ISSN 2039-1676


14 febbraio 2014 |

Una nuova pronuncia della Cassazione sull'aggravante dei futili motivi nei reati culturalmente motivati

Nota a Cass. pen, sez. I, sentenza 4 dicembre 2013 (dep. 18 dicembre 2013), n. 51059, Pres. Zampetti, Rel. Caiazzo

 

1. La pronuncia annotata si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che  conferisce rilievo alla cultura d'origine del soggetto autore del reato al fine di escludere la futilità del motivo ai sensi dell'art. 61 n. 1 c.p.

2. Il caso preso in esame dalla S.C. concerne un tentato omicidio realizzato da un immigrato egiziano[1] di fede islamica ai danni della figlia, all'epoca minorenne. Tra i due i rapporti erano diventati tesi da quando l'uomo aveva scoperto una foto che la ritraeva in atteggiamenti intimi con il proprio ragazzo, un italiano, il quale abitava ad Arezzo e veniva frequentemente a trovarla a Milano, ove lei risiedeva assieme alla famiglia. Tale relazione affettiva, che aveva trovato l'appoggio della madre, aveva, invece, comportato un allontanamento del padre dal nucleo familiare, tanto che questi aveva deciso di trascorrere le vacanze da solo. Ai primi di settembre, sapendo che la fidanzata era sola in casa, il ragazzo era andato a trovarla ma il padre era inaspettatamente tornato presso l'abitazione e al suo arrivo costei si era presentata avvolta in un asciugamano, poiché era appena uscita dalla doccia. La ragazza, al fine di evitare litigi col padre, aveva previamente fatto nascondere il proprio compagno sul balcone, ma il genitore lo aveva ugualmente scoperto e messo alla porta senza manifestare adirazione. La mattina successiva, con la madre fuori per lavoro, l'uomo era entrato nella stanza della figlia, che era nel letto sveglia, e le aveva messo in testa un sacchetto di plastica con i manici all'altezza del collo al fine di soffocarla, mentre le rivolgeva frasi del tipo "sei il disonore...non dovevi fare questo". La ragazza, però, era riuscita a lacerare il sacchetto e a liberarsi ma il padre aveva insistito nel proposito omicida tentando di strangolarla stringendole un braccio intorno alla gola. La minore, mordendo il braccio dell'uomo, era scappata ma l'imputato, raggiuntala, l'aveva riportata in camera facendola sedere sul letto. I due avevano parlato e il padre in lacrime le aveva domandato perché avesse violato i principi della religione musulmana. La ragazza, quindi, aveva domandato all'uomo di punirla ma di non ucciderla, al che egli le aveva risposto che le botte non sarebbero servite a nulla e che lei avrebbe dovuto pagare per quello che aveva fatto, non importandogli nulla di finire in carcere. Approfittando quindi di un momento in cui il genitore si era recato in bagno, la ragazza era scappata rifugiandosi a casa della zia, ed aveva in seguito presentato una denuncia, che aveva comportato l'arresto dell'uomo.

3. Tratto a giudizio per il reato di tentato omicidio, i giudici di merito lo ritenevano colpevole, riconoscendo in particolare le contestate aggravanti della premeditazione - poiché l'imputato non aveva agito subito dopo la scoperta del fidanzato in casa ma solamente alla mattina successiva, avendo quindi rimuginato l'intera notte su come punire la ragazza e avendo atteso che la moglie uscisse di casa - e dei futili motivi, qualificando in tal senso l'aver agito per salvare l'onore della famiglia violato dalla circostanza che la figlia avesse instaurato una relazione con un giovane di fede religiosa diversa. L'uomo veniva quindi condannato alla pena di sette anni di reclusione.

Nel proporre ricorso per Cassazione l'imputato contestava, tra l'altro, la ritenuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione e dei futili motivi; con riferimento alla prima, in quanto la circostanza che egli avesse atteso l'uscita di casa della moglie non poteva essere sufficiente a ritenere integrata la circostanza; riguardo alla seconda, poiché in ogni caso non poteva essere considerato futile un motivo ad agire fondato sull'intento di difendere l'onore della famiglia in seguito alla violazione del precetto religioso di non congiungersi carnalmente con persone di fede diversa e al di fuori di un regolare matrimonio.

4. La Suprema Corte accoglie il ricorso con riferimento ai motivi appena menzionati concernenti la sussistenza delle due aggravanti. Ed infatti, per quanto concerne  la premeditazione, ritiene pacifica la circostanza che la sussistenza della medesima sia fondata su due requisiti. Un primo, di tipo ideologico o psicologico, consistente nel perdurare nell'animo del soggetto di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile. Un secondo, di natura cronologica, rappresentato dal trascorrere di un apprezzabile intervallo di tempo tra l'insorgenza del proposito e l'attuazione del progetto. La Corte ritiene che, nella motivazione della sentenza impugnata, non vi fosse la dimostrazione della sussistenza del primo requisito in quanto il fatto di avere rimuginato l'intera notte sulla situazione non era indicativo di un proposito fermo ed irrevocabile.

