ISSN 2039-1676


14 aprile 2014 |

Il dichiarante vulnerabile fa (disordinatamente) ingresso nel nostro ordinamento: il nuovo comma 5 ter dell'art. 398 c.p.p.

A proposito del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24

1. La modifica apportata dal decreto legislativo n. 24 del 4 marzo 2014 (già pubblicato in questa Rivista, con nota di M. Montanari), con l'introduzione nel corpo dell'art. 398 c.p.p. del comma 5 ter, segna un passo in avanti particolarmente significativo nella (ormai visibile) costruzione dello statuto della prova dichiarativa del teste "vulnerabile".

La norma consente al giudice, seppur su richiesta di parte, di attivare i presidi di tutela indicati al comma 5 bis dell'art. 398 c.p.p. ogniqualvolta tra le persone interessate alla prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità desunta "anche" (ma non solo, evidentemente) dal tipo di reato per cui si procede.

 

2. Prima dell'introduzione  nel corpo dell'art. 398 c.p.p. del comma 5 ter l'estensione della protezione ai maggiorenni escussi in fase incidentale era resa possibile dal richiamo alla disciplina prevista dal comma 4 quater dell'art. 498 c.p.p. (introdotta dalla L. 119 del 2013), che prevede l'attivazione della protezione (su richiesta) quando si procede all'audizione dibattimentale dei maggiorenni offesi dai (soli) reati indicati nel precedente comma 4 ter (che ricalca  l'elenco indicato nell'art. 392 comma 1 bis c.p.p. con l'eccezione dell'art. 609 undecies c.p.). L'importazione in sede incidentale di tale ultima norma, attraverso il ponte procedurale dell'art. 401 c.p.p., garantiva l'utilizzo delle modalità protette anche per gli offesi maggiori di età, sempre che ne venisse riconosciuta la particolare vulnerabilità, desunta "anche" dal tipo di reato per cui si procede (reati, come si è detto, precisamente indicati dal precedente comma 4 ter).

L'estensione della protezione ai maggiorenni poteva essere concessa  anche facendo ricorso alla interpretazione "conforme" alla normativa sovranazionale. Attraverso tale via, faticosamente, si giungeva alla inclusione nell'ambito applicativo dell' art. 398 comma 5 bis c.p.p. anche dei vulnerabili "esclusi" dall'elenco, sulla base della  necessità di rispettare le indicazioni della decisione quadro 2001/220/GAI (ora sostituita dalla direttiva 2012/29/UE) in materia di diritti minimi delle vittime, in coerenza con le indicazioni della celebre pronuncia della CGUE, Grande sezione del 16 giugno 2005 nel caso Pupino.

 

3. Il nuovo comma 5 ter, introdotto nell'art. 398 c.p.p. dal d.lgs n. 24 del 2014, non solo corregge la segnalata asimmetria tra la disciplina tra l'art. 392 comma 1 bis c.p.p. e l'art. 398 c.p.p., consentendo di "accompagnare" la ammissione della testimonianza incidentale degli offesi maggiorenni di alcuni reati (quelli indicati dall'art. 392 comma 1 bis c.p.p. appunto) con la predisposizione di modalità protette indicate dall'art. 398 comma 5 bis c.p.p., ma va oltre.

La norma indica infatti come unica condizione necessaria per la concessione della protezione il riconoscimento della esistenza di una condizione di "particolare vulnerabilità": dunque consente, anzitutto, l'accesso alle modalità speciali anche per la raccolta della testimonianza del dichiarante vulnerabile non offeso, e soprattutto - secondo la lettura che ci pare più convincente - di estendere la protezione oltre il perimetro tracciato dall'elenco di reati indicato nell'art. 398 comma 5 bis c.p.p.

Infatti, benché la nuova disposizione effettui un richiamo integrale alle disposizioni del comma 5 bis, ci sembra che tale richiamo debba intendersi come riferito solo alle "modalità protette" di audizione, e non anche all'elenco di reati presuntivamente traumatizzanti indicati nel comma 5 bis.

Militano a favore di questa interpretazione diversi argomenti: alcuni di ordine letterale ed altri di tipo logico-sistematico.

