ISSN 2039-1676


19 gennaio 2016 |

Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano

Prime annotazioni al d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 (Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI)

 

Per consultare il testo del decreto legislativo oggetto del presente contributo, della cui pubblicazione in G.U. abbiamo dato notizia nei giorni scorsi, clicca qui.

Segnaliamo che in data odierna sono state pubblicate sulla nostra Rivista anche le indicazione operative della Procura di Trento per l'applicazione del nuovo decreto legislativo (clicca qui per accedervi).

 

1. Il prossimo 20 gennaio entrerà in vigore il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, che ha recepito all'interno del nostro ordinamento la Direttiva n. 29 del 25 ottobre 2012, sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Il nuovo provvedimento - adottato un mese dopo la scadenza fissata dall'art. 27 della Direttiva per la sua trasposizione - apporta alcune modifiche al Codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione, conferendo alla persona offesa (specialmente a quella vulnerabile) importanti diritti e poteri, così ottemperando a quanto l'Unione Europea ormai da tempo chiede a gran voce.

 

2. Nonostante non sia questa la sede opportuna per dilungarsi sul percorso che ha condotto l'Europa a 'riscoprire' la vittima[1], basterà ricordare come essa sia stata il primo soggetto processuale a vedersi riconosciuta una protezione penale dal diritto comunitario, in forza della Decisione quadro 2001/220/GAI[2], peraltro mai attuata dall'Italia[3]. Nel recentissimo passato, poi, anche altri fondamentali testi sovranazionali hanno riguardato, a vario titolo, l'offeso e sono stati adottati sia in seno al Consiglio d'Europa (in particolare, le Convenzioni di Istanbul[4] e di Lanzarote[5]), sia in ambito eurounitario (come la Direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato[6], e quelle emanate nel 2011 sulla tratta degli esseri umani[7], la violenza sessuale[8] e l'ordine di protezione penale[9]).

 

3. Di certo la Direttiva 2012/29/UE, che ha sostituito la Decisione quadro 2001/220/GAI e del cui recepimento oggi si discute, ha avuto il merito, rispetto alle altre fonti appena citate, di delineare, per la persona offesa, una chiara posizione sistemica nelle diverse scansioni del procedimento penale, tanto da essere definita un autentico corpus juris, di matrice europea, dei diritti delle vittime di reato[10]. In estrema sintesi, il provvedimento è organizzato in macro-aree, dedicate rispettivamente al diritto della vittima all'informazione (artt. 3-7); al diritto di accedere ai servizi di assistenza (artt. 8-9); al diritto di partecipare al procedimento penale (artt. 10-17); e, infine, al diritto di ricevere protezione, individualizzata a seconda di eventuali, specifiche esigenze di tutela (18-23).

 

4. Il decreto legislativo n. 212/2015, nell'attuare la Direttiva, ha modificato otto articoli del codice di rito penale (artt. 90, 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398 e 498 c.p.p.), ha coniato quattro nuovi articoli codicistici (artt. 90-bis, 90-ter, 90-quater, 143-bis c.p.p.) e due norme di attuazione (artt. 107-ter e 108-ter disp. att. c.p.p.). Stando a quanto indicato dal Governo nella relazione illustrativa del testo di legge[11], la natura 'snella' del decreto trova spiegazione nel fatto che molte delle disposizioni della Direttiva sarebbero già presenti nell'ordinamento italiano, il quale, dunque, sembrerebbe ‹‹sostanzialmente conforme›› a quanto prescritto dall'Unione Europea[12].

 

5. Venendo ora all'analisi delle singole previsioni, con riferimento all'art. 90 del Codice di procedura penale, è stato introdotto al suo interno un nuovo comma 2-bis secondo il quale, in caso di incertezza in merito alla minore età della persona offesa, il giudice dispone anche d'ufficio una perizia, per stabilire se, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, debbano subentrare i soggetti di cui agli artt. 120 e 121 c.p. nell'esercizio delle facoltà e dei diritti riconosciuti alla vittima minorenne. Qualora, nonostante la perizia, permangano dubbi, la minore età viene presunta (ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali). È stato inoltre modificato il terzo comma della disposizione, la quale ora prevede, in ottemperanza all'art. 2, par. 1, lett. b) della Direttiva, che - in caso di morte dell'offeso - i poteri e le facoltà ex lege possano essere esercitati anche da una persona legata alla vittima da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente. Diviene agevole intuire come quest'ultima novità potrà avere significative conseguenze in termini di poteri processuali riconosciuti ai conviventi more uxorio.

