27 febbraio 2017 |
Prostituzione minorile e risarcimento in forma specifica del danno non patrimoniale
Osservazioni in merito a G.U.P. Roma, sent. 20 settembre 2016 (dep. 5 ottobre 2016), Est. Di Nicola
Contributo pubblicato nel Fascicolo 2/2017
Per leggere il testo della sentenza qui annotata (in cui i nomi reali dei protagonisti sono stati tutti sostituiti con nomi di pura fantasia), clicca in alto su "visualizza allegato".
1. Con la sentenza in commento il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla responsabilità penale di uno dei tanti soggetti, tra clienti e sfruttatori, che sono risultati coinvolti in una vicenda di prostituzione minorile, ben nota alle cronache e oggetto di indagine in seguito alla denuncia presentata dalla madre di una delle due minorenni coinvolte, mossa dal sospetto che la figlia si prostituisse e facesse uso di sostanze stupefacenti. Si tratta del primo procedimento, scaturito da quella indagine, nel quale la vittima ha potuto costituirsi in giudizio per il risarcimento del danno subito, essendo stato definito con il rito abbreviato, anziché con il patteggiamento come negli altri casi. Ed è proprio nelle statuizioni sul profilo risarcitorio che la sentenza del Tribunale di Roma assume particolare interesse: su di esse principalmente soffermeremo la nostra attenzione, dopo aver ricordato brevemente il risvolto penalistico della vicenda, avente ad oggetto quella particolare ipotesi del reato di prostituzione minorile, che consiste nel compiere atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio di un corrispettivo di denaro o di altra utilità (art. 600-bis comma 2 c.p.).
È bene sottolineare come l’incriminazione della condotta del cliente nell’ambito della prostituzione minorile (e in questa soltanto) rifletta la convinzione che non possa mai considerarsi davvero libera la scelta di prostituirsi compiuta da un soggetto minorenne (inizialmente inteso come infrasedicenne dalla legge n. 269/1988), che ancora non possiede gli strumenti necessari per ponderare le conseguenze di quella scelta sul suo sviluppo psico-fisico. Una mancanza di libertà che non si ravvisa soltanto nelle ipotesi in cui il ricorso alla prostituzione da parte del minore dipenda dalla necessità di procurarsi i mezzi di sussistenza, ma anche laddove essa sia piuttosto finalizzata al soddisfacimento di bisogni non primari, come nel caso oggetto della sentenza in esame: quella scelta appare infatti originata da un profondo disagio culturale e sociale del minore ed è in grado di produrre una perdita significativa dell’autostima, nel desiderio di annientarsi e degradarsi.
2. L’indagine della Procura di Roma, basata essenzialmente sull’intercettazione delle utenze delle due ragazze minorenni, ha portato allo scoperto la loro attività prostitutiva quotidiana, cominciata quando una di loro aveva solo 14 anni e l’altra 15. In particolare, sono state ricostruite due conversazioni telefoniche dell’imputato con una delle ragazze (di seguito Laura, nome di fantasia riportato nella sentenza pubblicata in allegato), durante le quali venivano presi accordi sul prezzo della prestazione e sul luogo dell’incontro. La consapevolezza da parte del cliente della minore età della vittima poteva del resto ritenersi provata dal tenore dell’annuncio pubblicato in Rete (“studentessa…cerca Papy”), che richiamava inequivocabilmente l’attenzione sulla giovanissima età delle due prostitute. A tal proposito, tra l’altro, nel corso dell’incidente probatorio Laura aveva dichiarato che lei e la sua amica solo all’inizio avevano indossato scarpe con il tacco per assumere sembianze più adulte, poiché ben presto si erano accorte che era proprio la loro giovane età ad essere la principale attrazione per i clienti. Nessun dubbio sul riconoscimento dell’imputato come cliente di entrambe le minorenni aveva poi manifestato l’amica della vittima nel corso dell’individuazione fotografica, trattandosi a suo dire di uno dei pochissimi uomini con sembianze non italiane che avevano incontrato.
Sulla base di questi elementi, a fronte della richiesta di assoluzione avanzata dalla difesa, il PM chiedeva la condanna dell’imputato per il reato di prostituzione minorile di cui all’art. 600-bis, comma 2, c.p., aggravato dalla circostanza di aver commesso il fatto in danno di persona minore degli anni 16 ai sensi dell’art. 602-ter, comma 5, c.p.; ritenendo tuttavia di poter concedere all’imputato le circostanze attenuanti generiche, considerate equivalenti alla aggravante contestata, la Pubblica Accusa quantificava la pena in 1 anno di reclusione e 3000 euro di multa, anche in virtù della diminuzione di un terzo della pena conseguente alla scelta del rito abbreviato.