Partendo dalle indicazioni della lettera della norma: il comma di nuova introduzione non effettua alcuno specifico rinvio all'elenco indicato dal comma 5 bis, ma indica come unico parametro per la valutazione della condizione di vulnerabilità il "tipo di reato per cui si procede". La tecnica normativa  si discosta visibilmente da quella utilizzata in occasione nella introduzione del comma 4 quater dell'art.  498 c.p.p., dove  l'estensione della protezione agli offesi maggiorenni è stata espressamente riferita ai casi in cui si proceda per i reati indicati nell'elenco di cui all'art. 498 comma 4 ter c.p.p. (che ricalca l'elenco indicato nell'art. 392 comma 1 bis c.p.p. con l'eccezione dell'art. 609 undecies c.p.). Evidentemente, quando  il legislatore ha inteso limitare  la protezione al perimetro tracciato con le presunzioni di vulnerabilità, lo ha fatto attraverso il richiamo espresso all'area dei reati ritenuti in astratto generatori di trauma. Richiamo, come si è visto, del tutto assente nel comma 5 ter dell'art. 398 c.p.p., che estende  la protezione  nel caso del contraddittorio incidentale.

Ma ancora più convincente è l'argomento sistematico. La normativa e la giurisprudenza sovranazionale si presentano  univocamente indirizzate verso la valorizzazione processuale della "vulnerabilità individuale", valutata in concreto, senza i limiti nascenti dalle presunzioni. In tal senso sono orientate  le indicazioni della  sentenza della Corte di Giustizia che,  nel caso Pupino,  ha chiarito che la vulnerabilità è uno "stato"  sicuramente  riferibile anche ai minori presunte vittime di  maltrattamenti agiti da una insegnante, malgrado all'epoca della pronuncia il reato di cui all'art. 572 c.p. non fosse  incluso nell'elenco dei  delitti  presuntivamente  generatori di trauma. 

Nella stessa direzione, ancora più chiaramente, si orienta il tessuto normativo della direttiva 2012/29/UE,  che  richiede una  precoce valutazione della vulnerabilità (della vittima)  fondata su una analisi individuale (art.22)[1][1]. La direttiva  indica chiaramente la strada della valutazione personalizzata, riducendo  drasticamente lo spazio  riservato alla "vulnerabilità presunta"  (art. 22 comma 4)[2][2] e tracciando le basi per una  "rivoluzione copernicana"  dello statuto  processuale  della vittima vulnerabile. Statuto che appare destinato ad essere centrato sull'esame individuale della  persona, mentre il ruolo delle presunzioni si configura come residuale e recessivo.

Aderendo a tale  normativa di indirizzo (che  informa il nostro sistema anche in pendenza del termine di attuazione), lo stesso decreto legislativo n. 24 del 2014 ha  riconosciuto la necessità di valutare la vulnerabilità sulla base di un esame  individuale. L'art. 1 del decreto, sotto la rubrica "principi generali", stabilisce  infatti  che "nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, si tiene conto, sulla base di un valutazione individuale della vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere". Anche in tale occasione si è ribadita dunque, con estrema chiarezza,  la  necessità di valorizzare la vulnerabilità effettiva della persona, a prescindere dal rinvenimento di indici presuntivi (rassicuranti, ma non definitivi ai fini della valutazione della condizione di  debolezza).

Ancora: lo stesso d.lgs. n. 24 del 2014  introduce la rilevanza della condizione (aspecifica) di vulnerabilità anche nel corpo degli artt. 600 e 601 confermando la tendenza a valorizzare la rilevanza dello "stato" a prescindere dal collegamento con uno specifico reato.

Infine: la volontà di valorizzare l'esame in concreto della condizione del dichiarante a prescindere da "ciechi" collegamenti presuntivi emerge anche dai lavori preparatori del d.lgs  n. 24 del 2014. Nella relazione illustrativa del d.lgs n. 24/14  trasmessa alle commissioni parlamentari il 3 dicembre 2013  si legge infatti che l'intenzione della novella è quella di estendere la protezione a "tutte le vittime maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità". E' vero che nella stessa relazione si qualifica l'intervento come coerente con quello effettuato dalla legge n. 119 del 2013 sull'art. 498 c.p.p. (che, come si è evidenziato  ha ribadito il ruolo delle presunzioni): ma tale cenno appare insufficiente a "ridurre" la portata dell'innovazione, anche alla luce della costante valorizzazione della vulnerabilità specifica che, si legge nella stessa relazione illustrativa, deve orientare verso l'offerta  non di una protezione generalizzata, ma piuttosto "modulata sui bisogni e le necessità individuali".