Con riferimento all'aggravante dei futili motivi, poi, la Corte ribadisce che tale circostanza ha carattere soggettivo dovendosi individuare la ragione giustificatrice della sua previsione "nel fatto che la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di un istinto criminale più spiccato e della più grave pericolosità del soggetto". Fatta questa premessa, la Cassazione osserva che nella situazione concreta l'imputato aveva agito poiché si era sentito "disonorato dalla figlia, la quale non solo aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata e da minore, ma aveva avuto tali rapporti con un giovane di fede religiosa diversa, violando quindi anche i precetti dell'Islam". Tali argomenti fanno concludere la Corte nel senso che "per quanto i motivi che hanno mosso l'imputato non siano assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale, gli stessi non possono essere definiti futili, non potendo essere definita né lieve né banale la spinta che ha mosso l'imputato ad agire".

5. La sentenza annotata si allinea così all'orientamento ormai prevalente assunto dalla giurisprudenza di legittimità in casi simili a quello in commento, il quale postula la necessità che l'accertamento sul motivo che ha spinto il soggetto ad agire sia il più possibile ancorato al caso concreto[2] ed alle peculiarità del singolo agente. Tale posizione, assunta dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni, ha permesso quindi di conferire rilievo alla cultura del reo e costituisce, come noto, un'evoluzione rispetto all'interpretazione precedente, che invece utilizzava al fine della valutazione dell'aggravante in questione parametri generici ed assolutamente astratti quali ad esempio la "generalità dei consociati" o la "coscienza collettiva"[3], che non si prestavano ad attribuire rilievo alle singole peculiarità degli autori di reato.

Uno degli effetti del diffondersi di tale orientamento è stato quello di consentire la possibilità che la condotta di un soggetto non facente parte della cultura di maggioranza - quale l'imputato del caso di specie - venisse valutato sulla base di un parametro non necessariamente coincidente con i valori espressi da tale cultura[4], così accettando l'eventualità che ciò che occupa il gradino più infimo nella scala di valori della cultura italiana possa invece collocarsi più in su nella gerarchia di valori propria di un altro sistema culturale[5].

6. Se, tuttavia, le ultime sentenze della Corte di Cassazione - tra le quali rientra a pieno titolo quella che si annota - sembrano avere esposto in maniera sufficientemente chiara per l'interprete in che condizioni l'aggravante in questione non possa ritenersi sussistente in presenza di un "motivo culturale", ci sembra che qualche passo ulteriore possa essere compiuto al fine di chiarire in quali casi essa debba comunque applicarsi, onde evitare che la valutazione di futilità venga effettuata sulla base di un parametro del tutto coincidente con l'agente, il che condurrebbe alla sostanziale disapplicazione della norma. In particolare, potrebbe essere maggiormente specificato come effettuare la valutazione circa la futilità del motivo nel caso concreto, tenendo cioè conto di quali circostanze, e soprattutto sulla base di quale parametro di riferimento.

In dottrina si è evidenziato che la soluzione potrebbe essere rappresentata dall'utilizzo della figura di un agente modello - che condivida con l'imputato alcuni tratti come ad esempio il lavoro e l'ambiente di vita - dal cui punto di vista valutare la futilità del motivo, definita nei termini di cui sopra[6].

Va rilevato che a breve il giudice di legittimità potrebbe avere un'interessante occasione per compiere questi ulteriori passi in avanti, nell'ambito del procedimento riguardante il noto caso "Abba", ragazzo di colore che aveva trovato la morte in seguito ad un furto di biscotti per mano dei proprietari del locale. In quel caso - che non sembra poter appartenere alla categoria dei reati "culturalmente motivati" in quanto l'azione è stata commessa da soggetti sicuramente appartenenti alla cultura di maggioranza - la Cassazione annullò una prima volta con rinvio le sentenze dei giudici di merito, in quanto esse avevano omesso di operare la valutazione della futilità del motivo facendo puntuale riferimento al caso concreto[7] e tale omissione era stata rilevata in sede di legittimità dalle difese, che avevano rimproverato di non aver considerato che gli imputati erano persone di non elevata cultura ed erano stanchi dopo una giornata di lavoro, ciò che avrebbe influito sulla qualificazione di futilità del loro motivo ad agire.

