ISSN 2039-1676


07 marzo 2019

La Corte costituzionale dichiara non fondante le questioni di legittimità di alcune disposizioni della legge Merlin sollevate dalla Corte d'appello di Bari (comunicato stampa)

Corte Cost., Comunicato stampa del 6 marzo 2019

Segnaliamo ai lettori il testo del comunicato stampa del 6 marzo 2019 con cui la Corte costituzionale informa della decisione assunta sulle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 3, comma 1, n. 4, prima parte e n. 8 della legge Merlin (l. 20 febbraio 1958, n. 75), "nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata, siccome in contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25, comma 2, 27 e 41 della Costituzione".

 

"La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha deciso le questioni sulla legge Merlin sollevate dalla Corte d’appello di Bari e discusse nell’udienza pubblica del 5 febbraio 2019. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che le questioni di legittimità costituzionale riguardanti il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, puniti dalla legge Merlin, sono state dichiarate non fondate.

Le questioni erano state sollevate con specifico riferimento all’attività di prostituzione liberamente e consapevolmente esercitata dalle cosiddette escort. I giudici baresi sostenevano, in particolare, che la prostituzione è un’espressione della libertà sessuale tutelata dalla Costituzione e che, pertanto, punire chi svolge un’attività di intermediazione tra prostituta e cliente o di favoreggiamento della prostituzione equivarebbe a compromettere l’esercizio tanto della libertà sessuale quanto della libertà di iniziativa economica della prostituta, colpendo condotte di terzi non lesive di alcun bene giuridico.

La Corte costituzionale ha ritenuto che non è in contrasto con la Costituzione la scelta di politica criminale operata con la legge Merlin, quella cioè di configurare la prostituzione come un’attività in sé lecita ma al tempo stesso di punire tutte le condotte di terzi che la agevolino o la sfruttino. Inoltre, la Corte ha ritenuto che il reato di favoreggiamento della prostituzione non contrasta con il principio di determinatezza e tassatività della fattispecie penale."

 

Questa Rivista ha pubblicato l'ordinanza di rimessione pronunciata dalla Corte di appello di Bari nell'ambito del noto procedimento a carico di Giampaolo Tarantini (clicca qui); sul tema oggetto della decisione abbiamo ospitato un ampio contributo del Prof. Alberto Cadoppi (clicca qui).

Pubblicheremo le motivazioni della Corte non appena depositate.