Il disancoramento della rilevanza processuale dello stato di vulnerabilità dalla connessione con reati specifici è un salto culturale di straordinaria rilevanza, che consente di intravedere un percorso di concreto perseguimento degli obiettivi indicati dalla normativa sovranazionale, la quale, come si è visto, valorizza con decisione  la condizione di "vulnerabilità individuale" e, con altrettanta determinazione, rifiuta il ricorso alle  presunzioni. Rassicuranti, ma cieche.

Se si accede alla interpretazione proposta,  la novella consentirebbe di proteggere non solo i testimoni "speciali", presuntivamente vulnerabili, indicati nel comma 1 bis dell'art. 392 c.p.p., ma anche quelli "ordinari",  ma  vulnerabili in concreto, se  ammessi al contraddittorio incidentale ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 392 comma 1 c.p.p.

Così, ad esempio, un testimone anziano e malato (ammesso ai sensi dell'art. 392 comma 1 lett a) c.p.p.), se riconosciuto vulnerabile, potrà essere ascoltato in ambiente protetto; analoga protezione potrà essere riservata ai testi vulnerabili esposti a possibili subornazioni (ed ammessi al contraddittorio incidentale ai sensi della lett. b) dell'art. 392 c.p.p.): si pensi, solo per fare un esempio agli offesi di estorsioni consumate in ambiente mafioso.

 

4. L'innovazione, nella misura in cui la si ritenga (come si sostiene) finalizzata alla valorizzazione esplicita della vulnerabilità individuale ed aspecifica, si rivolge comunque al solo testimone maggiorenne.

E' vero che i testimoni minorenni "vulnerabili aspecifici" (ovvero dichiaranti in relazione a reati non inclusi nell'elenco dell'art. 398 comma 5 bis c.p.p). trovano comunque protezione attraverso l'assorbimento della disciplina dibattimentale (consentito dall'art. 401 comma 5 c.p.p.)[3]: tuttavia una esplicita estensione della tutela avrebbe contribuito alla chiarezza (e coerenza) del sistema.

Il vero tema, irrisolto, è invece quello dell'accesso al contraddittorio incidentale dei vulnerabili aspecifici (maggiorenni o minorenni che siano) esclusivamente sulla base del riconoscimento dello stato di debolezza.

Sul punto deve riconoscersi che l'estensione dell'accesso ai minorenni di reati non inclusi è un approdo sufficientemente metabolizzato dalla giurisprudenza successiva alla celebre pronuncia Pupino (come si ricava con chiarezza dalla legittimazione del ricorso al contraddittorio anticipato, di un minore testimone di omicidio: Cass., sez. VI, 11 marzo 2008, n. 23707, in C.E.D Cass. n. 240321).

Nel caso dei minore la natura intuitiva della vulnerabilità ha favorito lo sviluppo di interpretazioni estensive che, invece, faticano a legittimarsi nel caso in cui il vulnerabile aspecifico sia maggiorenne. Lo scoglio in questo caso è rappresentato non solo dalla difficoltà di accertare la vulnerabilità, ma anche dalla comprensibile ritrosia ad assegnare a tale sfuggente attributo il "potere" di incidere sul principio di oralità, declinazione significativa (se pur rinunciabile) del diritto di difesa.

 

5. La norma di nuova introduzione, per quanto illuminata, rischia tuttavia di non essere efficace se non si procede alla revisione sistematica della disciplina che conforma lo statuto processuale della testimonianza del vulnerabile.

Il "sistema" presenta ad oggi evidente asincronie e conduce a risultati paradossali.

Se si assume che il contraddittorio incidentale ha non solo una funzione di salvaguardia della prova "precaria", ma anche una funzione di tutela del dichiarante debole, emerge con chiarezza la inadeguatezza dell'art. 392 comma 1 bis c.p.p. che riserva l'incidente "speciale" solo ai testimoni di alcuni procedimenti (quelli relativi ai reati indicati nel relativo elenco).

