20 settembre 2012 |
Protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale: ratificata la Convenzione di Lanzarote del 2007 (e attuata una mini-riforma nell'ambito dei delitti contro la persona)
Approvato definitivamente dal Senato il d.d.l. n. 1969-D
Ieri il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il disegno di legge n. 1969-D, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno".
Il testo della legge, che dovrà ora essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ma che, per il grande rilievo, vogliamo subito portare all'attenzione dei lettori, è disponibile in allegato. La Convenzione di Lanzarote può invece essere letta cliccando qui.
Segnaliamo subito ai lettori che la nuova legge contiene numerose e rilevanti disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno, cha apportano modifiche, tra l'altro, al codice penale (art. 4), al codice di procedura penale (art. 5), alla legge sull'ordinamento penitenziario.
Nel rinviare il lettore al testo della legge qui allegato, nonché ai contributi di approfondimento che nei prossimi giorni saranno pubblicati nella nostra Rivista, ci limitiamo di seguito a passare in rassegna in forma sintetica le numerose modifiche apportate al codice penale, per far toccare con mano l'importanza della riforma: una vera e propria mini riforma del codice penale, relativamente ad alcuni delitti contro la persona e la famiglia. La nuova legge, in particolare:
- introduce l'inedito delitto di "Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia" (art. 414 bis c.p.), in relazione al quale si prevede peraltro che "non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume";
- configura una nuova aggravante dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata al compimento di reati in tema i sfruttamento e abuso sessuale contro minori;
- sostituisce l'art. 572 c.p. mutandone tra l'altro la rubrica: "Maltrattamenti contro familiari e conviventi" (una modifica dell'art. 576 c.p. include poi il riformulato reato di maltrattamenti, seguito da morte della vittima, tra i reati che comportano la pena dell'ergastolo in caso di omicidio);
- introduce un nuovo comma nel testo dell'art. 583 bis c.p. prevedendo nuove pene accessorie per le mutilazioni genitali femminili, compresa la decadenza dall'esercizio della potestà di genitore;
- sostituisce il testo dell'art. 600 bis ("Prostituzione minorile");
- modifica l'art. 600 ter ("Pornografia minorile": è introdotta, peraltro, una definizione legale di tale concetto);
- abroga l'art. 600 sexies c.p. ("Circostanze aggravanti e attenuanti");
- sostituisce l'art. 600 septies ("Confisca");
- introduce i nuovi artt. 600 septies.1 e 600 septies.2 in tema di circostanze del reato e pene accessorie;
- abroga l'art. 602 bis ("Pene accessorie");
- modifica l'art. 602 ter ("Circostanze attenuanti");
- introduce un nuovo art.602 quater ("Ignoranza dell'età della persona offesa") che, in ossequio al principio di colpevolezza, fa salva l'ipotesi di ignoranza inevitabile (dell'età minore di anni diciotto della vittima di uno dei delitti contro la personalità individuale di cui agli artt. 600 e s. c.p.);
- modifica l'art. 604 c.p. ("Fatto commesso all'estero");
- modifica la disciplina degli atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.);
- sostituisce il testo dell'art. 609 quinquies c.p. (Corruzione di minorenne);
- modifica l'art. 609 sexies c.p. ("Ignoranza dell'età della persona offesa") attribuendo rilievo all'ipotesi dell'ignoranza inevitabile (in ossequio al principio di colpevolezza);
- modifica l'art. 609 nonies ("Pene accessorie e altri effetti penali") e l'art. 609 decies c.p. ("Comunicazione al Tribunale per i minorenni");
- introduce, infine, la nuova fattispecie di adescamento di minori (art. 609 undecies c.p.).
Per le numerose altre novità normative, relative anche e in particolare al codice di procedura penale e alla legge sull'ordinamento penitenziario, rinviamo al testo della legge, in allegato.