ISSN 2039-1676


13 giugno 2011 |

Tutela della vittima nel procedimento penale: il discrimen tra garanzie sostanziali e procedurali quale limite all'intervento della Corte di Giustizia?

Nota alle conclusioni dell'Avv. Generale Juliane Kokott in data 12.05.2011 nelle cause riunite C 483/09 Magatte Gueye e C 1/10 Valentà­n Salmerà³n Sà¡nchez (Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Tarragona)

SOMMARIO:
 
 
 
1. Un ulteriore capitolo giurisprudenziale europeo sulla tutela della vittima nel processo penale.
 
E’ conforme alla decisione quadro 2001/220/GAI sulla tutela della vittima nel procedimento penale una normativa nazionale che imponga obbligatoriamente, a prescindere dalla volontà della persona offesa, l’applicazione di una misura di allontanamento nei confronti del soggetto condannato per un reato di maltrattamenti? Che valore hanno, dal punto di vista dell’applicazione e della commisurazione della pena, le dichiarazioni rese dalla vittima che ha volontariamente ripreso un rapporto con l’autore del reato intrafamiliare, nell’ambito del processo penale avviato a carico di quest’ultimo a seguito della violazione della misura di allontanamento? Inoltre, la summenzionata decisione quadro impone agli Stati membri di prevedere una procedura di mediazione nel caso di reati intrafamiliari?
 
Queste ed altre questioni, che sono state esaminate nelle conclusioni in commento, aprono un ulteriore capitolo giurisprudenziale europeo sulla tutela della vittima nel processo penale dopo le decisioni Pupino del 16 giugno 2005, Katz del 9 ottobre 2008 ed Eredics del 21 ottobre 2010, sulle quali, tra l’altro, ci si soffermerà sommariamente in questa prima parte, al fine di offrire una panoramica generale del tema.
 
Com’è noto, con la storica sentenza Pupino, la Corte di Giustizia, oltre ad essere intervenuta per la prima volta, in via pregiudiziale, sull’interpretazione di una decisione quadro, ha stabilito che in capo alle autorità nazionali sussiste, nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali dello Stato membro interessato, un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale a tali atti normativi del terzo pilastro. Sotto il profilo istituzionale ed ordinamentale, questa decisione ha dunque assottigliato, ancor prima della completa soppressione della struttura a pilastri prevista nel Trattato di Lisbona, le differenze con la prima “colonna” del “tempio” europeo. Con particolare riferimento, poi, alla decisione quadro sulla tutela della vittima, la Corte è pervenuta a sostenere, in riferimento al caso posto alla sua attenzione, che «gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che (…) sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire (…) un livello di tutela adeguato (…)» (§ 61).
 
Nel successivo capitolo, scritto con la sentenza Katz, è stato, invece, stabilito che «gli artt. 2 e 3 della decisione quadro (…),relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che non obbligano un giudice nazionale ad ammettere l'audizione della vittima di un reato come testimone nell'ambito di un procedimento di accusa privata sussidiaria (…). Ove priva di tale possibilità, la vittima deve però poter essere ammessa a rendere una deposizione che possa essere presa in considerazione come elemento di prova» (§ 50).
 
Infine, con la sentenza Eredicsla Corte è intervenuta sull’applicabilità della disciplina della mediazione ad una persona giuridica vittima di un reato. Al riguardo, nella decisione è stato statuito che ai fini della promozione della mediazione nei procedimenti penali prevista al citato art. 10, n. 1, la nozione di "vittima" non include le persone giuridiche. Inoltre, l'art. 10 della decisione quadro 2001/220 deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati membri a consentire il ricorso alla mediazione per tutti i reati il cui elemento oggettivo, come definito dalla normativa nazionale, corrisponda in sostanza a quello dei reati per i quali la mediazione è espressamente prevista da tale normativa.
 
