ISSN 2039-1676


12 luglio 2017 |

Una censura ampiamente annunciata: la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per il ribaltamento in appello dell’assoluzione senza rinnovazione dell’istruzione dibattimentale

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia

Contributo pubblicato nel Fascicolo 7-8/2017

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1. Con tale pronuncia qui segnalata, è stata riconosciuta la violazione dell’art. 6 § 1 del dettato pattizio, il quale – come noto – garantisce il diritto ad un processo equo. In particolare, secondo quanto accertato dalla Corte di Strasburgo, il ricorrente è stato condannato per la prima volta in appello a seguito della rivalutazione in malam partem del medesimo compendio probatorio che aveva condotto all'assoluzione in primo grado, senza previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

Ripercorrendo, in estrema sintesi, i fatti oggetti del ricorso in sede europea, si può osservare che la Corte d’appello di Palermo – adita su impugnazione del pubblico ministero e della parte civile avverso la sentenza di assoluzione del ricorrente dalle accuse di estorsione e detenzione di materiale esplosivo – giungeva in data 15 febbraio 2012 ad una pronuncia di condanna, senza disporre la nuova escussione dei testimoni a carico, le cui dichiarazioni erano state precedentemente considerate inattendibili ed imprecise (nonché, addirittura, false, con trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 207 comma 2 c.p.p.) dal Tribunale di Sciacca. Da tali circostanze, divenuta irrevocabile la condanna, nascevano le doglianze del ricorrente; doglianze che la Corte di Strasburgo ha ritenuto meritevoli di accoglimento. È stato, così, ribadito l’orientamento – consolidato da una lunga serie di precedenti[1] – secondo cui la valutazione di affidabilità delle fonti di prova uniche o determinanti per la decisione giurisdizionale sulla colpevolezza o l’innocenza dell’accusato non può essere correttamente effettuata mediante la semplice rilettura del verbale precedente. Pertanto, in linea di principio, al fine di giungere al ribaltamento di una sentenza di proscioglimento occorre procedere alla rinnovazione dell’attività istruttoria, consentendo al giudice dell’impugnazione di «cogliere dal vivo il contegno del testimone»[2]. Nel frangente attuale, la sentenza in esame appare rilevante per almeno due ordini di ragioni, che converrà esplicitare brevemente.

 

2. In primo luogo, la censura della Corte di Strasburgo giunge proprio nel momento in cui l’ordinamento processuale italiano pare aver finalmente raggiunto, rispetto alla questione della riforma in appello della sentenza di proscioglimento emesso in prime cure, un assetto compatibile col sistema convenzionale. Invero, l’art. 1 comma 58 della legge 23 giugno 2017 n. 103 (cosiddetta “riforma Orlando”) ha modificato l’art. 603 c.p.p., introducendo una specifica fattispecie processuale da cui nasce l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Si prevede, infatti, che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale» (art. 603 comma 3-bis c.p.p.). Peraltro, pur essendo cristallino l’intento del legislatore di adeguarsi alle prescrizioni provenienti da Strasburgo, recependo al contempo autorevoli indirizzi espressi dalla Corte di cassazione[3], occorre riconoscere che il tenore letterale della disposizione in oggetto non pregiudica la risoluzione di importanti quesiti ermeneutici, dimodoché l’ambito applicativo della rinnovazione obbligatoria appare attualmente ancora poco prevedibile. Da questo punto di vista, la sentenza «Lorefice» testimonia la necessità di continuare a monitorare gli indirizzi espressi dalla Corte europea in subiecta materia, senza coltivare la facile illusione per cui il contrasto con l’ordinamento convenzionale dovrebbe ormai considerarsi un’ipotesi del tutto anacronistica.

 

3. In secondo luogo – per certi aspetti, paradossalmente – la novella dell’art. 603 c.p.p. (ed, ancora prima, la citata sentenza «Dasgupta» delle sezioni unite della Cassazione) interviene proprio nel momento in cui in seno alla Corte di Strasburgo si registrano orientamenti contrastanti in merito alla necessità di rinnovare l’attività istruttoria per giungere equamente ad un overruling della sentenza di proscioglimento dell’imputato. Invero, quasi contemporaneamente alla sentenza qui segnalata, un’altra sezione della Corte europea ha emesso una pronuncia che sembra muoversi in direzione opposta alla ratio decidendi espressa dalla sentenza «Lorefice»[4]. Allo stato attuale non sarebbe, dunque, inverosimile ipotizzare un intervento della grande camera della Corte di Strasburgo, al fine di chiarire se la globale rivalutazione del patrimonio conoscitivo giudiziale, la redazione di una motivazione rafforzata da parte del giudice dell’impugnazione (argomentazioni, non a caso, impiegate anche dal Governo italiano nelle difese del caso annotato) e la rinuncia dell’imputato ad escutere nuovamente i testimoni siano garanzie procedurali sufficienti ad impedire un arbitrario od irragionevole apprezzamento delle prove da parte del giudice di secondo cure. Occorre, tuttavia, essere consapevoli che – ove fosse quest’ultima la via prescelta – la deroga al principio di immediatezza diverrebbe ammissibile anche rispetto alle prove dichiarative determinanti ai fini della declaratoria di responsabilità penale.

 


[1] Per un quadro di sintesi cfr. R. Casiraghi, sub Art. 6, in G. Ubertis – F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Giappichelli, 2016, p. 226–229; C. Fiorio, Il diritto al controllo e la riforma della sentenza di assoluzione, in A. Gaito-D. Chinnici, Regole europee e processo penale, Wolters Kluwer – Cedam , 2016, p. 258–263.

[2] F. Zacchè, Il diritto al confronto nella giurisprudenza europea, in A. Gaito-D. Chinnici, Regole europee e processo penale, cit., p. 223.

[3] Il riferimento è alla pronuncia Cass., sez. un., sent. 28 aprile 2016 n. 27620, Dasgupta, in questa Rivista con commento di E. Lorenzetto, Reformatio in peius in appello e processo equo (art. 6 Cedu): fisiologia e patologia secondo le sezioni unite, 5 ottobre 2016. Per gli sviluppi giurisprudenziali successivi, v. H. Belluta-L. Luparia, Ragionevole dubbio e prima condanna in appello: solo la rinnovazione ci salverà?, in questa Rivista, 8 maggio 2017.

[4] Si tratta di C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 27 giugno 2017, Chiper c. Romania, la quale attinge esplicitamente alle argomentazioni svolte da C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 26 aprile 2016, Kashlev c. Estonia. Il significato sistematico di tale ultima pronuncia non è sfuggito agli studiosi più attenti della giurisprudenza europea: cfr., sul punto, R. Casiraghi, sub Art. 6, in G. Ubertis-F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, cit., p. 227; M. Ceresa Gastaldo, La riforma dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte deflattive, in questa Rivista, 18 maggio 2017, p. 5.