la persona offesa prestava il suo lavoro, ma consistere anche nella trasmissione dell'indagato, tramite facebook, di un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna (Sez. VI, 30 agosto 2010, n. 32404); ovvero, il comportamento di chi, con reiterate molestie telefoniche in danno dell'ex compagna, danneggi l'auto della vittima (ancora Sez. V, 7 marzo 2011 n. 8832) o porti avanti aggressioni verbali alla presenza di testimoni e iniziative gravemente diffamatorie presso i suoi datori di lavoro per indurli a licenziarla (Sez. V, 21 settembre, n. 34015).

Le condotte di minaccia o molestia per integrare il delitto di atti persecutori, oltre che reiterate, devono risultare idonee a ingenerare certi mutamenti sul piano psichico («perdurante e grave stato di ansia o di paura», ovvero «fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto»), o comportamentale (alterazione «delle proprie abitudini di vita»).

La sussistenza del grave e perdurante stato di turbamento emotivo preso in considerazione dall'art. 612-bis c.p. prescinde dall'accertamento di uno stato patologico conclamato («ed anzi la tutela cautelare deve essere apprestata prima che il disagio sfoci in vera patologia»: Sez. V, 7 novembre 2011, n. 40105), rilevante solo nell'ipotesi di contestazione di concorso formale di ulteriore delitto di lesioni. La nuova tipologia non può essere ricondotta in una ripetizione del reato ex art. 582 c.p. - il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica - ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell'equilibrio psicologico della vittima (Sez. V, 7 marzo 2011, n. 8832). La Suprema Corte ha precisato che «non deve confondersi un fatto con la sua prova (fumus, in sede cautelare). La prova di un evento psichico, qual è il turbamento dell'equilibrio mentale di una persona, non può che essere ancorata alla ricerca di fatti sintomatici del turbamento stesso atteso che non può diversamente scandagliarsi "il foro interno" della persona offesa. Assumono allora importanza tanto le dichiarazioni della predetta persona offesa, quanto le sue condotte, conseguenti e successive all'operato dell'agente, quanto - infine - la condotta stessa di quest'ultimo, che ovviamente va valutata tanto in astratto (dunque sotto il profilo della sua idoneità a causare l'evento), quanto in concreto, vale a dire con riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui essa si è manifestata» (Sez. V, 14 aprile 2012, n. 14391). Ciò significa che «l'effetto destabilizzante deve risultare in qualche modo oggettivamente rilevabile e non rimanere confinato nella mera percezione soggettiva della vittima del reato, ma in tal senso anche la ragionevole deduzione che la peculiarità di determinati comportamenti suscitino in una persona comune l'effetto destabilizzante descritto dalla norma corrisponde alla segnalata esigenza di obiettivizzazione, costituendo valido parametro di valutazione critica di quella percezione» (Sez. V, 18.6.2012 n. 24135).

A differenza del delitto di maltrattamenti, l'integrazione del delitto di atti persecutori non è esclusa, in linea di principio, dalla reciprocità dei comportamenti molesti. Come affermato, infatti, da Sez. V, 5 febbraio-7 maggio 2010, n. 17698: «La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tale ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita». Deve, quindi, valutarsi se si configuri, nel caso della reciprocità degli atti minacciosi, la posizione di ingiustificata predominanza di uno dei due contendenti, tale da consentire di qualificarne le iniziative minacciose e moleste come atti di natura persecutoria.

Infine, anche se il reato di stalking ex art. 612-bis c.p., alla stressa stregua di quello di maltrattamenti in famiglia, è un reato necessariamente abituale, la Suprema Corte ha ridotto alla soglia minima quella abitualità persecutoria che la norma sembrerebbe richiedere, ritenendo che «anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall'art. 612-bis c.p., se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita» (Sez. V, 5 luglio 2010, n. 25527). Tale principio è stato ribadito da Sez. V, 28 febbraio 2011, n. 7601: «Il termine "reiterare" denota, in sostanza, la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza. Se ne deve evincere, dunque, che anche due condotte siano sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del reato».