Dopo una generica illustrazione del quadro giurisprudenziale europeo, il terreno è fecondo per poter avviare un’analisi approfondita delle soluzioni prospettate nelle conclusioni in commento che, al pari di quelle già ricordate, rilevano, oltre che sotto il profilo processuale, anche per gli specifici sviluppi sostanzialpenalistici. Senza anticipare, tuttavia, quanto a breve verrà posto sul tappeto, pare opportuno muovere i primi passi da una breve cronistoria dei fatti di causa.
 
 
2. Una breve cronistoria dei fatti.
 
Il Tribunale penale di Barcellona condannava il Sig. Magatte Gueye per aver commesso il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna e, nel contempo, sulla base all’art. 57, n. 2, in combinato disposto con l’art. 48, n. 2 c.p. spagnolo, disponeva la misura dell’allontanamento consistente nel divieto per l’autore del reato di avvicinarsi alla vittima oppure di comunicare con lei. Per incidens, giova rammentare che quest’ultima misura coercitiva è una pena accessoria applicata obbligatoriamente dai giudici nei limiti edittali stabiliti dal codice penale, che variano in ragione della pena principale inflitta (da uno a cinque anni oppure da sei mesi a cinque anni), tenendo conto, in concreto, delle circostanze del caso di specie. Dopo la prima condanna, l’autore del reato riprendeva la convivenza con la vittima per desiderio di quest’ultima e, per aver violato la misura di allontanamento, veniva condannato stavolta ai sensi dell’art. 468, n. 2, c.p. spagnolo, dal Tribunale penale di Tarragona. Contro la decisione veniva proposto appello alla quarta sezione della Audiencia Provincial de Tarragona, ove era in corso un ulteriore procedimento a carico del sig. Valentín Salmerón Sánchez, condannato in primo grado per aver commesso un’analoga violazione di una misura di allontanamento. In entrambi i casi, infatti, gli imputati, nonostante la misura di allontanamento, erano tornati a convivere con le vittime già pochi giorni dopo la condanna.
 
Nel corso dell’audizione da parte del giudice del rinvio, ciascuna vittima dichiarava di aver ripreso volontariamente la relazione con il proprio compagno, autore dell’illecito penale, senza esservi stata costretta né indotta da necessità economiche. Il giudice a quo non ritenendo adeguato che la normativa spagnola imponesse l’adozione di un obbligo di allontanamento di almeno sei mesi, anche in casi di reati lievi, senza prendere in considerazione la volontà delle vittime, sollevava cinque questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia.
 
 
3. Le questioni pregiudiziali.
 
L’Audiencia Provincial ha innanzitutto chiesto al giudice lussemburghese se il diritto della vittima di essere sentita, menzionato all'ottavo 'considerando' della citata decisione quadro 2001/220/GAI, debba essere interpretato come un obbligo positivo per le autorità nazionali di garantire alla vittima di esprimere le proprie valutazioni, riflessioni ed opinioni in merito agli effetti che potrebbero derivare sulla sua vita personale dall'irrogazione di pene nei confronti dell'autore di un reato di maltrattamento con cui intrattiene una relazione familiare o uno stretto legame affettivo. Inoltre, ha domandato se l'art. 2 della citata decisione quadro debba essere interpretato nel senso che l'obbligo per gli Stati di riconoscere i diritti e gli interessi giuridicamente protetti della vittima impone di tenere conto del parere di quest’ultima, quando le conseguenze penali del procedimento potrebbero compromettere gravemente e direttamente l'esercizio del suo diritto al libero sviluppo della personalità e della vita privata e familiare. E’ stato ancora chiesto alla Corte se il summenzionato art. 2 debba essere interpretato nel senso che le autorità nazionali devono prendere in considerazione la libera volontà della vittima qualora essa si opponga all'imposizione o al mantenimento di una misura di allontanamento, oppure se detta misura debba invece essere adottata in ogni caso, tenuto conto della specifica tipologia dei reati in questione.
 
