ISSN 2039-1676


11 marzo 2019 |

Eccessi emotivi e responsabilità penale: la controversa sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna

Corte d’assise d’appello di Bologna, sent. 14 novembre 2018, (dep. 8 febbraio 2019), Pres. Pescatore, Est. Zavatti, imp. Castaldo

Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato".

 

1. Nella sentenza qui pubblicata, la Corte d’assise d’appello di Bologna torna ad affrontare un tema “classico”, che sembra tuttavia assumere sempre maggiore rilevanza e complessità: il ruolo degli stati emotivi e passionali nel sistema della giustizia penale. Si pensi, per rimanere all’attualità, al rilievo attribuito al turbamento emotivo nel progetto di riforma della disciplina dell’eccesso colposo di legittima difesa (sul punto v. i recenti interventi di G.L. Gatta e R. Bartoli pubblicati in questa Rivista).

 

2. Prima di tornare su questi aspetti, vale innanzitutto la pena di ricostruire brevemente il fatto.

Dopo aver intrapreso una relazione affettiva con la vittima da poco più di un mese, l’imputato uccide la donna in un eccesso emotivo, quando quest’ultima, dinanzi alla fragilità, all’insicurezza e alla gelosia dell’imputato, manifesta la propria volontà di interrompere il rapporto. Successivamente l’imputato comunica ad una cartomante, dalla quale si recava da qualche tempo, di aver ucciso la propria partner e di volersi togliere la vita. Avvisate da quest’ultima, le forze dell’ordine trovano l’uomo presso la propria abitazione in stato di sopore, a seguito di un inidoneo tentativo di suicidio.  

 

3. All’esito del giudizio abbreviato, il g.u.p. del Tribunale di Rimini condanna l’imputato alla pena di trent’anni di reclusione per omicidio aggravato dai motivi abietti e futili. In particolare il giudice di primo grado affronta tre questioni delicate che assumeranno rilievo anche nel giudizio d’appello: a) la capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto; b) la sussistenza dell’aggravante dei motivi abietti e futili; c) il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

In relazione all’accertamento dell’imputabilità, il g.u.p., sulla base delle concordi valutazioni del perito e del consulente tecnico della difesa, afferma che l’imputato era pienamente capace di intendere e di volere al momento del fatto, ribadendo inoltre l’irrilevanza degli stati emotivi e passionali ai fini dell’accertamento dell’imputabilità (art. 90 c.p.). Sebbene l’uomo avesse una precedente storia clinica (gli era stato diagnosticato un disturbo dell’adattamento con sintomi ansiosi, per il quale gli era stata prescritta una terapia farmacologica, ed era stato sottoposto a TSO in seguito alla reazione minacciosa nei confronti del personale sanitario che lo aveva soccorso dopo un tentativo di suicidio), gli esperti escludono la presenza di patologie psichiatriche e di disturbi della personalità. Entrambi ritengono che l’omicidio sia frutto di uno stato d’animo turbato e di una reazione impulsiva esorbitante. In particolare il perito afferma che, al di là di una «soverchiante tempesta emotiva e passionale, non sembra possibile scorgere [nell’imputato] alcuna alterazione rilevante in termini di psicopatologia ai fini della capacità di intendere e di volere» (v. p. 2 della sentenza).

Per quanto riguarda le circostanze, il g.u.p. ritiene sussistente l’aggravante dei motivi abietti e futili, perché confermata proprio dalle dichiarazioni dell’imputato. Viene, invece, esclusa l’applicazione delle attenuanti generiche: secondo il g.u.p. la confessione dell’imputato non ha agevolato l’accertamento del fatto; nessun rilievo può essere attribuito all’inidoneo tentativo di suicidio; e la perdita dell’autocontrollo sfociato nell’omicidio dipendeva dall’abuso di alcol, più che da un incontenibile turbamento emotivo.

 

4. A seguito dell’appello proposto dal difensore dell’imputato in relazione alla sola applicazione delle circostanze, la Corte d’assise d’appello ritiene sussistente l’aggravante dei motivi abietti e futili perché la gelosia «fu espressione di un intento meramente punitivo nei confronti di una donna che si mostrava poco sensibile per le sue fragilità e che – con tale atteggiamento – gli lasciava immaginare di potersi stancare della relazione e di decidere di lasciarlo». Diversamente dal giudice di primo grado, la Corte concede, invece, le attenuanti generiche. Ed è proprio una delle motivazioni in base alla quale vengono riconosciute le attenuanti generiche ad aver sollevato molte perplessità nell’opinione pubblica.

 La Corte utilizza tre argomenti a sostegno della decisione di concedere le attenuanti generiche.

Diversamente da quanto sostenuto dal g.u.p., il giudice di secondo grado attribuisce rilievo alla confessione dell’imputato. E ciò «non tanto per quanto riguarda l’ammissione di responsabilità, posto che effettivamente, come osservato dal primo giudice, una volta scoperto il cadavere [della vittima] gli investigatori sarebbero facilmente giunti ad individuare nell’imputato il responsabile dell’omicidio, quanto perché […] fu lo stesso [imputato] a fornire, sostanzialmente, la prova dell’aggravante dei motivi abietti e futili, che verosimilmente non sarebbe stata contestata se egli non avesse parlato della sua gelosia e delle discussioni nell’ultimo fatale incontro» (p. 6 della sentenza).

Vi è poi il riferimento al tentativo di risarcimento effettuato dall’imputato nei confronti della figlia della vittima (inizialmente attraverso l’intestazione della quota di immobili di proprietà dell’imputato, che non è stata autorizzata dal giudice tutelare e, successivamente attraverso disposizioni testamentarie). Secondo la Corte, «tale comportamento lascia intravedere una presa di coscienza dell’enormità dell’azione compiuta» (ibidem).

