ISSN 2039-1676


25 luglio 2011 |

Prosegue l'azione dell'Unione europea nella lotta alla tratta di esseri umani

Prima lettura della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011

 
Prima direttiva penale dell’Unione europea, adottata sulla base del nuovo contesto normativo definito dal Trattato di Lisbona (e in particolare sulla base dell’art. 83, par. 1 TFUE), la Direttiva 2011/36/UE è l’ultimo di una serie di strumenti introdotti a livello europeo con l’obiettivo di realizzare una più rigorosa prevenzione e repressione della tratta di esseri umani ed assicurare al contempo una più efficace protezione dei diritti delle vittime. In particolare, essa va a sostituire la decisione-quadro 2002/629/GAI del 19 luglio 2002 che pure aveva rappresentato un notevole passo in avanti nella lotta alla tratta, ampliando il raggio d’azione dell’Unione europea con riguardo a forme di sfruttamento non espressamente previste nella precedente azione comune 97/154 GAI del 24 febbraio 1997 prevalentemente incentrata sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale di donne e bambini, allineando così l’ordinamento europeo agli standard internazionali del Protocollo allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000.
 
Tra le principali novità introdotte dalla direttiva (il cui termine di attuazione scade il 6 aprile 2013) si segnalano:
- l’adozione di un approccio globale, non più circoscritto alla lotta contro la criminalità organizzata, di cui la tratta costituisce ambito operativo privilegiato, ma teso a ricomprendere anche una maggiore protezione dei diritti delle vittime, come richiesto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa del 16 maggio 2005; approccio che, se esplicitato già dal titolo della direttiva, si manifesta in particolare attraverso la definizione della nozione di “posizione di vulnerabilità” (art. 2 comma 2) e l’esplicita non criminalizzazione delle vittime di tratta per eventuali reati derivanti dall’essere state oggetto di tratta (art. 8), oltre che mediante i considerando da 14 a 25 e gli artt. da 11 a 17 sull’assistenza e il sostegno alle vittime, che prefigurano un livello di tutela ulteriore rispetto a quello assicurato nell’ordinamento italiano per le vittime di tratta dagli artt. 18 d.lgs. n. 286/1998 e 13 l. n. 228/2003;
 
- l’ampliamento della nozione di tratta, essendo compresi nella finalità di sfruttamento, che accomuna le diverse modalità della condotta delineate all’art. 2 par. 1, anche l’accattonaggio e il prelievo di organi (non previsti nella decisione-quadro e considerati invece dalla l. 228/2003, ove il prelievo di organi costituisce tra l’altro un’aggravante), oltre che in generale lo sfruttamento di attività illecite, formula ampia che consente di includere lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l’altro, atti di borseggio, taccheggio, traffico di stupefacenti e ogni altra attività analoga che sia oggetto di sanzioni e che implichi un profitto economico (come precisato nel considerando n. 11 della direttiva);
 
- l’inasprimento del trattamento sanzionatorio, attraverso la previsione di una soglia minima di almeno cinque anni di reclusione (la l. 228/2003 supera tale soglia, prevedendo la reclusione da otto a venti anni), per le ipotesi base, laddove la decisione-quadro si limitava a richiedere l’adozione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive; e di almeno dieci anni di reclusione, anziché otto anni come richiesto dalla decisione-quadro, per le ipotesi aggravate (anche stavolta il trattamento sanzionatorio previsto dalla l. 228/2003 è più severo, essendo previsto l’utilizzo delle circostanze aggravanti ad effetto speciale), tra le quali la direttiva inserisce il caso in cui il fatto sia stato commesso da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni (ipotesi assente nella decisione-quadro e nella legge italiana);
 
- l’introduzione della possibilità di far ricorso al sequestro e alla confisca degli strumenti e dei proventi della tratta e dei reati a essa connessi (in senso analogo a quanto disposto dall’art. 600- septies c.p., che prevede anche la confisca per equivalente).