13 dicembre 2012 |
Bullismo tra ragazzini e limiti degli interventi correttivi dell'insegnante: la Cassazione interviene in materia di art. 571 c.p.
Cass. pen., sez. VI, 14 giugno 2012 (dep. 10 settembre 2012), Pres. Milo, Rel. Ippolito, Ric. V.G.
1. La sentenza qui commentata conclude un noto processo svoltosi nei confronti di una insegnante di scuola media, imputata del reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.) per aver assoggettato un proprio alunno ad una misura "correttiva" consistente nello scrivere sul quaderno per cento volte la frase "sono un deficiente", con il risultato di provocare nel minore un forte stato d'ansia.
Il ragazzo si esponeva ad una simile intervento per aver additato un compagno di classe come "gay" e "femminuccia", impedendogli altresì di accedere al bagno riservato ai maschi ed umiliandolo di fronte ai coetanei che assistevano alla scena. La vicenda si inscriveva, peraltro, in un più ampio contesto relazionale, caratterizzato da reiterate prepotenze indirizzate dallo stesso soggetto nei confronti del medesimo ragazzino. Il responsabile, benché sollecitato, rifiutava di scusarsi e non mostrava pentimento alcuno.
All'imputata veniva contestato di aver rivolto all'alunno indisciplinato espressioni che ne mortificavano la dignità, nonché di averlo minacciato di sottrarlo alla tutela genitoriale. La potenzialità denigratoria ed umiliante della condotta era infine acuita dalla pretesa che lo scritto venisse effettuato avanti a tutta la classe e controfirmato da un genitore. Il ragazzino avrebbe in seguito manifestato un forte disagio psicologico, probabilmente dovuto alla punizione cui era stato sottoposto, con necessità di un intervento medico e l'inizio di un percorso di psicoterapia, conclusosi con il cambio di istituto scolastico.
La Corte di cassazione, con la sentenza qui pubblicata, conferma la condanna inflitta alla professoressa dalla Corte di Appello di Palermo (Corte App. Palermo, sent. del 16 febbraio 2012). In primo grado, invece, all'esito di giudizio abbreviato si era pervenuti ad una sentenza assolutoria "perché il fatto non sussiste" (Trib. Palermo, Uff. GUP, sent. del 27 giugno 2007).
2. I giudici di primo grado e di appello, in particolare, ricostruivano e denotavano il fatto storico in modo sensibilmente differente.
Il GUP di Palermo qualificava espressamente come "atti di bullismo" le angherie cui la docente aveva infine reagito. La vittima del "bullo" veniva descritta come debole, introversa, incapace di difendersi, soggetta passivamente alle prepotenze del coetaneo ed esposta al rischio di subire pesanti ripercussioni psicologiche. Per sottolineare la gravità del fatto il giudice di prime cure richiamava la letteratura specialistica esistente in materia, ove si evidenzia persino una pericolosa inclinazione al suicidio di chi subisca vessazioni di natura bullistica.
In questa prospettiva, il mezzo correttivo utilizzato dall'insegnante veniva ritenuto adeguato rispetto ad un risultato educativo ed opportunamente diretto ad interrompere le interazioni tra il "bullo" ed il compagno, evitando così il rischio di una loro ulteriore degenerazione. La particolarità della situazione concreta avrebbe così legittimato un intervento educativo-disciplinare immediato ed energico.
La letteratura in materia di bullismo identifica tre note distintive del fenomeno rispetto ad altre tipologie di comportamento sì aggressive ma meno preoccupanti: l'intenzionalità del comportamento opprimente, la sua persistenza nel tempo, l'asimmetria nella relazione tra soggetto attivo e passivo (tratti che richiamano la fattispecie del c.d. stalking). Dalla ricostruzione "in fatto" della vicenda qui riportata emergevano, effettivamente, dati che rendevano sostenibile una riconduzione del caso concreto a simile paradigma. Tuttavia - e sotto questo profilo la sentenza di primo grado si discosta dagli studi più accreditati - la scienza pedagogica suggerisce tecniche di contrasto al bullismo fondante sul dialogo, ritenendo non solo inutili, ma addirittura dannosi, interventi di tipo umiliante, violento, denigratorio. Tali metodologie, difatti, non avrebbero altro effetto se non quello di accentuare il conflitto tra bullo e ordine costituito, contribuendo a rafforzare in lui il convincimento che i rapporti di forza e potere costituiscono normali canoni di regolazione della socialità.