La Corte d'appello di Milano[8], chiamata a pronunciarsi nuovamente sull'integrazione dell'aggravante, ha tuttavia di recente nuovamente confermato la sentenza di primo grado riconoscendo la sussistenza della circostanza, questa volta offrendo una motivazione che sembra a nostro avviso tenere conto delle indicazioni fornite dalla Cassazione. All'esito di una puntuale ricostruzione della vicenda, infatti, la Corte osserva che era stata messa "in luce l'estrema sproporzione tra l'azione della vittima e dei suoi amici e la reazione degli imputati, l'assenza di una motivazione culturalmente apprezzabile in capo a questi ultimi l'assenza di collegamenti tra l'operosa giornata degli uni e quella da "scioperati" degli altri, il significativo stacco temporale tra il furto e la ragionata reazione dei derubati", sottolineando che "il motivo futile va identificato in un pretesto che evidenzi una particolare volontà criminale" e rilevando infine, a nostro avviso condivisibilmente, che "nel caso di specie il sig. x prima e suo figlio subito dopo (nell'aderire prontamente al'invito ad inseguire i ladri per dare loro una lezione) hanno dimostrato di aver agito spinti da un impulso così esagerato nel cercare vedetta da integrare a tutti gli effetti la suddetta aggravante".

La Corte di Cassazione, presso la quale è stato presentato nuovamente ricorso da parte degli imputati, avrà quindi un'ottima occasione per contribuire ulteriormente a delineare la questione. Auspichiamo che ciò venga fatto con una pronuncia di metodo, che fornisca all'interprete canoni il più possibile rigorosi per comprendere al meglio quando ritenere sussistente l'aggravante e quando no, atteso il fatto che il suo riconoscimento, nei delitti di omicidio, può comportare per l'imputato la condanna alla pena perpetua.

 


[1] Il dato concernente la nazionalità dell'imputato è ricavabile dagli articoli apparsi sulla stampa on line in seguito all'episodio. Si veda ad esempio l'articolo pubblicato su Repubblica.it.

[2] In particolare propendono per un accertamento del motivo ad agire che sia il più possibile ancorato agli elementi concreti del fatto Cass. 16 aprile 1999, Casile, CED 213378; Cass. 22 gennaio 1996, Pellegrino, CED 203548; Cass. 21 febbraio 1994, Etzi, CED 196416; Cass. 27 gennaio 1996, Coppolato, CED 203499; Cass. pen., sez. II, 18.2.2010, n. 6587. Con specifico riferimento alla futilità del motivo cfr.  Cass. pen., sez. I, sent. n. 26013 del 2007, Vallelunga. Più di recente si vedano Cass. pen., sez. IV, sent. n. 42486 del 2011, Cass. pen., sez. I, sent. n. 6796 del 2011 nonché Cass. pen., sez. VI,  sent. n. 28111 del 2012.

[3] A tal proposito si vedano Cass. 29 marzo 2002 (ud. 19 dicembre 2001), CED 221525; Cass. 22 settembre 1997, in Giust. Pen. 1998, II, p. 335; Cass. 16 aprile 1999 in Riv. Pen. 1999, p. 1014 in cui si fa riferimento al "sentire comune della comunità sociale", Cass. 21 settembre 2007 (ud. 4 luglio 2007), Z.H.H., CED 237686; Cass. 12 aprile 2000 (ud. 11 febbraio 2000), Dolce, CED 215806; Cass. 3 febbraio 1997 (ud. 22 novembre 1996), Patania, CED 206662; Cass. 29 ottobre 1993, in Giust. Pen. 1994, II, p. 259, in cui si fa riferimento alla "coscienza collettiva", Cass. 8 febbraio 1985, Di Ponio, in Giust. Pen. 1985, II, p. 617, in cui si prende a riferimento il sentire della "persona di media moralità"; Cass. 11 luglio 1996, in Cass. Pen. 1997, p. 2046 e più di recente Cass. pen., sent. n. 20667 del 2008, che fa riferimento alla "generalità delle persone". Da ultimo cfr. Cass. pen., sent. n. 39261 del 2010 in cui il riferimento è al "comune modo di sentire".

[4] In dottrina hanno trattato di questo tema F. Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati, 2010, p. 436 e ss.; C. De Maglie, I reati culturalmente motivati, Pisa, 2010; A. Bernardi, Il 'fattore culturale' nel sistema penale, Torino, 2010; Parisi, Cultura dell' "altro" e diritto penale, Torino, 2010.

[5] In questi termini F. Basile, Immigrazione, cit., p. 439.

[6] In questi termini si veda in particolare F. Basile, Immigrazione, cit., p. 438

[7] Cfr. Cass. pen., sez. I, sent. n. 31454 del 2012, in questa Rivista.

[8] Corte d'Assise d'Appello di Milano, sent. n. 2 del 2013, inedita.