Ammessa la ratio di tutela del dichiarante del contraddittorio anticipato, e disancorata la valutazione sulla condizione di vulnerabilità dal collegamento con specifici reati, dovrebbe invece ammettersi il contraddittorio anticipato per tutti i dichiaranti vulnerabili e non solo per alcuni di essi.

Ancora: il sistema di tutela del dichiarante debole che si intravede nel codice (con sufficiente se non definitiva chiarezza) si fonda sul riconoscimento della necessità di contrarre il numero delle dichiarazioni del teste vulnerabile, anticipando il contraddittorio al fine di concludere lo "sforzo" dichiarativo in una fase precoce del percorso procedimentale, in modo da evitare traumatiche ripetizioni (fonte riconosciuta di vittimizzazione secondaria o da processo).

Se così è, emerge con chiarezza la assoluta inadeguatezza della norma che a quel sistema dovrebbe garantire l'efficacia: ovvero l'art. 190 comma 1 bis c.p.p.

Tale articolo svolge la essenziale funzione di "argine normativo" alla ripetizione della testimonianza (già) assunta in sede incidentale, e dunque garantisce l'efficacia della protezione impedendo defatiganti ripetizioni. Sorprendentemente però la norma consente di non ripetere l'esame solo nel caso il cui il dichiarante vulnerabile sia anche "offeso" di alcuni reati e sia anche minore di anni sedici. L'elenco di reati indicato dall'art. 190 comma 1 bis c.p.p non coincide, peraltro, con quello previsto dall'art. 392 comma 1 bis c.p.p. (non sono indicati tra gli altri i reati di maltrattamenti ed atti persecutori).

L'effetto della rilevata (abnorme) asistematicità è che l'effettuazione di una audizione anticipata e protetta non impedisce, in una grande quantità di casi, il rinnovamento della audizione in sede dibattimentale. Il che, di fatto, vanifica la funzione tutelante dell'incidente probatorio "speciale"e rischia di produrre il paradossale effetto di moltiplicare le audizioni dei vulnerabili, piuttosto che ridurle.

Infine: la estensione della possibilità di accedere alla protezione per tutti i testimoni in condizioni di vulnerabilità, nella misura in cui risulta oggi limitata al contraddittorio che si svolge in incidente probatorio, produce una vistosa asimmetria rispetto alla fase dibattimentale.

L'art. 498 comma 4 quater c.p.p. prevede infatti la possibilità di ricorrere alla audizione protetta in dibattimento solo per gli offesi maggiorenni dei reati indicati dal comma 4 ter, laddove il vulnerabile non offeso (o offeso da "altri" reati rispetto a quelli codificati) sembrerebbe non trovare tutela. Alla "liberalizzazione" del ricorso alle modalità protette in incidente probatorio non è seguita cioè, la parallela (doverosa) estensione della protezione alla fase dibattimentale.

Il sistema, anche con riguardo a tale ultimo profilo, si rivela asincronico ed irrazionale.

Per evidenziare meglio i nodi critici rilevati, si pensi al caso di un teste oculare maggiorenne di un cruento omicidio di mafia: il reato di omicidio non rientra tra quelli per cui è possibile l'accesso al contraddittorio anticipato speciale previsto dal comma 1 bis dell'art. 392 c.p.p.; il teste potrebbe essere tuttavia vulnerabile a causa del trauma indotto dalla visione dell'evento che potrebbe avere prodotto un disordine psichico documentabile; in questo caso il contraddittorio incidentale non potrebbe essere attivato neanche facendo ricorso alla interpretazione conforme al diritto UE, in quanto il teste non è vittima e dunque non rientra tra i dichiaranti interessanti dall'intervento della normativa dell'Unione[4][3]. Lo stesso testimone potrebbe tuttavia essere oggetto di minacce volte ad evitare la testimonianza; se il pubblico ministero fornisse elementi sufficienti a dimostrare il tentativo di subornazione, il teste potrebbe essere sentito con l'incidente probatorio "ordinario" ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 392 c.p.p.; in tal caso la sua condizione di vulnerabilità potrebbe essere (oggi) finalmente valorizzata ai sensi del nuovo comma 5 ter.