Dal canto suo, il Tribunale, ritenuta provata oltre ogni ragionevole dubbio la consumazione da parte dell’imputato di un rapporto sessuale completo in cambio di denaro con la allora quindicenne Laura, ha tuttavia escluso l’applicabilità delle attenuanti generiche nel caso concreto, sottolineando la particolare pregnanza della circostanza attinente alla minore età della vittima, in quanto indice di un particolare disvalore della condotta realizzata perché in grado di pregiudicare in maniera irreversibile l’identità e lo sviluppo psicofisico della ragazza. In considerazione della unicità del rapporto sessuale intercorso e delle sanzioni fino a quel momento inflitte agli altri clienti in sede di patteggiamento, si è quindi pervenuti alla condanna a una pena di 2 anni di reclusione e 2000 euro di multa, per la quale è stata negata la concessione della sospensione condizionale, non ravvisandosi elementi tali da far presumere che l’imputato si sarebbe astenuto in futuro dalla commissione di fatti analoghi. Dal tenore delle telefonate intercettate, contraddistinte da un linguaggio crudo e dall’assenza di qualsiasi tipo di imbarazzo – indice del preoccupante carattere di normalità che va acquisendo la richiesta di prestazioni sessuali a pagamento anche a ragazze minorenni – si è infatti dedotta una verosimile consuetudine dell’imputato a tale comportamento, del resto tipica di questo genere di reati. Ai sensi dell’art. 600-septies c.p. all’imputato è stata applicata anche la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio di tutela o incarico che implichi il contatto con minorenni.
3. Di particolare interesse, per le ulteriori valutazioni ai fini del risarcimento del danno subito, è l’attenzione rivolta nella sentenza alla vittima, della quale sono emersi sia la condizione di estrema vulnerabilità, sia il disagio incontrato nell’avvicinarsi al mondo della prostituzione: circostanze che inducono a modificare quell’impressione di adolescente avida e ammiccante derivata nell’opinione pubblica dalla rappresentazione mediatica dei fatti, che finisce col giustificare la condotta del cliente, realizzando così quel ben noto processo di vittimizzazione secondaria della giovane donna che si prostituiva.
Dalle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero è infatti emerso che Laura, studentessa liceale, viveva con la madre e il fratello minore affetto da un disturbo psichico, mentre il padre ha abbandonato affettivamente ed economicamente la famiglia: di lui Laura ha raccontato soltanto di incontri con cadenza triennale, di circa venti minuti ciascuno, in occasione dei quali riceveva 200 euro. La ragazza ha precisato di non aver mai pensato a prostituirsi e di essere anzi rimasta sconvolta quando ha saputo che la sua amica aveva intrapreso questa strada. Attratta dalla gran quantità di denaro che quest’ultima riusciva a guadagnare e dalla conseguente libertà di spesa che aveva conquistato, Laura si è lasciata coinvolgere nel giro di prostituzione, faticando però ad abituarsi all’idea: in un primo tempo infatti, pur avendo reso noto il suo contatto telefonico, rifiutava di rispondere alle telefonate dello sfruttatore e, una volta superata tale resistenza, sceglieva di incontrare i clienti solo insieme all’amica “perché aveva paura”. Una volta subentrata una certa abitudine, ha comunque avvertito il bisogno di estraniarsi da quello che faceva cominciando a fare uso di stupefacenti: così poteva dimenticare gli incontri con i clienti e superare le proprie resistenze, ripetendo sempre a sé stessa che “lo faceva per soldi”, anche se ha poi dovuto riconoscere di “volere troppo”, perché quei soldi le servivano per le serate, i taxi, le sigarette e i vestiti.
Al primo contatto con l’autorità inquirente Laura si è dimostrata preoccupata di aver commesso qualcosa di illecito: era infatti convinta di essere l’autrice e non la vittima del reato, salvo poi dichiarare che non riteneva di aver fatto “una cosa tanto grave”. Tuttavia, la percezione della gravità della scelta di prostituirsi è affiorata anche dalla sua decisione di giustificare le entrate di denaro agli occhi di sua madre come provento dell’attività di spaccio, ritenuta evidentemente fonte di minore preoccupazione e discredito rispetto all’attività prostitutiva. Occorre però precisare che dalle intercettazioni telefoniche è risultato che la madre conoscesse bene l’attività svolta dalla figlia ed anzi ne approfittasse, sollecitandola a procurare del denaro anche per lei e minacciando di ritirarla da scuola se l’impegno scolastico avesse costituito un ostacolo alla frequenza degli incontri con i clienti. Ciò nonostante, Laura ha continuato a sostenere che la madre fosse all’oscuro di tutto, mostrando solidarietà nei suoi confronti: avendo la madre perso il lavoro poco tempo prima, la figlia capiva di essere per lei “l’ancora di salvezza”.