 

6. Sono state poi inserite nel Codice di procedura penale due nuove disposizioni, che riconoscono alla persona offesa il diritto di essere informata in merito al procedimento penale che la coinvolge. La novella legislativa ha in questo senso ottemperato a quanto prescritto dal legislatore europeo, il cui dichiarato intento è quello di far sì che la vittima diventi un soggetto processuale a tutti gli effetti, consapevole e informato dei propri diritti e poteri ed in grado di gestirli ed esercitarli dentro e fuori la sede processuale.

Anzitutto, il nuovo articolo 90-bis c.p.p. - recependo sostanzialmente tutte le indicazioni dell'art. 4 della Direttiva n. 29 del 2012 - ha previsto che la persona offesa ‹‹fin dal primo contatto con l'autorità procedente›› debba ricevere, in una lingua a lei comprensibile, una serie di informazioni riguardanti: le modalità attraverso cui presentare denuncia/querela[13] ed esercitare le facoltà e i diritti a lei riservati dalla legge nel corso del procedimento penale (art. 90-bis, co. 1, lettera a); il diritto di ricevere notizie circa lo stato del procedimento (lettere b, i) e l'eventuale richiesta di archiviazione (lettera c); la facoltà di avvalersi di servizi di consulenza legale gratuita, di interpretazione e traduzione (lettere d, e), di richiedere l'adozione di misure specifiche di protezione e assistenza (lettere f, p); la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni patiti e il rimborso delle spese sostenute (lettere m, l). Oggetto di informazione sono altresì la possibilità che il procedimento venga definito con la remissione di querela o attraverso la mediazione (lettera n)[14], nonché le facoltà spettanti all'offeso nel caso in cui l'imputato formuli richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, o qualora risulti applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (lettera o).

Un'altra importante informativa viene prescritta dal nuovo articolo 90-ter c.p.p. in favore delle ‹‹vittime di delitti commessi con violenza alla persona›› laddove, in attuazione dell'art. 6, par. 5, della Direttiva, stabilisce che queste ultime, qualora ne abbiano fatto richiesta, debbano essere informate immediatamente circa la scarcerazione o la cessazione della misura di sicurezza detentiva, e tempestivamente circa l'evasione dell'imputato in custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato alla misura di sicurezza detentiva.

 

7. Come accennato, la vittima - ai sensi di quanto prescritto dall'art. 90-bis, co 1, lett. e), c.p.p. - deve essere da subito informata circa il suo diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti del procedimento. A questo proposito, il d.lgs. 212/2015 ha inserito nel Codice di rito il nuovo articolo 143-bis c.p.p. (rubricato «Altri casi di nomina dell'interprete») che, con riferimento alla persona offesa che non conosca la lingua italiana, prevede sia l'assistenza di un interprete (comma 2) - anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza (comma 3) -, sia la traduzione gratuita di atti contenenti informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti (comma 4). A completamento di quanto prescritto dall'art. 143-bis c.p.p., la novella ha introdotto, all'interno delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, l'articolo 107-ter, che contempla la possibilità, per la vittima alloglotta, di presentare denuncia o querela (e di ottenere l'attestazione di ricezione delle stesse) in una lingua conosciuta. Tali previsioni vanno così ad integrare quanto disposto di recente a tutela dell'imputato dal decreto legislativo n. 32/2014[15], che ha recepito la Direttiva sul diritto all'interpretazione e traduzione nei procedimenti penali[16].

 

8. Altre significative novità apportate dal d.lgs. 212/2015 ineriscono a un tema particolarmente caro al legislatore europeo, vale a dire la condizione di particolare vulnerabilità in cui possono versare alcune vittime di reato[17]. In merito, sono ben otto gli innesti normativi sul nostro codice di rito che entreranno in vigore il prossimo 20 gennaio, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 23 della Direttiva (rubricato «Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale»).

