ISSN 2039-1676


16 dicembre 2011 |

Sul delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Cass. pen., Sez. III, 20.9.2011 (dep. 16.11.2011), n. 42053, Pres. Ferrua, Rel. Squassoni

Con la sentenza che può leggersi in allegato la Cassazione si pronuncia - per la prima volta - sulla natura (e sulla struttura) del delitto di "Iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile" (art. 600 quinquies c.p.).

La S.C. veniva investita del ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano con cui i giudici meneghini respingevano il riesame della custodia in carcere applicata all'imputato per il delitto de quo.

Nell'annullare tale ordinanza, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Milano, la Corte precisa - sul piano generale - che la ratio della fattispecie di cui all'art. 600 quinquies c.p. è di anticipare la tutela penale alla soglia delle attività prodromiche e collaterali all'induzione, al favoreggiamento, allo sfruttamento della prostituzione dei minori. Il delitto in questione rientra pertanto nella categoria dei reati di mera condotta e di pericolo astratto, perché tende a prevenire - con la previsione della punizione di talune condotte in via decisamente anticipata - tutto ciò che agevola l'incontro tra domanda e offerta.

Ciò premesso, la Corte puntualizza tuttavia che, al fine punire chi "organizza (o pubblicizza) iniziative turistiche aventi lo scopo, anche se non unico, di favorire gli interessati ad entrare in contatto con minori a fini sessuali", è comunque necessario che sia realizzata una specifica condotta di tipo organizzativo, consistente nella programmazione dei viaggi illeciti, con quanto di utile al buon esito della trasferta (vettore, supporti logistici etc.), includendo anche idonei servizi inerenti la possibilità di entrare in contatto con l'ambiente della prostituzione minorile. Nella prestazione di tali servizi, peraltro, possono rientrare anche mere condotte di facilitazione, come la fornitura di indirizzi e di informazioni essenziali su luoghi e persone.

Al contrario, secondo la Cassazione non integra gli estremi della "organizzazione" l'attività di chi, durante un viaggio, si limiti - come nel caso de quo - allo scambio di informazioni facilitanti incontri sessuali con minori del luogo. In tal caso potrebbe essere eventualmente contestato - a giudizio della Corte - il reato di favoreggiamento della prostituzione minorile ex art. 600-bis c.p. (almeno nella forma del tentativo), qualora le informazioni scambiate siano state così puntuali e mirate da facilitare gli incontri sessuali con i minori.

Ai fini della condotta organizzativa rilevante ai sensi dell'art. 600-quinquies c.p., tuttavia, non si richiede che l'agente sia un operatore turistico o un soggetto che svolga in modo continuativo e per un numero indefinito di persone l'attività vietata (la fattispecie, infatti, si configura come reato comune), né che si giunga all'incontro concreto con minori. Soggetto attivo del reato - afferma infatti la Corte - "può essere chiunque pianifica anche una sola trasferta per un numero limitato di partecipanti purché con la condotta di tipo organizzativo".