Parlando del futuro, Laura ha espresso il desiderio di tornare ad “una vita normale, senza soldi”, di voler studiare e andare all’Università, pur avendo paura di non farcela perché la prostituzione le appare come “l’unico modo” per avere ciò che vuole. Emerge in queste parole quella devastante perdita di autostima, descritta negli studi in materia, che impedisce alla vittima di vedere una alternativa nel modo di condurre la propria vita.
Di questo contesto di deprivazione affettiva, culturale e sociale che sta all’origine della vulnerabilità della vittima e della sua decisione sofferta di prostituirsi, avrebbe approfittato l’imputato, contribuendo con il suo comportamento a riproporre quel disinteresse per la sua persona già sperimentato nella vita familiare e a confermare un modello culturale negativo della donna, in base al quale è il corpo lo strumento prioritario attraverso il quale essa può affermarsi.
4. Venendo a questo punto alla decisione sul risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla vittima, va innanzitutto detto che la curatrice speciale della minorenne ha richiesto in modo generico 20.000 euro a titolo di danno morale, senza motivare come fosse pervenuta a quantificarlo in tale ammontare e senza fornire indicazioni sulle esigenze economiche della ragazza, anche con riguardo a eventuali percorsi di aiuto intrapresi.
Per questa ragione il Tribunale si è trovato costretto a svolgere le considerazioni di sua competenza sulla base delle sole evidenze probatorie emerse nel corso del processo, dalle quali risultava chiaramente che alla ragazza era stato sottratto il diritto ad uno sviluppo sessuale coerente con la sua età e a una conoscenza progressiva del suo corpo e della ricchezza del genere maschile. Un danno dunque non patrimoniale, rappresentato dalle sofferenze fisiche e psichiche subite dalla giovane in conseguenza del reato e dalla devastazione della sua personalità che ne era derivata (di cui la vittima stessa non sembrava pienamente consapevole), che non si è voluto liquidare in modo sbrigativo con una somma equitativa, ma per il quale al contrario si è cercata la modalità più adeguata di risarcimento, alla luce di quanto previsto dagli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.
Muovendo dalla premessa che la generica domanda avanzata dalla curatrice non esprimesse una scelta vincolante per un risarcimento per equivalente, dal momento che anche il risarcimento in forma specifica, previsto in via alternativa dall’art. 2058 c.c., può consistere in una somma di denaro (così Cass. Civ. Sez. I n. 5993/1997), il Tribunale ha ritenuto preferibile quest’ultimo perché nel caso specifico appariva l’unico che consentisse di tener conto della situazione personale della vittima, proteggendola da una vittimizzazione secondaria e ripetuta e offrendole adeguata assistenza per facilitarne il recupero, così come richiesto a tutte le autorità operanti nell’ambito di un processo penale dalla Direttiva sulle vittime (2012/29/Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 212 del 2015. Il risarcimento per equivalente, infatti, non sarebbe stato in grado di ripagare concretamente la vittima e avrebbe anzi rischiato di aggravare le conseguenze del reato, posto che per lei il denaro ha rappresentato l’unico parametro valoriale, che l’ha portata a ritenersi e a vedersi in concreto “monetizzabile”. Il fatto di quantificare in termini monetari la lesione della sua dignità, sia pure a titolo di risarcimento, avrebbe rischiato di accrescere quella originaria e pericolosa convinzione, dimostrando ai suoi occhi ancora una volta che con il denaro tutto si può comprare.
Sulla base di tali rilievi, il Tribunale ha quindi condannato l’imputato, oltre che al pagamento di 1.000 euro a titolo di danno da perdita di chance, anche a acquistare e recapitare alla vittima una serie ben individuata di libri e film sull’identità femminile, potenzialmente in grado di insinuare il dubbio nel retroterra dell’immagine negativa di se stessa che essa ha maturato e che l’hanno condotta a credere che la via della prostituzione fosse per lei l’unica soluzione possibile. In questo modo si è ritenuto, da un lato, di poter dare alla giovane donna l’opportunità di intraprendere un processo di acquisizione di consapevolezza del suo valore di donna e di persona e, dall’altro lato, di poter stimolare il reo a un confronto con il proprio reato, in una prospettiva rieducativa.
