ISSN 2039-1676


20 marzo 2014 |

L'attuazione italiana della direttiva 2011/36/UE: una nuova mini-riforma dei delitti di riduzione in schiavitù e di tratta di persone

D. lgs. 4 marzo 2014, n. 24

Per consultare il testo del decreto legislativo, clicca qui.

Per consultare il testo della direttiva 2011/36/UE, clicca qui.

 

1. Il 13 marzo scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il d. lgs. 4 marzo 2014, n. 24, intitolato "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI". Si tratta di una riforma che ha la finalità di rafforzare la protezione assicurata dal nostro ordinamento alle persone vulnerabili, quali "i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subìto torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere" (art. 1). Essa, tra le altre cose, introduce significative modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

 

2. In particolare, l'art. 2 del decreto, sostituisce in questi termini l'art. 600 c.p. ("Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"):

"1) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2) La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona".

La novella, dando attuazione all'art. 2 della direttiva europea 2011/36/UE, introduce così nella norma incriminatrice il riferimento alla costrizione "al compimento di attività illecite" che comportino lo sfruttamento del soggetto debole, nonché quello alla costrizione "a sottoporsi al prelievo di organi" e quello alla situazione di "vulnerabilità". Quest'ultima è definita dall'art. 2, par. 3 della direttiva europea come "una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima".

 

3. L'art. 2 del decreto, inoltre, sostituisce in questi termini l'art. 601 c.p. ("Tratta di persone"):

"1) È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

2) Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età".

La nuova norma, oltre a modificare la struttura della fattispecie ed a specificare le modalità attraverso le quali può essere posta in essere la tratta di persone, abroga la circostanza aggravante ad effetto speciale che, secondo la vecchia formulazione della norma, si applicava "se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minori degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

 

4. L'art. 3 del decreto introduce poi nell'art. 398 c.p.p. ("Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio") il seguente comma 5-ter:

"Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede".

In questo modo, il legislatore ha esteso la possibilità di procedere all'incidente probatorio con le particolari modalità protette previste dal comma 5-bis per i minorenni, anche nel caso in cui siano coinvolti nel procedimento soggetti maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità.

 

5. Il decreto si preoccupa, infine, di predisporre una serie di misure volte a tutelare le vittime di tratta (anche mediante la predisposizione di un apposito indennizzo) e a prevenire, attraverso interventi di natura amministrativa, il fenomeno criminale.