Viceversa, non integra il delitto di maltrattamenti in famiglia la consumazione di episodici atti lesivi di diritti fondamentali della persona non inquadrabili in una cornice unitaria caratterizzata dall'imposizione ai soggetti passivi di un regime di vita oggettivamente vessatorio (Sez. VI, 2 ottobre 2010, n. 45037). La condotta dell'agente, pertanto, non deve limitarsi a sporadici episodi di violenza, di minaccia o di offesa, come espressione reattiva - magari - ad un particolare e contingente clima di tensione (Sez. VI, 7 luglio  2010, n. 1417).

 

4. La clausola di riserva ex art. 612-bis c.p.

La Suprema Corte ricorda che il rapporto tra il delitto di atti persecutori e il reato di maltrattamenti è regolato dalla clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612-bis, comma 1, c.p. ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), che rende applicabile il reato di maltrattamenti, più grave per pena edittale rispetto a quello di atti persecutori nella sua forma generale di cui all'art. 612-bis, comma 1, c.p..

In sede di redazione finale dell'art. 612-bis c.p., è ricomparsa la clausola di riserva - salvo che il fatto costituisce più grave reato - che era stata espunta in una fase dei lavori preparatori.«Della utilità di tale clausola si può ben dubitare, dal momento che non è agevole ipotizzare la configurabilità di reati di maggiori gravità capaci di assorbire lo specifico disvalore degli atti persecutori quali figura di illecito imperniata sulla  reiterazione di condotte offensive e, dunque, connotata dal carattere di abitualità: ove con una o più azioni singole, facenti parte di una condotta complessiva di stalking, l'autore dovesse realizzare un reato più grave a carattere istantaneo come ad esempio l'omicidio della vittima, non vi sarebbe alcun dubbio circa la configurabilità di un concorso di reati. Un possibile caso di assorbimento potrebbe invece, in teoria, verificarsi rispetto a un altro reato abituale come ad esempio quello di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), che risulta più grave perché più severamente sanzionato (reclusione da uno a cinque anni), ma che sarebbe destinato verosimilmente a prevalere anche a prescindere dalla clausola di riserva» (G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, parte speciale, Vol. II, tomo I, Zanichelli, Bologna, 2009, addenda, 11).

Il rapporto tra le due fattispecie incriminatrici, tuttavia, si complica quando, come prevedono le ipotesi aggravate di atti persecutori, l'autore sia il coniuge legalmente separato o divorziato o un soggetto che sia stato legato da relazione affettiva alla persona offesa (cioè da una aggregazione in sostanza surrogatoria della famiglia stricto sensu). In questo caso, secondo la pronuncia in oggetto, «la forma aggravata del reato prevista dal 2° comma dell'art. 612-bis c.p. recupera ambiti referenziali latamente legati alla comunità della famiglia e che ne costituiscono - se così può dirsi - postume proiezioni temporali».

Occorre allora stabilire quando la sequenza cronologica che parte dai maltrattamenti in famiglia - durante la convivenza - e prosegue con le condotte persecutorie post separazione, possa giungere a configurare (a titolo di concorso) anche il delitto di atti persecutori.

Parte della giurisprudenza di merito riteneva la concorrenza tra di due reati, ravvisandosi maltrattamenti nella condotta tenuta fino all'epoca in cui la persona offesa si era allontanata dall'abitazione e il reato di cui all'art. 612-bis nelle condotte successive a questa data (Trib. Napoli, 30 giugno 2009; Trib. Lucera, 10 luglio 2009). Si delineava una sorta di muro divisore di applicazione delle due fattispecie, legandolo al momento temporale della cessazione della convivenza. Tale interpretazione, tuttavia, si poneva in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che, come detto, ha ricondotto le condotte successive all'allontanamento della persona offesa dalla casa familiare (o, più in generale, della cessazione della convivenza) al delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p..

