ISSN 2039-1676


20 dicembre 2013

Le Sezioni unite sul delitto di prostituzione minorile: non costituisce induzione il pagamento di una somma di denaro in cambio di prestazioni sessuali

Cass., Sez. un., 19 dicembre 2013, Pres. Santacroce,  Rel. Fiale, ric. S. L. (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla udienza pubblica del 19 dicembre 2013, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se la condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma primo o di cui al comma secondo dell'art. 600-bis cod. pen.»

 Secondo l'informazione provvisoria diffusa, al quesito è stata data la seguente soluzione:  «Integra la fattispecie di cui al comma secondo dell'art. 600-bis cod. pen.».

 La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore generale.

 La nostra Rivista ha pubblicato, a suo tempo, l'ordinanza 11 giugno 2013 (dep. 24 luglio 2013), n. 32067, con cui la III Sezione penale della Cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite (con un commento di M. Vizzardi, Alle Sezioni Unite la questione dell'applicabilità della fattispecie di "induzione alla prostituzione minorile" in presenza del mero compimento di atti sessuali a pagamento con il minore).

 La motivazione del provvedimento delle Sezioni unite sarà pubblicata dopo il deposito della relativa sentenza (GL).