L’Audiencia Provincial de Tarragona ha, poi, chiesto se l'art. 8 della decisione quadro 2001/220/GAI, laddove dispone che gli Stati garantiscono un livello adeguato di protezione alle vittime di reati, debba essere interpretato nel senso che esso consente l'imposizione generalizzata e tassativa di provvedimenti di allontanamento o del divieto di comunicazione a titolo di pene accessorie in tutte le fattispecie di reati intrafamiliari, in ragione della specifica tipologia di tali reati, oppure se la menzionata disposizione imponga invece di procedere caso per caso ad una ponderazione che consenta di individuare il livello adeguato di tutela, tenuto conto dei vari interessi in gioco. E’ stata infine posta la questione se l'art. 10 della decisione quadro 2001/220/GAI debba essere interpretato nel senso che esso consente l'esclusione generalizzata della mediazione nei procedimenti penali relativi a reati intrafamiliari in ragione della specifica tipologia di tali reati, o se invece si debba consentire la mediazione anche in questo tipo di procedimenti, procedendo caso per caso alla ponderazione dei vari interessi in gioco.
 
 
4. L’incidenza delle dichiarazioni della vittima sulla commisurazione della pena.
 
Dopo aver ritenuto ricevibili le questioni ed aver anticipato preliminarmente alcune soluzioni, l’Avvocato Generale si è soffermato innanzitutto ad analizzare le prime due questioni. Al riguardo, nelle conclusioni, una volta evidenziato che, in base all’art. 3 della decisione quadro 2001/220/GAI, la vittima ha il diritto ad essere ascoltata e di fornire elementi di prova nell’ambito del processo penale, ha affermato che «agli Stati membri spetta un ampio potere discrezionale quanto alle modalità di attuazione di detto obbligo» non dovendo garantire un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento (§ 46).
 
Il diritto della vittima ad essere ascoltata in giudizio comprende, in particolare, oltre «[al]la possibilità di descrivere lo svolgimento dei fatti, anche il diritto di esprimere le proprie valutazioni e aspettative personali relative al procedimento. In ogni caso, nell’ipotesi in cui la vittima intrattenga una stretta relazione personale con l’autore del reato e dunque l’imposizione di una pena abbia un effetto indiretto nella vita privata e familiare della stessa vittima, nell’obbligo di essere sentita risulta compresa anche l’opinione della vittima in merito alla pena da irrogare» (§ 47). In particolare, «deve sussistere la possibilità che il parere della vittima incida nella commisurazione della pena» (§ 48). Detto ciò, tuttavia, «il giudice competente non è vincolato alla valutazione della vittima» (§ 49) e «la possibilità, prevista dall’art. 3 della decisione quadro, di prendere in considerazione l’opinione [di quest’ultima] deve inquadrarsi solo all’interno della pena edittale prevista dalla normativa nazionale» (§ 50).
 
 
 
5. Una questione per le Corti Costituzionali e la Corte europea dei diritti dell’uomo.
 

In ordine alla terza e quarta questione pregiudiziale, l'Avvocato generale ha prima di tutto osservato che il diritto della vittima ad essere sentito ai sensi dell’art. 3 della decisione quadro non può essere esteso al punto da incidere sul limite edittale minimo previsto nella normativa nazionaledal momento che tale disposizione, come tutte le ulteriori norme contenute nell’atto normativo dell’Unione, non estende la tutela della persona offesa anche ai profili sostanziali. Infatti, anche il successivo «art. 8 si trova (…) in relazione con i diritti della vittima nel procedimento e non ha ad oggetto, in maniera esaustiva, tutti gli interessi possibili della vittima» (§ 64). Ne consegue pertanto che anche quest’ultima disposizione non osta ad una misura di allontanamento obbligatoria. Inoltre, «il rinvio generale, contenuto nell’art. 2, al rispetto e al riconoscimento della vittima non è tale da determinare un obbligo a carico degli Stati membri di realizzare gli interessi delle vittime in tutto il diritto penale, anche quello sostanziale, ma si limita, piuttosto, all’ambito del diritto penale processuale» (§ 67). Le norme successive dell’art. 2 specificano, infatti, la posizione delle vittime nel processo penale riguardando l’«audizione e produzione di prove», il diritto «di ottenere informazioni», «garanzie in materia di comunicazioni» e «spese sostenute dalla vittima in relazione al procedimento penale».