In primo luogo, è stato introdotto un nuovo articolo 90-quater c.p.p., che fornisce una sorta di criterio generale per stabilire la sussistenza, in capo all'offeso, della condizione di particolare vulnerabilità: essa va desunta, oltre che dall'età e dall'eventuale stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione, prosegue la norma, si deve valutare se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata, di terrorismo o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

Sono state poi apportate diverse modifiche atte a rafforzare la tutela della vittima particolarmente vulnerabile durante la sua audizione[18], sia essa svolta durante le indagini, in incidente probatorio o in seno al dibattimento. In questo senso, viene modificato l'ultimo comma dell'art. 134 c.p.p., che ora consente - anche al di fuori dei casi di assoluta indispensabilità - la riproduzione delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

 

9. Per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari, è stato anzitutto ritoccato il comma 1-ter dell'art. 351 c.p.p.: da un lato, si prevede ora la possibilità per la polizia giudiziaria, che assuma a sommarie informazioni una vittima in condizione di particolare vulnerabilità, di avvalersi di un esperto in psicologia nominato dal pubblico ministero, indipendentemente dall'età della stessa e dai reati per cui si svolgono le indagini. Dall'altro, il comma 1-ter così riformato prescrive alla polizia di assicurarsi che la persona offesa specialmente vulnerabile, durante l'audizione, non abbia contatti con l'indagato e non venga chiamata più volte - salvo assoluta necessità - a deporre. Quest'ultimo inciso è stato inserito, in maniera identica, anche all'interno del comma 1-bis dell'art. 362 c.p.p., che (come noto) regola la disciplina dell'assunzione di informazioni ad opera del pubblico ministero.

 

10. Volgendo l'attenzione all'istituto dell'incidente probatorio, il decreto in commento ha in primo luogo aggiunto, tra i casi ammissibili, quello in cui la persona offesa da escutere versi in condizione di particolare vulnerabilità; anche qui, senza che sia necessario guardare alla sua età o ai reati per cui si procede (art. 392, comma 1-bis, c.p.p). Inoltre, è stato inserito all'interno dell'art. 398 c.p.p. («Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio») un nuovo comma 5-quater, a norma del quale, quando occorra procedere in incidente probatorio all'esame di una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, trovano applicazione le modalità protette di cui all'art. 498, comma 4-quater, c.p.p., anch'esso rimaneggiato e del quale si dirà a breve.

 

11. Con riferimento all'esame della vittima in dibattimento, il legislatore è intervenuto sul comma 1-bis dell'art. 190-bis c.p.p., che ora estende il limite al diritto alla prova - costruito sull'ammissibilità dell'esame ‹‹solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze›› - a tutte le persone offese che versino in condizione di particolare vulnerabilità. Tale nuova deroga all'art. 190 c.p.p. si affianca così a quella, già esistente, in favore del minore di anni sedici, in pendenza di alcuni reati di violenza sessuale e pedofilia.

Il d.lgs. 212/2015 ha infine incisivamente modificato l'art. 498, comma 4-quater, c.p.p., eliminando quel limite oggettivo che riservava la possibilità di adottare modalità protette durante l'audizione della vittima particolarmente vulnerabile soltanto per i casi in cui si procedeva per i reati indicati al precedente comma 4-ter. Ora, invece, secondo la nuova formulazione dell'art. 498, comma 4-quater, c.p.p., indipendentemente dalla contestazione imputata, qualora occorra procedere all'esame di una persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, su richiesta dell'offeso, ben potrà disporre l'adozione di modalità protette, vale a dire l'impiego dell'esame schermato dal vetro specchio, l'esame condotto dal presidente, o l'esame protetto secondo le forme previste dall'art. 398, co. 5-bis, c.p.p.

 

12. Informazioni dettagliate da fornire alla persona offesa sin dalle prime battute procedimentali e tutela della vittima particolarmente vulnerabile in tutte le fasi del procedimento penale. Sono queste le pietre angolari su cui si è basato il recepimento italiano della Direttiva n. 2012/29/UE. Sulla carta, le novità introdotte dal d.lgs. 212/2015 rafforzano senza dubbio la posizione dell'offeso nell'ambito del rito penale. Occorrerà poi capire se, nella quotidianità degli uffici e delle aule giudiziarie, esse troveranno efficace e corretta attuazione, soprattutto in termini di tempestività e completezza delle informative da fornire, nonché di adeguatezza degli strumenti di protezione da apprestare.