Lo sforzo di tutela potrebbe rivelarsi tuttavia inefficace: il reato di omicidio non rientra tra quelli indicati dall'art. 190 comma 1 bis c.p.p. ed il teste è maggiorenne; l'esame potrà quindi essere ripetuto in dibattimento ed il testimone, visto che l'omicidio non è compreso (neanche) tra i reati per i quali il comma 4 quater dell'art. 498 c.p.p. consente le modalità protette dovrà essere sentito con modalità "ordinarie".

 

6. Le modalità protette (che di regola si traducono nella scelta di agire il contraddittorio attraverso la mediazione del giudice e nell'utilizzo del vetro specchio che garantisce la distanza tra il teste e l'indagato) producono un affievolimento dei diritti della difesa, che si giustifica al fine di garantire un'efficace tutela dei diritti del dichiarante vulnerabile.

Lo svolgimento del contraddittorio nella dimensione attenuata è stato ritenuto idoneo dalla Corte di Strasburgo a garantire il diritto di difesa indicato nell'art. 6 della Convenzione EDU (e "costituzionalizzato" dall'art. 111 della nostra Carta)[5][4]. Tuttavia, l'attenuazione deve trovare giustificazione nell'esistenza di una condizione di vulnerabilità del dichiarante, che dovrebbe essere accertata in modo verificabile e procedimentalizzato, al fine di scongiurare manipolazioni del contraddittorio su base intuitiva.

Il nuovo comma 5 ter dell'art. 398 c.p.p. non offre, in proposito, indicazioni rassicuranti, in quanto si limita ad indicare come unico dato indicatore della vulnerabilità il reato per cui si procede e non suggerisce nulla circa la procedura da seguire per la verifica della esistenza della condizione di debolezza del dichiarante.

L'art. 22 della direttiva 2012/29/UE (che, si badi, concerne le sole vittime, e non tutti i dichiaranti), malgrado si configuri come una norma "di indirizzo", già fornisce maggiori indicazioni in relazione ai parametri che devono guidare l'indagine circa la condizione di vulnerabilità. Si indicano infatti come criteri-guida non solo "tipo, natura e circostanze del reato", ma anche le "caratteristiche personali della vittima" (viene espressamente richiamata la condizione di disabilità), l'"entità del danno subito", la "dipendenza o relazione con l'autore del reato". La direttiva indica inoltre alcuni reati ritenuti presuntivamente indizianti la vulnerabilità come i reati di tratta, terrorismo, reati fondati sull'odio, sulla violenza di genere, sulla violenza nelle relazioni strette, sullo sfruttamento sessuale.

Si precisa inoltre, quanto alla procedura di valutazione, che la analisi della condizione di vulnerabilità deve essere effettuata con la stretta partecipazione della vittima, "tenendo conto dei suoi desideri, compresa la volontà di non avvalersi delle misure di protezione"[6][5].

In sintesi: ammesso che il diritto di difesa nella sua declinazione di confronto "diretto" dell'accusato con il teste possa patire delle legittime attenuazioni a causa del bilanciamento con i diritti del teste in condizioni di vulnerabilità, la contrazione di tale diritto dalla dimensione ordinaria a quella attenuata deve essere giustificata dal riconoscimento dell'esistenza di una condizione di debolezza, frutto di percorsi valutativi verificabili ed evincibili dalla motivazione del provvedimento con cui si attesta la vulnerabilità "aspecifica", ovvero non riconducibile al collegamento con uno dei reati indicati dal comma 1 bis dell'art. 392 c.p.p.

Escluso l'automatismo nascente dal collegamento dello stato di vulnerabilità con alcuni reati, presuntivamente traumatizzanti, ed ammessa la possibilità di una valutazione individualizzata, diventa centrale il provvedimento che accerta la condizione di debolezza, la cui motivazione dovrà dare conto del percorso logico che ha sorretto il riconoscimento (piuttosto che la negazione) dello stato da cui dipende l'effettivo dimensionamento del diritto di difesa.