In nessun luogo della decisione quadro si rinvengono esplicitamente, per contro, aspetti di protezione delle vittime inerenti al diritto penale sostanziale. «Anche dalla definizione di vittima contenuta nell’art. 1 si può ricavare che la decisione quadro non è diretta a incidere sul diritto penale sostanziale, che viene però assunto come fondamento per la definizione dei diritti processuali della vittima. Quest’ultima è, infatti, solo la persona che ha subito un pregiudizio causato da un atto consistente nella violazione del diritto penale di uno Stato membro» (§ 69). Un risultato contrario non consegue neanche dalla definizione della nozione di «procedimento», del pari contenuta nell’art. 1, come utilizzata anche nell’art. 2, n. 1.

In conclusione, «la decisione quadro ha ad oggetto soltanto la posizione della vittima nel procedimento penale – anche inteso in senso lato. Essa non fissa alcun principio di diritto penale sostanziale, in particolare in riferimento al tipo e alla misura delle pene» (§ 39). Premesso ciò, «la questione dell’adeguatezza di una misura di allontanamento obbligatoria, come previsto dall’ordinamento penale spagnolo, non rientra (…) nel suo ambito di applicazione ratione materiae» (§ 39).
 
E, dunque, a chi spetta pronunciarsi sul punto? A tal riguardo, l’Avvocato Generale, dopo aver rilevato che «una misura di allontanamento obbligatoria si trova al crocevia tra la necessità di un contrasto effettivo dello Stato contro la violenza domestica, da un lato, e il rispetto della vita privata e familiare, nonché dell’autonomia privata, dall’altro» (§ 37), ha affermato che il bilanciamento tra questi beni è «una questione di diritto costituzionale interno e relativa alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali» (§ 38).
 
Escluso pertanto che la decisione quadro regoli aspetti di diritto sostanziale, l’Avvocato ha affermato che «qualora un’interpretazione della decisione quadro producesse indirettamente effetti sulle pene previste dalla normativa nazionale, si porrebbe inoltre la questione se l’Unione europea abbia in assoluto una competenza normativa a tal riguardo» (§ 73).
Richiamando le precedenti conclusioni elaborate nei casi Pupino e dell’Orto, l’organo dell’Unione ha sottolineato che l’interpretazione conforme al diritto primario depone contro un’interpretazione della decisione quadro 2001/220/GAI tale da comprendere anche l’adeguatezza delle pene.Tuttavia, l’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) impone di prendere in considerazione anche questo nuovo strumento normativo di rango primario. A tal riguardo, l’Avvocato Generale ha evidenziato che «sebbene la decisione quadro debba essere interpretata in maniera tale che siano rispettati i diritti fondamentali, ciò può tuttavia valere solo nel contesto del suo ambito di applicazione ratione materiae» (§ 76). Infatti, nel caso de quo non si pone neanche la questione relativa all’interpretazione dell’art. 51, n. 1 CDFUE in base al quale, com’è noto, la Carta si applica agli Stati membri «esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione». Dal momento che la decisione quadro verte soltanto sugli aspetti processuali penali della protezione delle vittime e non sulle pene da irrogare all’autore del reato, la presente ipotesi non rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro e pertanto del diritto dell’Unione.
 
Infine, per quanto riguarda la quinta questione, nelle conclusioni è stato evidenziato che l’art. 10 della decisione quadro 2001/220 conferisce agli Stati membri un ampio margine di apprezzamento nella determinazione dei delitti per i quali prevedere una mediazioneLa norma non obbliga pertanto gli Stati membri a prevedere una mediazione in caso di reati intrafamiliari.