ISSN 2039-1676


28 ottobre 2011 |

Fenomeno del mobbing e tipo criminoso forgiato dalla fattispecie di maltrattamenti in famiglia

Nota a GUP Milano, 30 settembre 2011, Giud. Manzi, imp. S. e altro

1. La sentenza che si annota, e che può leggersi in allegato, affronta la questione se i comportamenti riconducibili al fenomeno del c.d. mobbing (reiterati comportamenti persecutori consistenti in sottrazione di responsabilità, ingiuste ed aspre critiche alla professionalità, estromissioni, demansionamenti, discriminazioni etc.) possano integrare la fattispecie di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p.
 
Il Tribunale di Milano offre una soluzione negativa stabilendo il seguente principio di diritto: «la caratteristica fondamentale del reato di cui all’art. 572 c.p. […] è quella di reprimere non la generica discriminazione contro il lavoratore dipendente, né tantomeno la sistematica violazione dei doveri contrattuali di rispetto della sua integrità fisica e morale, ma lo stravolgimento di un peculiare rapporto personale fra “superiore” e un subordinato, in un ambito che per dimensioni e rapporti di quotidianità può essere assimilato ad una famiglia». Con la conseguenza che «il bene giuridico tutelato dall’art. 572 c.p. [..] è ben più corposo e delicato della sola, anche se grave, violazione dei doveri contrattuali verso il dipendente e per questo motivo non può essere ravvisato nelle aziende di grandi dimensioni in cui il lavoratore presta, sostanzialmente, solo il suo tempo e le sue capacità intellettuali e fisiche ad un soggetto impersonale, ad una organizzazione complessa e articolata».
 
 
2. La sentenza è di particolare interesse, per due ragioni fondamentali. Anzitutto, il Tribunale offre una ricostruzione chiara e puntuale dei due orientamenti della Cassazione che si sono formati in merito all’interpretazione dell’espressione “persona soggetta alla sua [del soggetto agente] autorità” di cui all’art. 572 c.p.
 
Ed infatti, da un lato, si dà atto dell’esistenza di un indirizzo meno recente che estende tale espressione in modo da coprire «tutti i casi in cui un superiore, a prescindere dalla dimensione della organizzazione in cui sia inserito, dalla natura dell’ambito in cui avvengono i maltrattamenti e del livello di gerarchia, sottopone un suo subordinato gerarchico a vessazioni, azioni, discriminatorie, angherie, violenze fisiche o psichiche, caratterizzate dalla finalità di “degradare” il dipendente» [in questo senso v. Cass. n. 10090/2001. Nello stesso senso cfr. Cass. n. 28553/2009; Cass. n. 27469/2008; Cass. n. 33624/2006, In senso sostanzialmente analogo, v. anche Cass., in CED, n. 33624/2007, nonché già Cass. n. 2609/1997. Nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Belluno, 30 gennaio 2007, B., in Guida dir., 2007, n. 24, 59, con nota di E. Rosi; Trib. Torino, sent. 3 maggio 2005, Gotto, in Foro it., 2005, II, 664 ss.; Uff. Ind. prelim. Trani, 27 ottobre 2005, in Giur. mer., 2006, n. 7-8, 1760].
 
Dall’altro lato, si richiama un indirizzo che invece limita l’applicazione della norma alle sole situazioni lavorative «comparabili a quelle di una “famiglia”, o comunque, ad un gruppo di persone legate da rapporti personali diretti e quotidiani» [in questo senso cfr. Cass. n. 685/201. Nello stesso senso cfr. Cass., n. 26594/2009. In senso sostanzialmente analogo, v. Cass. n. 44803/2010].

 
3. Per l’esattezza è da sottolineare come rispetto a quest’ultimo orientamento la sentenza in esame compia una sorta di aggiustamento del tiro di indubbia rilevanza, perché mentre le sentenze della Cassazione si sono sempre espresse nel senso che le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia «esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare» [v. in questo senso Cass. n. 685/2010], diversamente il Tribunale di Milano ha modo di precisare che ai sensi dell’art. 572 c.p. i fatti persecutori devono essere realizzati in un ambito che per dimensioni e rapporti di quotidianità «può essere assimilato ad una famiglia».
 
4. Ecco allora che, in secondo luogo, la sentenza desta grande interesse, perché nella sostanza prende le distanze da questi due orientamenti eccessivamente rigidi e – per così dire – unilaterali (basta qualsiasi relazione; è necessaria una relazione di tipo parafamiliare), ed imbocca la strada di un ragionamento sul tipo criminoso e gli scopi di tutela della fattispecie di maltrattamenti in famiglia molto più duttile e articolato, ragionamento che rappresenta il percorso più idoneo per risolvere la questione in termini ermeneuticamente plausibili. In particolare, il succo del ragionamento può essere così sintetizzato.
 
