ISSN 2039-1676


26 settembre 2014 |

Il consulente tecnico del pubblico ministero tra intralcio alla giustizia ed istigazione alla corruzione. La corte costituzionale ''decide di non decidere''

Osservazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014 n. 163

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Abstract. La recente sentenza della Corte costituzionale, n. 163 del 2014, affronta il delicato tema del'applicabilità della fattispecie di "intralcio alla giustizia", di cui all'art. 377 c.p., all'ipotesi di tentata subornazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero. Nel presente contributo, dopo una breve ricostruzione della vicenda processuale, si tenta di delineare le varie opzioni ermeneutiche possibili, in particolare quelle che fanno leva sull'applicabilità dell'art. 377 c.p. o della fattispecie di "istigazione alla corruzione" di cui all'art. 322 c.p., provando ad individuare la soluzione più ragionevole e confacente ai principi del processo penale.

SOMMARIO: 1. Introduzione e breve riepilogo della vicenda processuale. - 2. L'ordinanza della VI sezione della Corte di Cassazione di rimessione alle Sezioni Unite (ord. n. 12901 de 14.3.2013). - 3. L'ordinanza delle Sezioni Unite, n. 43384 del 27.06.2013. - 4. La sentenza della Corte costituzionale, n. 163 del 2014: l'impianto argomentativo. - 5. L'applicabilità dell'art. 377 c.p. con riferimento al delitto di falsa perizia o interpretazione di cui all'art. 373 c.p. nel caso di subornazione del consulente tecnico del P.M. - 6. L'applicabilità dell'art. 377 c.p. con riferimento al delitto di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p. nel caso di subornazione del consulente tecnico del P.M. - 7. L'unica soluzione ragionevolmente praticabile. - 8. Conclusione.