28 novembre 2013
Ancora sulla sentenza Berlusconi-Ruby: i principi di diritto in tema di prostituzione minorile
Tribunale di Milano, Sez. IV, 24 giugno 2013 (dep. 21 novembre 2013), Pres. Est. Turri, imp. Berlusconi
Pubblichiamo di seguito le massime della sentenza del Tribunale di Milano sul caso Berlusconi-Ruby, relativamente ai principi affermati a proposito del delitto di prostituzione minorile.
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Prostituzione minorile - Atti sessuali con minore in cambio di retribuzione - Modifiche introdotte dalla Legge n. 172 del 2012 - Continuità normativa - Configurabilità - Ragioni.
La fattispecie di prostituzione minorile di cui al comma 2 dell'art. 600 bis c.p., come modificata dalla legge n. 172 del 2012 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale (c.d. Convenzione di Lanzarote), si pone in rapporto di continuità normativa con la previgente disciplina contenuta nel medesimo comma dello stesso articolo. Il legislatore ha modificato la disciplina in tema di prostituzione minorile - innalzando i limiti edittali di pena; estendendo la punibilità dell'agente anche nel caso in cui il denaro o altra utilità siano stati soltanto promessi; introducendo, con l'art. 602 quater c.p., una presunzione di irrilevanza dell'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile - ma ha lasciato inalterati la struttura e gli elementi descrittivi della fattispecie. Ai sensi dell'art. 2 c.p., in relazione ai fatti commessi ante novella dovrà applicarsi la disciplina sancita dalla norma previgente, in quanto più favorevole al reo.
Riferimenti normativi: art. 609 bis co. 2 c.p.
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Prostituzione minorile - Atti sessuali con minore in cambio di retribuzione - Nozione di atti sessuali - Nozione di prostituzione - Fattispecie.
In tema di prostituzione minorile, il meretricio si concreta in un commercio di prestazioni a carattere retributivo che siano oggettivamente tali da stimolare l'istinto sessuale del cliente. Ai fini della integrazione di un atto di prostituzione, pertanto, non occorre la consumazione di un rapporto sessuale completo, essendo sufficiente il compimento di atti sessuali di qualsiasi natura, posti in essere dietro il pagamento di un corrispettivo e finalizzati a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione. (Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto la natura prostituiva di prestazioni sessuali quali lo spogliarsi denudando il seno e il fondoschiena, il ballare in abiti succinti scoprendo, con fare ammiccante, le proprie nudità, lo strusciarsi addosso all'imputato toccandolo nelle parti intime e facendosi toccare in varie parti del corpo, toccamenti di seno e di parti intime, palpeggiamenti di glutei, cosce e fianchi, comportamenti tutti oggettivamente idonei a stimolare l'istinto sessuale dell'imputato). (Massime a cura di Tommaso Trinchera)
Riferimenti normativi: art. 609 bis co. 2 c.p.