Da un lato, la fattispecie di maltrattamenti sembra essere destinata ad entrare in gioco soprattutto in quelle relazioni così stringenti che la vittima si trova nella sostanza nell’impossibilità di prendere le distanze dall’autore del reato o addirittura di rompere il rapporto intersoggettivo. Proprio il carattere stringente della relazione rende accettabile l’idea che anche comportamenti di per sé penalmente leciti, ma ripetuti nel tempo, possano integrare la fattispecie di maltrattamenti in famiglia.
 
Dall’altro lato, e per contro, si osserva come il rapporto lavorativo, anche in una prospettiva gerarchica, presenta caratteri maggiormente formali e giuridicizzati rispetto agli altri rapporti familiari, educativi etc., con la conseguenza che lo stesso concetto di maltrattamenti risulta molto più impalpabile ed evanescente. Ed infatti non solo i comportamenti di mobbing consistono prevalentemente in illeciti civili o giuslavoristici, ma soprattutto il contesto lavorativo, caratterizzato da formalità e spersonalizzazione, non è di per sé in grado di attribuire un disvalore “aggiuntivo” a tali comportamenti. Con la conseguenza che la fattispecie di maltrattamenti in famiglia potrà trovare applicazione soltanto rispetto alle ipotesi di mobbing che scaturiscono all’interno di rapporti particolarmente stringenti sul piano relazionale.
 
 
5. Una nota critica e una considerazione in prospettiva di riforma. La nota critica. Se la sentenza è nel giusto quando afferma che la fattispecie di maltrattamenti in famiglia non può essere integrata con la mera violazione dei doveri contrattuali, dall’altro lato, però, può risultare ambigua quando precisa che tale fattispecie non può trovare applicazione nelle aziende di grandi dimensioni in cui il lavoratore presta, sostanzialmente, solo il suo tempo e le sue capacità intellettuali e fisiche a un soggetto impersonale. La nostra impressione infatti è che il criterio delle dimensioni non abbia particolare rilevanza, dovendosi invece basare soprattutto sul contesto relazionale (meglio quindi fare riferimento alla personalità-impersonalità del rapporto).
 
 
6. Considerazione in prospettiva di riforma. Là dove si decidesse di tutelare penalmente il lavoratore dai comportamenti persecutori realizzati nel contesto lavorativo, la prima questione che si dovrebbe risolvere è se convenga tipizzare una fattispecie sul modello degli atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. oppure una tutela di tipo ingiunzionale. Nella prima prospettiva, le difficoltà di tipizzazione si farebbero ancora più consistenti di quelle che si sono presentate per lo stalking, e ciò proprio in ragione del fatto che di regola i comportamenti non sono altro che illeciti civili e giuslavoristici, realizzati in un contesto relazionale tendenzialmente “lasso”, e soprattutto in ragione del fatto che il vero nucleo di disvalore sta nella discriminazione, vale a dire nella realizzazione di alcuni comportamenti “positivi” verso alcuni lavoratori, con esclusione della vittima, oppure nella realizzazione di alcuni comportamenti “negativi” verso la vittima con esclusione di altri. In sostanza, la previsione di una fattispecie – per così dire – classica costituirebbe uno strumento troppo rigido e “astratto”, che mal si attaglia alle cangianti dinamiche del fenomeno.
 

7. Ecco allora che, proprio al fine di superare queste difficoltà, si potrebbe pensare ad un modello ingiunzionale, dove si impartiscono determinati ordini di fare e di non fare all’autore dei comportamenti discriminatori e dove il diritto penale è posto a tutela del provvedimento emesso. Questo modello consentirebbe di soddisfare molte esigenze.

Anzitutto, si supererebbero le difficoltà di tipizzazione del fatto, non solo e non tanto in termini di determinatezza da intendersi come certezza, ma anche e soprattutto in termini di determinatezza come disvalore, nel senso che, preso atto della difficoltà di configurare un contenuto di disvalore “punitivo” univoco ed omogeneo già a livello astratto, si rimetterebbe alla ricostruzione effettuata dai soggetti davanti al giudice il compito di individuare eventuali condotte discriminatorie.+

Inoltre, proprio perché il diritto penale interverrebbe in via mediata rispetto a fatti nella sostanza privi di autentico disvalore criminoso, si rispetterebbero i principi di proporzione e sussidiarietà. A ciò, infine, si deve aggiungere che si tutelerebbe l’interesse della vittima alla permanenza della relazione e che si coprirebbero tutte sia le ipotesi classiche di mobbing verticale c.d. discendente, sia quelle più “moderne” di mobbing orizzontale o addirittura di mobbing verticale ascendente. Insomma, alla dinamicità ed articolazione di un fenomeno si risponderebbe con uno strumento molto più duttile e flessibile.