Altra parte della giurisprudenza escludeva il concorso tra i delitti ex artt. 572 e 612-bis c.p., ritenendo che reiterate e offensive manifestazioni di aggressività e violenza reiterate dal coniuge per convincere la moglie a riprendere la convivenza, e costituenti prosecuzione di precedenti manifestazioni aggressive attuate presso il domicilio familiare mentre i rapporti coniugali stavano deteriorandosi, rimanessero assorbite nella fattispecie di maltrattamenti in famiglia e come tali sanzionate, non potendo concorrere l'ulteriore contestazione di atti persecutori» (Trib. Caltanissetta, 4 gennaio 2010); Trib. Termini Imerese, 24 ottobre 2011).

Anche in dottrina le differenze tra i due reati non sono state ritenute tali da ammettere il concorso delle relative fattispecie incriminatici. «Si ricordi che la clausola generale "maltratta" prevista dall'art. 572 c.p., che si deve realizzare con una condotta idonea ad offendere l'incolumità psico-fisica e la personalità della vittima, consente di ricomprendere quelle condotte reiterate con le quali si minaccia o molesta un soggetto in modo da cagionare un grave e perdurante stato di ansia e di paura, un fondato timore o un cambiamento delle abitudini di vita, punite ex art. 612-bis come atti persecutori. Laddove la condotta persecutoria si realizza nell'ambito di rapporti previsti dall'art. 572 c.p. prevale quest'ultima fattispecie più grave» (A.M. Maugeri, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, Torino, Giappichelli, 2010, 153 s.).

 

5. La soluzione fornita dalla Suprema Corte e le sue conseguenze applicative

A quest'ultimo orientamento di merito aderisce la sentenza in commento, escludendo in generale il concorso apparente di norme tra i maltrattamenti e lo stalking laddove la condotta persecutoria si realizzi nell'ambito di rapporti previsti dall'art. 572 c.p. (prevalendo, in tali casi, quest'ultima fattispecie più grave).

Il concorso viene, invece, ammesso solo quando vi sia la cessazione del sodalizio familiare e affettivo: «sotto questo profilo, ferma l'eventualità ben possibile di un concorso apparente di norme che renda applicabili (concorrenti) entrambi i reati di maltrattamenti e di atti persecutori, il reato di cui all'art. 612-bis c.p. diviene idoneo a sanzionare con effetti diacronici comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (o assimilata) ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulerebbero dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo o sodalizio familiare e affettivo o comunque della sua attualità e continuità temporale». Ciò che per la Suprema Corte può valere, in particolare, in caso di divorzio o di "relazione affettiva" definitivamente cessata.

Altra ipotesi in cui si è correttamente configurato il concorso è quello nel quale si è ricondotto  all'art. 612-bis c.p. la condotta gravemente persecutoria dell'ex marito, successiva alla detenzione in carcere dell'uomo per maltrattamenti in famiglia (Trib. Bari, 6 aprile 2009). In questo caso la cesura tra la precedente condotta realizzata in presenza di convivenza e la successiva, realizzata dopo due anni e otto mesi di cessazione della convivenza (perché incarcerato), è netta e, quindi, la condotta persecutoria non è la prosecuzione dei maltrattamenti.

Viceversa, per la sentenza in esame, il concorso tra maltrattamenti e stalking non opera in caso si separazione, giacché anche in caso di separazione legale (oltre che di fatto) la Suprema Corte ha affermato la ravvisabilità del reato di maltrattamenti, «al venir meno degli obblighi di convivenza e fedeltà non corrispondendo il venir meno anche dei doveri di reciproco rispetto e di assistenza morale e materiale tra i coniugi». Tale principio venne affermato in passato proprio nel caso di reiterate ed offensive manifestazioni di aggressività, attuate per lettera o per telefono, tali da obbligare il coniuge separato a cambiare le proprie utenze telefoniche o a disattivarle: «poiché la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie criminosa in questione, il suddetto stato di separazione non esclude il reato di maltrattamenti, quando l'attività persecutoria si valga proprio o comunque incida su quei vincoli che, rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario, pongono la parte offesa in posizione psicologica subordinata» (Sez. VI, 26 gennaio 1998, n. 282).