 


[1] Sul ruolo della vittima nel sistema di giustizia penale europeo cfr., in una vastissima letteratura, L. Lupária (a cura di), Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali, Kluwer, 2015; Id., L'Europa e una certa idea di vittima (ovvero come una direttiva può mettere in discussione il nostro modello processuale), in R. Mastroianni - D. Savy (a cura di), L'integrazione europea attraverso il diritto processuale penale, Editoriale Scientifica, 2013, p. 91 s.; D. Savy, La vittima dei reati nell'Unione europea - le esigenze di tutela dei diritti fondamentali e la complementarietà della disciplina penale e civile, Giuffrè, 2013; C. Amalfitano, L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reato, in Dir. Un. eur., 2011, p. 643 s.

[2] Decisione Quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

[3] Cfr. in argomento S. Allegrezza - H. Belluta - M. Gialuz - L. Lupária, Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Giappichelli, 2012; T. Armenta Deu - L. Lupária (a cura di), Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili. Working paper sull'attuazione della Decisione quadro 2001/220/GAI in Italia e Spagna, Giuffrè, 2011.

[4] Convenzione del Consiglio d'Europa del 11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

[5] Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007 per la protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali.

[6] Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

[7] Direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

[8] Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che abroga la Decisione Quadro del Consiglio 2004/68/GAI.

[9] Direttiva 2011/99/UE del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo.

[10] E. Verges, Un Corpus Juris des droits des victimes: le droit européen entre synthèse et innovations, in Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, 2013, p. 121 s.

[11] Consultabile al seguente link: http://www.governo.it/sites/governo.it/files/REL_ILL.pdf.

[12] Cfr. pag. 1 della relazione.

[13] In relazione all'atto di impulso dell'azione penale, il d.lgs. 212/2015 ha inoltre introdotto - in attuazione dell'art. 17, par. 3, della Direttiva - il nuovo articolo 108-ter disp. att., che affida alle procure generali presso le Corti d'appello il compito di inviare alle autorità giudiziarie competenti le denunce/querele presentate da vittime residenti o domiciliate in Italia per reati commessi in altri Stati dell'Unione Europea.

[14] Con l'art. 90-bis c.p.p. il termine 'mediazione' compare per la seconda volta nel codice di procedura penale (la prima è stata con l'art. 464-bis c.p.p., sulla sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotto dalla legge n. 67/2014). Si tratta tuttavia di una scelta lessicale in controtendenza rispetto a quanto optato in sede sovranazionale, laddove la Direttiva n. 29 del 2012 (all'art. 12 e al considerando n. 46), adopera la formula più ampia 'giustizia riparativa' (restorative justice), rappresentando con essa tutte le forme di accordo stragiudiziale cui la vittima e l'autore del reato possono giungere. In questo senso, la relazione illustrativa del decreto (pag. 2) spiega come, in considerazione delle tendenze riformatrici ‹‹orientate all'arricchimento degli istituti di mediazione penale›› sia stata utilizzata nel nuovo art. 90-bis c.p.p. una clausola ‹‹ampia e generale››. In tema di compatibilità tra il modello di giustizia riparativa e sistema italiano, cfr., volendo, M. Cagossi, Esperimenti di giustizia riparativa nel modello italiano, in Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali, cit., p. 153 s.

[15] Per un commento critico della normativa italiana di recepimento, cfr. M. Gialuz, Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano, in questa rivista, 10 aprile 2014.

[16] Direttiva n. 2010/64/UE del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

[17] Sul tema della vittima vulnerabile, cfr. H. Belluta, Eppur si muove: la tutela delle vittime particolarmente vulnerabili nel processo penale italiano, in Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali, cit., p. 257 s.; M. Gialuz, Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, in Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, cit., p. 59; H. Belluta, Un personaggio in cerca d'autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano, ivi, p. 95 s. T. Armenta Deu - S. Oromi Vall-Llovera (a cura di), La victima menor de edad. Un estudio comparado Europa-América, Colex, 2010.

[18] Cfr. in argomento M. Simonato, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, Kluwer, 2014.