Opposta, dicevamo, la valutazione dell'accaduto - e l'apprezzamento delle note caratteriali dei protagonisti - da parte della Corte di appello. In secondo grado i giudici hanno escluso, nel caso di specie, la ricorrenza dei connotati propri del bullismo, per l'assenza di una effettiva asimmetria relazionale tra "prevaricatore" e "vittima": dei due minori, l'uno sarebbe più semplicemente un ragazzo molto "agitato"; l'altro, lungi dall'essere incline alla sottomissione, avrebbe mostrato un carattere di pari vivacità ed una predisposizione a rispondere ed interagire.
Il Giudice del gravame, ridimensionata la gravità della situazione che la professoressa ha dovuto fronteggiare, riteneva quindi la condotta dell'imputata non conforme ad alcuna corretta metodologia educativa, ed anzi qualificabile come abuso penalmente rilevante; e si curava in proposito di specificare come in nessun caso una risposta correttivo-educativa possa consistere in trattamenti lesivi della incolumità fisica o della dignità umana. Ne discendeva la condanna alla pena di un mese di reclusione per il reato di abuso dei mezzi correttivi e disciplinari, aggravato dalla produzione di una malattia.
3. A seguito del ricorso dell'imputata il caso giunge, infine, avanti la Corte di cassazione. Il giudice di legittimità aderisce ad una lettura della norma incriminatrice di cui all'art. 571 c.p. conforme al nuovo quadro costituzionale ed alle fonti internazionali che si prefiggono la tutela del bambino, confermando che la costrizione a scrivere più volte la frase "sono un deficiente" costituisce condotta lesiva della dignità dell'alunno e umiliante per le modalità di esecuzione, con conseguente integrazione del reato contestato.
La sentenza ripercorre le argomentazioni già espresse dai giudici di legittimità nella sentenza Cambria (Cass., Sez. IV, 18 marzo 1996, Sent. n. 4904) per ribadire, più in generale, la radicale illiceità dell'uso di ogni forma di violenza, fisica o psichica, nell'ambito del processo educativo. Il passaggio all'ordinamento repubblicano-costituzionale ha invero comportato un mutamento del modo d'intendere la relazione tra educatore ed educando e, parallelamente, una modifica contenutistica del c.d. jus corrigendi: se ne sono persi i profili gerarchici ed autoritari, sostituiti dalla necessità di favorire una cooperazione e partecipazione del destinatario del mezzo educativo al progetto formativo, in un'ottica generale di rispetto della personalità e dignità del medesimo.
Espressioni del mutato assetto sono, oltre alla Carta Costituzionale, la riforma del diritto di famiglia del 1975 e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata nel nostro paese con l. n. 176/1991.
Con particolare riguardo all'istituzione scolastica, si precisa che la risposta educativa deve risultare sempre proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell'alunno, ma non può in nessun caso consistere in trattamenti lesivi della incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore. Né il contesto particolarmente difficile, né la particolare "forza di resistenza" dimostrata dal soggetto da educare costituiscono, a parere della Suprema Corte, elementi idonei a giustificare il ricorso a metodologie d'intervento di tipo violento e denigratorio.
In motivazione vi è anche un riferimento alla impostazione suggerita dalle scienze pedagogiche per contrastare il fenomeno del bullismo, rispetto al quale risulterebbe contraddittoria ed inadeguata la pretesa di utilizzare metodi che finiscono per rafforzare nel "bullo" il convincimento che i rapporti relazionali sono decisi da ragioni di forza o di potere.
L'illegittimità dell'uso della violenza fisica o psichica finalizzata a scopi educativi viene insomma fondata dalla Corte su due ordini di considerazioni: in primo luogo, sulla inadeguatezza oggettiva di siffatti mezzi rispetto al risultato educativo, come chiarito dal sapere specialistico di riferimento, in quanto "non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, tolleranza, convivenza e solidarietà, utilizzando mezzi violenti e costrittivi che tali fini contraddicono; in secondo luogo, in ragione del superiore interesse del rispetto della persona umana, come risultato dell'evoluzione in senso personalistico dell'ordinamento giuridico, di modo che l'elezione di metodi educativi violenti contrasterebbe con scelte di valore dell'ordinamento in punto di "primato attribuito alla dignità della persona del minore, ormai soggetto titolare di diritti [...]".