Inoltre, la Corte osserva che il sentimento di gelosia e turbamento conseguente alla fine della relazione affettiva, pur essendo «immotivato e inidoneo a inficiare la capacità di autodeterminazione dell’imputato, tuttavia esso determinò in lui, a causa delle sue poco felici esperienze di vita, quella che efficacemente il perito descrisse come “una soverchiante tempesta emotiva e passionale”, che in effetti si manifestò subito dopo anche col teatrale tentativo di suicidio: si tratta di una condizione che appare idonea a influire sulla misura della responsabilità penale»(ibidem).

Per quanto infine riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte, ritenendo equivalenti le circostanze, ridetermina la pena nella misura di 16 anni di reclusione, per effetto della riduzione collegata alla scelta del rito abbreviato.

 

* * *

 

5. Pare a questo punto opportuno svolgere qualche breve riflessione.

Come noto, l’art. 90 c.p., nel negare qualsiasi rilievo degli stati emotivi e passionali ai fini del giudizio di imputabilità, sembra generare effetti preclusivi che vanno ben oltre il significato normativo di tale disposizione, poiché incide sull’intero ambito della colpevolezza. Al di là dei profili di irragionevolezza di questa automatica e presunta incomunicabilità tra componente emotiva e colpevolezza per il fatto, che è sostenuta da fragili esigenze di prevenzione generale, solo un aspetto può essere messo in rilievo in questa sede.

Lo stato di alterazione emotiva, pur trovando episodicamente rilievo nel giudizio di colpevolezza (si pensi, ad esempio, al rilievo attribuito a tale aspetto nell’accertamento del dolo eventuale dalle Sezioni Unite), viene tradizionalmente confinato dalla giurisprudenza nell’ambito della commisurazione della pena.

Proprio in relazione alla concessione delle attenuanti generiche, la giurisprudenza di legittimità, in un precedente citato anche dalla sentenza in commento, attribuisce rilievo agli stati emotivi e passionali (Cass., 5 aprile 2013, CED 259160). Del resto, è il legislatore a prendere espressamente in considerazione le componenti emotive nella commisurazione della pena in senso ampio. Quello delle circostanze costituisce evidentemente il più moderato e marginale livello di rilevanza delle alterazioni emotive nel sistema penale. Turbamenti emotivi che, per limitarci ad un solo esempio, producono effetti “a tutto campo”, quindi ben oltre la commisurazione della pena, nel diritto penale dei paesi di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera).

In riferimento alla rilevanza (solo) circostanziale degli stati emotivi e passionali, la sentenza qui pubblicata si colloca, dunque, in linea con la giurisprudenza largamente prevalente (sul rilievo degli stati emotivi e passionali sulla commisurazione della pena v. Cass., 5 maggio 2011, CED 250067; 18 settembre 1990, CED 185630; 15 novembre 1982, CED 158296).

A prescindere da ciò, i giudici bolognesi avrebbero potuto evitare di toccare un aspetto così delicato nel caso di specie: il riferimento alla confessione dell’imputato e al suo tentativo di risarcimento sarebbe presumibilmente stato sufficiente per giustificare la concessione delle attenuanti generiche.

 

6. Pare opportuno svolgere un’ulteriore considerazione sulle motivazioni in base alle quali la Corte ritiene sussistente sia l’aggravante dei motivi abietti e futili, sia le attenuanti generiche. A prima vista, il giudice di secondo grado sembrerebbe aver effettuato una duplice e contraddittoria valutazione dello stato di alterazione emotiva derivante dalla gelosia.

In realtà, la reazione impulsiva è legata ad almeno tre diversi fattori: l’immotivata gelosia per i messaggi ricevuti dalla vittima; il timore per la fine della relazione; e l’insicurezza e la fragilità dell’imputato dinanzi alla quale la vittima si era mostrata (comprensibilmente) insofferente.  

In relazione all’aggravante dei motivi abietti e futili, la Corte, sia pure attraverso una motivazione non del tutto lineare, attribuisce un significato determinante agli ultimi due fattori, ma mette invece in dubbio il rilevo della gelosia.

Per altro verso, la concessione delle attenuanti generiche non deriva esclusivamente dal turbamento emotivo (forse, anzi, trascurabile), ma dal concorso di due ulteriori elementi: la confessione dell’imputato e il suo tentativo di risarcimento.

 

7. Un’ultima considerazione pare opportuna in relazione alla determinazione della pena.

La sintesi giornalistica ha parlato di dimezzamento della pena apparentemente connesso, in via esclusiva, al rilievo attribuito alla “tempesta emotiva”. In realtà, la misura della pena dipende, in prevalenza, dalla disciplina del rito abbreviato che, in queste ipotesi, non consente mai di commisurare la pena tra 16 e 24 anni di reclusione. Al di là degli effetti del rito abbreviato sulla dosimetria sanzionatoria, la concessione delle attenuanti generiche motivate (anche e, per giunta, ad abundatiam) dallo stato di alterazione emotiva avrebbe avuto tutt’altro rilievo in punto di pena.

Qualche perplessità può sorgere dinanzi alla scarsa attenzione che la sentenza in commento sembra prestare al messaggio trasmesso all’opinione pubblica circa i rapporti tra eccessi emotivi e responsabilità penale, specialmente in tema di omicidi di donne realizzati nell’ambito delle relazioni affettive. Ciò non di meno, le possibili conseguenze in termini di disorientamento culturale, che questa pronuncia potrebbe produrre in relazione al contrasto della violenza contro le donne, appaiono (forse) esagerate dalla sintesi giornalistica, se si tengono in considerazione sia la complessità legata al significato da attribuire agli stati emotivi, sia le distorsioni di sistema indipendenti da quest’ultimo aspetto.