La sentenza in commento, risolvendo il conflitto apparente di norme tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori ai danni del coniuge, convivente o persona legata da relazione sentimentale e spostando il confine tra le due fattispecie (non nella cessazione della convivenza ma) nel divorzio o nella cessazione definitiva del rapporto, riduce notevolmente l'ambito di applicazione dell'art. 612-bis c.p.. In questi ultimi casi, laddove siano stati contestati entrambi i reati, i relativi fatti andranno tutti inquadrati nei maltrattamenti in famiglia.

In definitiva, l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 612-bis c.p. che prevede l'aumento di pena per il caso che il soggetto agente sia legalmente separato, ovvero divorziato o persona che sia stata legata da relazione affettiva non impone un restringimento dell'area occupata dall'art. 572 c.p. («A ritenere diversamente dovrebbe affermarsi che il reato di atti persecutori sarebbe meno grave se commesso ai danni del coniuge non legalmente separato», Trib. Termini Imerese, 24 ottobre 2011) in quanto, se i maltrattamenti iniziano prima della rottura del rapporto e della convivenza e proseguono poi, senza soluzione di continuità, integrano perciò l'ipotesi di cui all'art. 572 c.p., trattandosi di un fatto unitario nel suo complesso; se invece le condotte di vessazione intervengono solo dopo la definitiva rottura della convivenza, si perfeziona la fattispecie del solo reato di cui all'art. 612-bis c.p. (già in questi termini, Trib. Monza, 24 settembre 2010).

Qualora le condotte vessatorie e persecutorie siano poste in essere nel segmento temporale che va dalla cessazione della convivenza, o dalla separazione legale o in una fase immediatamente precedente  alla definitiva rottura della storia sentimentale, laddove sia stato erroneamente contestato il delitto di atti persecutori e non quello di maltrattamenti, «la struttura, necessariamente abituale, del reato di maltrattamenti in famiglia è analoga a quella degli atti persecutori sicché, non vertendo in una ipotesi di diversità del fatto, la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 572 c.p., così riformulata e riqualificata l'originaria contestazione ex art. 612-bis c.p., non viola il diritto di difesa dell'imputato ed è conforme alla previsione normativa di cui all'art. 521, comma 1, c.p.p.» (sempre Trib. Monza, 24 settembre 2010).

Infine, laddove nelle stesse ipotesi appena considerate, vengano contestato all'imputato, in continuazione al delitto di atti persecutori, il reato di violenza privata ex art. 610 c.p., la riqualificazione del delitto di cui all'art. 612-bis c.p. in maltrattamenti in famiglia potrebbe comportare l'assorbimento anche di quello di violenza privata.

Mentre, infatti, la Suprema Corte ha ammesso il concorso tra gli atti persecutori e la violenza privata (Sez. V, sentenza 25 maggio 2011, n. 20895, afferma che: «se la norma incriminatrice di cui all'art. 612-bis è speciale rispetto a quelle che prevedono reati di minaccia o molestia, non lo è rispetto all'art. 610 c.p. La violenza privata anzitutto può essere commessa con atti per sé violenti ed è poi soprattutto finalizzata a costringere la persona offesa a fare, non fare, tollerare o omettere qualche cosa, cioè ad obbligarla ad uno specifico comportamento. La previsione dell'art. 610 c.p. perciò non genera solo il turbamento emotivo occasionale dell'offeso per il riferimento ad un male futuro, ma esclude la sua stessa volontà in atto di determinarsi nella propria attività, d'onde il quid pluris di cui all'art. 610 c.p.») con riferimento, invece, ai maltrattamenti in famiglia, l'orientamento più recente della Cassazione ha ricondotto gli atti di violenza privata negli episodi vessatori rimangono assorbiti nel reato di maltrattamenti (Sez. V, 14 maggio 2010, n. 22790). Ad esempio, il marito che minaccia la moglie per costringerla a non chiedere la separazione risponde del solo reato di maltrattamenti e non anche di violenza privata. Tale condotta, infatti, va contestualizzata nel regime di vita vessatorio subito dalla consorte e, quindi, resta assorbita nel reato di cui all'art. 572 c.p. e non costituisce l'autonomo delitto ex art. 610 c.p. (Sez. 10 giugno 2010, n. 37796).