In punto di elemento soggettivo del reato, la sentenza ritiene sufficiente per l'integrazione della fattispecie il dolo generico, non essendo richiesto che il soggetto agisca per un fine particolare, aderendo così all'orientamento maggioritario secondo il quale il c.d. animus corrigendi non costituisce un dolo specifico ma è elemento del fatto tipico contenuto nel concetto stesso di abuso dei mezzi correttivi.
Nel caso di specie, tuttavia, non si poneva un problema di dolo specifico, bensì di rilevanza dell'errore in ordine alla adeguatezza del mezzo d'intervento adoperato ed alla consapevolezza di trasmodare nell'esercizio della funzione educativa. La questione non è stata oggetto di approfondimento posto che il giudice di legittimità ha ritenuto correttamente accertata nell'imputata la consapevolezza di recare offesa alla personalità dell'alunno.
4. A margine del fatto, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio il capo della sentenza di appello relativa al riconoscimento dell'aggravante ex art. 571 comma 2 dell'aver provocato al soggetto passivo una lesione personale, riducendo così la pena concretamente inflitta da un mese di reclusione a quindici giorni, non ritenendo provato, differentemente dai giudici di appello, il nesso di causalità tra la condotta dell'insegnante e gli eventi psichici che in concreto hanno interessato l'alunno.
Benché la Corte di Cassazione affermi, da un punto di vista letterale, che non è stata raggiunta la prova della lesione, dall'impianto argomentativo emerge come la Corte abbia in realtà inteso negare l'esistenza di un nesso causale tra la condotta e l'evento psichico accertato.
La sentenza censura difatti il ragionamento della Corte di secondo grado laddove ha ritenuto provata la lesione sulla scorta delle dichiarazioni dello psicologo che ha avuto in cura la persona offesa, il quale, accertato un disturbo acuto da stress, ha dichiarato che esso poteva essere stato causato dalla condotta dell'insegnante, esprimendosi quindi in termini esclusivamente possibilistici.
In realtà la valutazione della Corte di appello sull'esistenza del nesso causale tra condotta ed evento ha valorizzato anche altri elementi, quali la natura dei sintomi riferiti dalla persona offesa ed il miglioramento delle condizioni successivamente al cambio d'istituto.
Dal punto di vista processuale ci pare, quindi, che l'apprezzamento dell'esistenza del nesso causale, da effettuarsi secondo un criterio di probabilità logica e non meramente statistica, avrebbe suggerito un giudizio di rinvio avanti al giudice del merito.
5. Qualche brevissime considerazione conclusiva.
a) Ad una prima analisi sembra a chi scrive che la soluzione giuridica della vicenda non sia stata impostata in modo corretto, in particolare in sede di appello e di controllo di legittimità.
Accertato che i mezzi utilizzati dall'insegnante non rappresentano estrinsecazione di un legittimo intervento pedagogico, si sarebbe dovuto escludere l'integrazione del reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, per procedere ad una valutazione del fatto alla luce di altre fattispecie penali poste a tutela dei vari interessi lesi, con particolare riguardo ai reati di violenza privata, ingiuria e lesioni personali dolose. In effetti, secondo un'interpretazione consolidata e condivisibile, in tanto può esservi abuso dei mezzi educativo-disciplinari in quanto sia possibile un loro uso legittimo; l'utilizzazione in concreto di mezzi illeciti, seppur a scopi educativi, risulta quindi incompatibile con la fattispecie di cui all'art. 571 c.p. La stessa sentenza "Cambria", pur richiamata dal collegio di legittimità a suffragio della propria decisione, esclude la configurabilità del reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina nell'ipotesi di utilizzo di mezzi non consentiti dall'ordinamento.
Maggiore coerenza, al riguardo, dimostra il giudice di prime cure, che non si occupa della possibile integrazione ad opera dell'imputata di ulteriori fattispecie penali per aver ritenuto - seppur erroneamente - che il metodo educativo utilizzato rappresentasse manifestazione lecita del potere educativo-disciplinare, con ciò escludendo l'antigiuridicità del fatto.
b) La Corte di cassazione limita le facoltà insiste nel potere educativo-disciplinare, bandendo dal processo educativo ogni forma di violenza, in ragione della inadeguatezza oggettiva di determinate condotte a perseguire utili risultati e, ancor prima, in ragione dell'evoluzione dell'ordinamento in senso spiccatamente personalistico.
