ISSN 2039-1676


03 ottobre 2012

Secondo il Trinunale di Milano, le condotte mobbizzanti possono integrare il delitto di cui all'art. 572 c.p. anche nelle imprese di grandi dimensioni

Tribunale di Milano, sez. dist. di Cassano d'Adda, 14 marzo 2012, sent. n. 34, giud. Sechi.

 

REATI CONTRO LA PERSONA - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - Applicabilità ai conflitti sui luoghi di lavoro tra superiore gerarchico e lavoratori - Imprese di grandi dimensioni - Configurabilità - Necessità di un rapporto "stringente" tra superiore e lavoratore

Il delitto di maltrattamenti in famiglia nei confronti della "persona sottoposta all'altrui autorità [...] per ragioni di professione" può configurarsi anche nell'ambito di imprese di grandi dimensioni, sempre che tra il superiore gerarchico e il lavoratore intercorra un rapporto interpersonale stringente, caratterizzato da relazioni intense e abituali tra i due soggetti, consuetudini di vita, soggezione di una parte nei confronti dell'altra. (Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale ha assolto i tre imputati, ritenendo che i comportamenti da questi posti in essere rientrassero nella normale area di conflitti di lavoro a seguito di una ristrutturazione aziendale, e fossero semplicemente avvertiti come emarginatori e ostili dalla fragile personalità del querelante).

Rif. normativi: art. 572 c.p

 

NOTA REDAZIONALE: Il principio qui espresso - seppur in via di obiter - dal Tribunale di Milano è in contrasto con l'orientamento attualmente maggioritario della S.C. Sul tema, cfr. ampiamente il contributo di C. Parodi, Una riflessione sui rapporti tra mobbing e maltrattamenti in famiglia alla luce di un recente arresto della giurisprudenza di merito, in questa Rivista (clicca qui per accedervi)