ISSN 2039-1676


08 novembre 2011 |

La 'saga' della giurisprudenza europea sulla tutela della vittima nel procedimento penale continua con la sentenza Guye

Nota a Corte di Giustizia UE, IV Sezione,15 settembre 2011, cause riunite C 483/09 Magatte Gueye e C 1/10 Valentà­n Salmerà³n Sà¡nchez (Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Tarragona)

Il 15 settembre 2011, a distanza di circa tre mesi dalle conclusioni dell'Avvocato Generale Juliane Kokott, che sono state pubblicate a suo tempo, con relativo commento, su questa Rivista, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha scritto un nuovo capitolo sulla tutela delle vittima nel procedimento penale.
 
La Corte è chiamata a dare risposta ad una serie di quesiti. In primis, che valore hanno, dal punto di vista dell’applicazione e della commisurazione della pena, le dichiarazioni rese dalla vittima che ha volontariamente ripreso un rapporto con l’autore del reato intrafamiliare, nell’ambito del processo penale avviato a carico di quest’ultimo a seguito della violazione della misura di allontanamento? Inoltre, è conforme alla decisione quadro 2001/220/GAI sulla tutela della vittima nel procedimento penale una normativa nazionale che imponga obbligatoriamente, a prescindere dalla volontà della persona offesa, l’applicazione di una misura di allontanamento di durata minima, a titolo di pena accessoria, nei confronti del soggetto condannato per un reato di maltrattamenti?
 
Rinviando alla precedente annotazione gli opportuni approfondimenti sul fatto e sulle singole questioni pregiudiziali sollevate dal giudice a quo, focalizzeremo l'attenzione sui principali passaggi che la Corte ha seguito nella soluzione di tali quesiti.
 
In via preliminare, i giudici europei hanno evidenziato che la decisione quadro 2001/220/GAI, nel dettare norme minime sulla tutela delle vittime al fine di offrire alle stesse un elevato livello di protezione (§ 52), non «contiene nessuna disposizione relativa alle forme ed all'entità delle pene che gli Stati membri devono prevedere nei rispettivi ordinamenti ai fini della repressione degli illeciti penali» (§ 50), ma elenca una serie di diritti, di natura «principalmente» procedurale, di cui le vittime devono poter beneficiare nell'ambito del procedimento penale (§ 54).
 
Tra i diritti di natura procedurale riconosciuti in capo alla vittima va incluso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della decisione quadro, quello di poter essere sentita nel procedimento penale (§ 48) e di fornire elementi probatori (§ 57). Gli Stati, pur avendo un ampio potere discrezionale nel conseguire tali ultime due finalità, devono, in ogni caso, assicurare alla vittima tali guarentigie (§ 58).
 
Tuttavia, pur potendo fornire elementi probatori al giudice, la vittima non ha «alcun diritto quanto alla scelta delle forme delle pene da infliggere agli autori dei fatti in base alle norme del diritto penale né quanto all’entità delle pene medesime» (§ 60). D'altra parte, come ha sottolineato la Corte, la tutela penale statuale contro gli atti di violenza domestica è volta a proteggere non solo gli interessi della vittima, bensì parimenti altri interessi generali (§ 61).
 
Secondo i giudici europei, inoltre, l'art. 8 della decisione quadro 2001/220/GAI, laddove dispone che gli Stati devono garantire un livello adeguato di protezione alle vittime di reati, non implica alcun obbligo a carico degli stessi di prevedere disposizioni di diritto nazionale penale che consentano alla vittima di influire sulle pene che il giudice nazionale possa infliggere all’autore del reato (§ 65).
 
Nel consegue che la normativa europea relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale non osta a che una sanzione di allontanamento obbligatoria di durata minima, prevista dall’ordinamento penale di uno Stato membro a titolo di pena accessoria, venga disposta nei confronti degli autori di violenze commesse nell’ambito familiare, anche quando le relative vittime contestino l’applicazione della sanzione stessa.
 
Un'ultima questione, relativa all'obbligo di ricorso alla mediazione per i reati intrafamiliari, è stata esaminata dalla Corte.
 
A tal riguardo, i giudici europei hanno evidenziato che che l'art. 10, n. 1, della decisione prevede che gli Stati possano promuovere la mediazione per i reati che essi ritengono «idonei». Ciò significa che la scelta degli illeciti penali per i quali è possibile la mediazione rientra nella valutazione degli Stati membri stessi. Dunque, tale disposizione consente agli Stati membri di escludere il ricorso alla mediazione per tutti i reati commessi nell’ambito familiare, purché tale scelta sia sorretta da «criteri oggettivi» (§ 75), così come è stato ritenuto, nella specie, in relazione all’art. 87 ter, n. 5, della Ley Orgànica 6/1985.
 
Concluso questo capitolo, la "saga" della giurisprudenza europea sulla tutela della vittima nel procedimento penale è destinata a continuare con una nuova ed interessante questione pregiudiziale sollevata da un giudice italiano dinanzi alla Corte di Giustizia.

Infatti, va rammentato che il Tribunale di Firenze (g.i.p. Monti), in data 9 febbraio 2011, ha rimesso alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale di interpretazione, che tra le altre cose può leggersi su questa Rivista, con la quale è stato chiesto «se la normativa italiana in tema di responsabilità amministrativa degli enti/persone giuridiche di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni, nel non prevedere ‘espressamente’ la possibilità che gli stessi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale, sia conforme alle norme comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo penale».