 

7. L'intervento sulla disciplina dell'incidente probatorio del dichiarante vulnerabile segna un atteso passo in avanti verso la ristrutturazione del sistema processuale di raccolta della prova dichiarativa informato dalla valorizzazione delle condizioni personali del testimone, che dovrebbe condurre (nel suo futuro sviluppo) ad una più incisiva valorizzazione processuale del collegamento tra dichiarante e fatto.

Altro è, infatti, ascoltare un teste debole perché traumatizzato direttamente dal fatto-reato per cui si procede, o perché intrinsecamente vulnerabile (anziano, minore, disabile, infermo); altro è ascoltare un teste "indifferente" (teste oculare di un avvenimento a basso impatto emotivo); altro, ancora, è ascoltare un dichiarante coinvolto a vario titolo nel fatto (testimone assistito, imputato di reato connesso o collegato, coimputato).

Nella valorizzazione del rapporto tra evento  e testimonianza l'introduzione nell'art. 398 c.p.p. del comma 5 ter configura un approdo addirittura più avanzato di quello raggiunto dalla normativa sovranazionale (che ha limitato la rilevanza della condizione di vulnerabilità alla testimonianza della sola vittima), e pone le basi per la riscrittura dello statuto della prova dichiarativa in relazione alla "condizione del dichiarante".

Il che consentirebbe  di valorizzare la (nuova, ma pervasiva) consapevolezza che l'evento-testimonianza è un fatto umano complesso, la cui concreta manifestazione dipende da molti fattori: relazione tra intervistato ed intervistatore, distanza temporale tra dichiarazione ed evento, rielaborazione individuale del fatto e, non da ultimo condizione di vulnerabilità del dichiarante.

In questa prospettiva, lo statuto processuale della prova dichiarativa del testimone vulnerabile necessiterebbe di una rivisitazione sistematica capace di valorizzare adeguatamente la funzione tutelante dell'anticipazione del contraddittorio nella sua dimensione "attenuata" ogni volta che sia accertata, in modo verificabile (ne va del diritto di difesa), la condizione di vulnerabilità.

 


[1] L'art. 22 della direttiva 2012/29/UE prevede che "gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale, conformemente alle procedure nazionali, per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale, come previsto a norma degli articoli 23 e 24, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. 2. La valutazione individuale tiene conto, in particolare, degli elementi seguenti: a) le caratteristiche personali della vittima; b) il tipo o la natura del reato; e c) le circostanze del reato. 3. Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato. In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità".

[2] Secondo il comma 4 dell'art. 22 "Ai fini della presente direttiva si presume che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura debbano avvalersi delle misure speciali di cui agli articoli 23 e 24, i minori vittime di reato sono oggetto di una valutazione individuale come previsto nel paragrafo 1 del presente articolo".

[3] Dove, sulla base della valorizzazione della "vulnerabilità presunta" del minore, si prevede l'audizione "mediata" indipendentemente dal reato per cui si procede, (art. 468, commi 4 c.p.p);e, su richiesta di parte, si possono attivare ulteriori presidi di tutela (art. 468, commi 4 bis c.p.p.)  Vale la pena di segnalare  che, nell'ambito della disciplina dibattimentale, il comma 4-ter dell'art. 398 c.p.p. introduce, una disciplina restrittiva rispetto a quella "generale" indicata dal comma 4-bis, in quanto condiziona il ricorso al vetro specchio alla richiesta di parte ed al fatto che l'escusso sia vittima dei reati specificamente indicati.

[4] Nel caso del testimone-vittima di reati fuori-elenco la possibilità della estensione trova il conforto della Cassazione: v. Cass., sez. 6, 11.marzo 2008, n. 23707, in C.E.D Cass. n. 240321.

[5] La compatibilità con il sistema convenzionale dell'incidente probatorio è stata analizzata dai giudici di Strasburgo nella decisione nel caso Accardi v. Italia del 20.1.2005; sui diritti dei testimoni ad essere protetti dal processo, tra le altre v. Doorson v. Netherlands, Corte Edu, Grande camera, 26.3.1996.

[6] La complessità dell'analisi della condizione del teste (vittima, in questo caso) trova ulteriore conferma anche nelle linee guida per l'attuazione della direttiva 2012/29/UE emanate nel dicembre 2013 dalla Commissione europea che declinano in modo ancora più specifico i profili sostanziali e procedurali dell'esame sulla vulnerabilità.