Tra questi due canoni di conformazione e limitazione dello jus corrigendi, a ben vedere, deve essere assegnata prevalenza al secondo, valorizzando il ruolo del sistema costituzionale dei valori quale limite normativo dello jus corrigendi, esterno alla fattispecie legale descritta dall'art. 571 c.p., ed indipendente da una valutazione di adeguatezza obiettiva dei singoli mezzi prescelti. Benché il sapere scientifico attuale indichi come adeguati esclusivamente mezzi educativi conformi a canoni di garanzia della la dignità umana, quid se venisse dimostrata, con un ritorno al passato, l'efficacia di metodi educativi a base denigratoria o violenta?
Pare quindi preferibile esaltare, quale elemento determinante dell'antigiuridicità di taluni metodi "educativo-disciplinari", il preminente valore assegnato alla persona umana, ivi compreso il minorenne, ormai considerato soggetto di diritto a tutti gli effetti, ed anzi bisognoso di maggior protezione, rimanendo così sullo sfondo il giudizio scientifico circa l'adeguatezza del mezzo.
c) Essendosi attualmente ristretto lo spettro applicativo dello jus corrigendi e non più configurabili condotte educative e al contempo lesive di beni personali, dovrebbe residuare una operatività molto limitata della norma ex art. 571 c.p., se correttamente interpretata.
Sennonché si può notare come talvolta le applicazioni giurisprudenziali della fattispecie risentano di considerazioni pragmatiche: laddove il fatto è astrattamente riconducibile al delitto di maltrattamenti in famiglia si propende per una lettura restrittiva dell'articolo 571 c.p. affermando che se il mezzo educativo prescelto è in sé illecito non si può configurare la fattispecie di abuso correzionale ma quella di maltrattamenti; laddove in concreto l'alternativa si pone tra la punizione ai sensi dell'art. 571 c.p. ed un giudizio di atipicità del fatto o addirittura di improcedibilità per mancanza di querela, si propende per una interpretazione estensiva della fattispecie attraendo nell'ambito applicativo dell'articolo 571 anche condotte in sé illecite.
INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE
M. C. Parmiggiani, Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, in I delitti contro la moralità pubblica, di prostituzione, contro il sentimento per gli animali e contro la famiglia, in Trattato di diritto penale diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Vol. VI,, Torino, 2009, 552 ss.
L. Risicato, L'educazione del "bullo" tra uso e abuso dei mezzi di correzione, in Criminalia, 2011, 461 ss.
A. Spena, Reati contro la famiglia, in Trattato di diritto penale diretto da C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, PS, vol. VIII, Milano, 2012, 317 ss.
A. Vallini, L'eccesso dell'educatore, l'empatia del giudice. Ovvero dell'uso emotivo del potere, in Criminalia, 2011, 473 ss.
GIURISPRUDENZA RILEVANTE
1) Riconoscono rilevanza ai sensi dell'art. 571 c.p. al movente non educativo del soggetto attivo che ha agito per la volontà di riaffermare la propria autorità, Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 11251/2010, o a causa del suo carattere iroso e incontenibile Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 2100/2009
2) Sull'elemento soggettivo del reato quale dolo generico: Cass. pen., Sez. VI, Sent. n. 45358/2011;Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 18289/2010;
3) Circa l'elemento oggettivo:
sull'esclusione dell'abuso in caso di utilizzazione di mezzi di per sè illeciti, ma con l'effetto di ritenere configurato il reato di maltrattamenti in famiglia: Cass. pen., Sez. VI, Sent. 17049/2011; Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 45467/2010; Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 8592 del 2010, Cass. pen., Sez. VI, Sent. n. 48272/2009; Cass. pen., Sez. VI, Sent. n. 27048/2008; Cass. pen., sez. VI, Sent. n. 39927/2005; Giunge invece ad una sentenza di proscioglimento per assenza di querela Trib. Lecce 13 aprile 2006 in Dejure.giuffre.it, secondo cui "Non può essere considerato espressione dello ius corrigendi in ambito scolastico l'uso di comportamenti e mezzi violenti, sia sotto il profilo fisico che psichico, da parte dell'insegnante nei confronti dell'alunno (come gli schiaffi o colpi con una matita o tirate violente di orecchie e di capelli o lo stringimento robusto dei polsi), non potendo gli stessi rivestire la natura di mezzi leciti di correzione o disciplina.".
in senso contrario Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 3526/1996 secondo cui "Non sembra accettabile l'opinione, peraltro seguita da larga giurisprudenza della Corte di cassazione, che basti la c.d. "illiceità" del mezzo per escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 571 c.p."
4) Sulla necessaria sussistenza di una relazione educativa tra soggetto attivo e passivo: Cass. pen., Sez VI, Sent. n. 4444/2001.