5. Con una decisione dal contenuto decisamente innovativo si è pervenuti a valorizzare le potenzialità del risarcimento in forma specifica, che ha avuto da sempre un ruolo marginale, confinato nell’ambito del solo danno patrimoniale. Si tratta a dire il vero di una soluzione già prospettata in dottrina (cfr. C. Castronovo, Il risarcimento in forma specifica come risarcimento del danno nel volume a cura di S. Mazzamuto Processo e tecniche di attuazione dei diritti, Jovene,1989, vol. I, pp. 481-514) e della quale conviene ripercorrere brevemente il percorso argomentativo.
Contrariamente a quanto comunemente ritenuto, si è affermata la possibilità di risarcire in forma specifica il danno sia patrimoniale che non patrimoniale, muovendo dalla considerazione che l’art. 2058 c.c., che tale modalità di risarcimento contempla, non distingue le due ipotesi e che al contempo l’art. 2059 c.c., nel prevedere la possibilità di risarcire il danno non patrimoniale, nulla dice sulla forma specifica o per equivalente del risarcimento. Il tenore letterale delle due disposizioni, inserite entrambe nel titolo relativo ai “fatti illeciti”, non impedisce dunque in alcun modo di risarcire in forma specifica il danno non patrimoniale; né d’altra parte la circostanza che l’art. 2059 c.c. sia posto a chiusura della disciplina vincola l’interprete a ritenere che tutte le disposizioni ad esso precedenti – ivi compreso l’art. 2058 c.c. – siano riferibili esclusivamente al danno patrimoniale.
Inoltre, se si considera che l’interesse non patrimoniale è molto più variegato di quello patrimoniale, si comprende come sia proprio in riferimento al danno non patrimoniale che il risarcimento in forma specifica può esplicare la sua funzione, potendo adeguarsi alla specificità dell’interesse di volta in volta leso. L’introduzione di questa particolare forma di risarcimento è dipesa del resto proprio dall’esigenza di ovviare alle insufficienze del risarcimento per equivalente, da sempre concepito come rimedio riparatorio per eccellenza: una innovazione poco sfruttata, che ha lasciato inalterato il primato di quest’ultimo, malgrado il ruolo di strumento alternativo e complementare di risarcimento che il legislatore le ha attribuito. È infatti possibile utilizzare al medesimo tempo entrambi i rimedi, al fine di assicurare nella maniera più conveniente il ristoro dal danno subito.
Le ragioni dello scarso utilizzo del risarcimento in forma specifica possono rintracciarsi nell’incapacità di concepire questo tipo di risarcimento del danno non patrimoniale in modo diverso da quello usualmente impiegato per il danno patrimoniale: mentre quest’ultimo può essere risarcito attraverso la riduzione in pristino del patrimonio dal punto di vista qualitativo, quello non patrimoniale, riguardando diritti non suscettibili di valutazione economica, impone una ricerca “pragmaticamente orientata a risolvere nel modo concretamente più adeguato le conseguenze negative” del danno. Una ricerca alla quale solitamente si rinuncia, essendo più agevole liquidare una somma di denaro in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.
La prospettiva indicata è compatibile con “la considerazione oramai centenaria che il danno non si cancella con il risarcimento”, il quale ha soltanto la funzione di spostare il più possibile le conseguenze negative del danno dalla sfera giuridica del danneggiato a quella del danneggiante. Un simile approccio, inoltre, non risulta sconosciuto nel nostro ordinamento se si considera che l’art. 186 c.p. prevede la pubblicazione della sentenza di condanna quale mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato: si tratta anche in questo caso di un risarcimento in forma specifica, in grado di soddisfare un interesse – quello della riaffermazione della propria reputazione – che attraverso il solo denaro sarebbe parzialmente e comunque non altrettanto efficacemente soddisfatto.
Alla stessa maniera, il risarcimento in forma specifica individuato dal Tribunale con la sentenza in esame mira a raggiungere un risultato che non sarebbe conseguibile mediante un risarcimento per equivalente, per le caratteristiche del caso concreto e in assenza di elementi di valutazione prodotti dalla parte civile. La condanna dell’imputato all’acquisto di libri e film sull’identità femminile, da recapitare alla vittima, studentessa liceale che nel corso dell’interrogatorio ha più volte espresso il proprio interesse per lo studio, è infatti pragmaticamente orientata a rimediare all’effetto devastante per la personalità di quest’ultima che è stato cagionato da chi senza scrupoli ha acquistato le sue prestazioni sessuali. Il messaggio contenuto in una decisione di questo tipo intende restituire dignità alla ragazza, che può percepire finalmente di essere stata destinataria dell’attenzione di un adulto responsabile – il giudice –, che non si è limitato a liquidare in una somma di denaro il male da lei sofferto.