ISSN 2039-1676


8 novembre 2013 |

La prova dichiarativa del minore nei processi per abuso sessuale: l'intreccio (non districabile) con la prova scientifica e l'utilizzo come prova decisiva delle dichiarazioni

Riflessioni a margine di Cass., Sez. III, 4 dicembre 2012, n. 3258 e di Cass., Sez. IV, 12 marzo 2013, n.16981.

 

Abstract: La prova dichiarativa nei processi per abuso sessuale su minore appare sempre più strettamente legata alla prova scientifica, ovvero alla indagine psicologica sulla idoneità a testimoniare che implica la valutazione della suggestionabilità specifica del dichiarante. La giurisprudenza della Corte di cassazione offre indicazioni non del tutto univoche. La Corte, se da un lato cerca di delimitare le aree di competenza ribadendo con forza che la valutazione della attendibilità del dichiarato è un fatto giudiziale, non appaltabile all'esperto (la cui presenza accanto alla parte pubblica nel corso dell'audizione unilaterale viene ritenuta facoltativa), dall'altro introduce un inedito, quanto rivoluzionario, inquadramento della analisi sulla capacità a testimoniare come accertamento a "ripetibilità limitata" cui segue l'onere di tempestiva attivazione del contraddittorio (proprio) sulla prova scientifica, che ne risulta evidentemente valorizzata. Sullo sfondo emerge la ricerca di una via scientifica alla valutazione dell'attendibilità del dichiarato, che sconfina nella tendenza ad affidarsi alle analisi neuroscientifiche, che promettono maggiore obiettività rispetto a quelle psicologiche. L'approfondimento giurisprudenziale ha comunque offerto un inquadramento della testimonianza come fatto "tridimensionale" che viene generato dalle interazioni tra intervistato ed intervistatore e che si struttura attraverso la fusione dei contenuti elaborati nel corso delle diverse audizioni. Tale tridimensionalità affiora, in sede nazionale, nella valorizzazione della suggestione come fatto inquinante ed, in sede europea, nel riconoscimento della iniquità delle condanne fondate su rivalutazioni antagoniste della testimonianza "cartolare". In prospettiva, si coglie ancora una volta l'insopprimibile "umanità" del fenomeno processuale, soprattutto quando esso si declina nell'evento dichiarativo.

 

SOMMARIO: 1. La prova dichiarativa del minore al vaglio della Suprema corte. - 2. L'inquadramento dell'accertamento della capacità a testimoniare come accertamento a (prevedibile) irripetibilità sopravvenuta. - 3. La presenza dell'esperto durante l'audizione investigativa. - 4.La questione delle dichiarazioni "de relato" e la loro compatibilità con le garanzie previste dalla Convenzione EDU. 

 

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