ISSN 2039-1676


22 marzo 2012 |

La circoncisione maschile cd. rituale non integra - se eseguita per motivi culturali che determinano l'ignoranza inevitabile della legge penale - il reato di esercizio abusivo della professione medica.

Nota a Cass., Sez. VI, 22 giugno 2011 (dep. 24 novembre 2011), Pres. Agrò, Est. Milo, n. 43646

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, torna ad occuparsi dei delicati rapporti tra diritto penale e multiculturalismo.

Il 'nostro' diritto penale si trova, infatti, sempre più spesso a dover fronteggiare situazioni nuove, che costituiscono il prodotto della recente trasformazione della nostra società in società multiculturale, divenendo così veicolo di inedite e contrapposte esigenze di tutela.

Attraverso l'intreccio di tematiche tradizionali e nuovi orizzonti del moderno diritto penale, i giudici di legittimità - mediante l'applicazione dell'art. 5 cod. pen. - forniscono, nella sentenza che si annota, alcune importanti coordinate per interpretare la nozione di 'incolpevole carenza di socializzazione', rilevante ai fini della individuazione della portata applicativa dell'ignoranza inevitabile delle legge penale.

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Nel caso di specie, l'imputata, una giovane donna nigeriana, viene ritenuta, dai giudici di merito, colpevole di concorso nel reato di abusivo esercizio di una professione di cui all'art. 348 cod. pen. per aver sottoposto il proprio figlioletto di poche settimane ad un intervento di circoncisione ad opera di una connazionale non abilitata all'esercizio della professione medica, intervento dal quale era derivata una grave emorragia che aveva richiesto un ricovero d'urgenza in ospedale.

I giudici di merito - dopo aver qualificato l'intervento di circoncisione come un vero e proprio 'atto medico' - rilevano che la donna, di fede cattolica, ha sottoposto il proprio neonato a tale pratica per "motivi culturali-religiosi", in adesione ad una usanza diffusa nella sua comunità d'origine.

Per tale ragione, ad avviso dei giudici di merito, non sarebbe possibile invocare né la scriminante dell'esercizio di un diritto (la condotta contestata rappresenterebbe una mera "manifestazione della cultura assunta dall'imputata"), né l'errore sul precetto penale (l'errore sulla natura dell'atto medico dell'intervento di circoncisione, in quanto incidente sul precetto penale, sarebbe irrilevante).

La Corte di Cassazione, invece, allargando la prospettiva dell'indagine, affronta in maniera dettagliata due questioni: da un canto, la natura della pratica di circoncisione cd. rituale (eseguita cioè per tradizione culturale o religiosa) e, dall'altro, le ricadute penali che ad una simile pratica possono essere associate nel nostro ordinamento.

La tradizione occidentale considera la circoncisione rituale alla stregua di un vero e proprio 'atto medico' (una mutilazione genitale del neonato), perché - pur in assenza di specifiche finalità terapeutiche - interferisce sull'integrità fisica della persona, presuppone un attento esame delle condizioni cliniche prima di essere eseguito, richiede l'osservanza di determinate tecniche e di opportune precauzioni, ed impone infine il monitoraggio del decorso post-operatorio per prevenire eventuali complicazioni.

Tale lettura deve, però, fare necessariamente i conti con il significato simbolico e religioso che la circoncisione rituale può assumere all'interno di determinate comunità, come ad esempio quella ebraica, ove rappresenta una cerimonia religiosa di benvenuto ai neonati maschi.

In tali casi, la circoncisione rituale non sarà in contrasto con il nostro ordinamento e la componente religiosa sovrasterà, a ben guardare, non soltanto quella medica, ma anche quella penale.

Di ciò sembrano essere ben consapevoli i giudici di legittimità, i quali, con specifico riferimento alla circoncisione praticata dagli ebrei, rilevano che "giammai il mohel [vale a dire colui che esegue la circoncisione: trattasi solitamente di un medico o comunque di una persona specializzata nella pratica della circoncisione e dei relativi rituali] potrebbe incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione medica e la sua condotta, che oggettivamente integra il reato di lesione personale, è scriminata, se non determina una apprezzabile lesione e non mostra segni di negligenza, imprudenza o imperizia".

Non sempre, tuttavia, la circoncisione maschile risponde - a differenza di quanto accade nel mondo ebraico - a tale significato religioso ed identitario.

Spesso, infatti, essa è riconducibile a "motivazioni che esulano da esigenze religiose e identitarie e affondano le loro radici soltanto in tradizioni culturali ed etniche, assolutamente estranee alla cultura occidentale e non sempre compatibili, sul piano operativo, con la nostra legislazione".

Cosa che è accaduta anche nel caso di specie.

L'imputata, nigeriana di fede cattolica, decideva infatti di sottoporre il proprio figlioletto alla circoncisione, adeguandosi ad una pratica estranea al rito della religione cattolica.

La Cassazione, condividendo sul punto l'opinione dei giudici di merito, negano l'applicazione in funzione scriminante dell'art. 51 cod. pen., perché la scelta della donna "va letta come espressione della cultura della medesima interiorizzata nell'ambito della comunità di provenienza e nulla ha da condividere con la circoncisione rituale di matrice religiosa praticata dagli ebrei, sicchè non è invocabile, nella specie, l'esercizio del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa".

L'opinione dei giudici di legittimità diverge, invece, da quella dei giudici di merito in relazione alla sussistenza di un'ignorantia legis rilevante ex art. 5 cod. pen., così come riformulato dalla sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale, secondo cui è possibile muovere un rimprovero di colpevolezza all'agente soltanto nel caso in cui questi abbia conosciuto, o almeno, abbia potuto conoscere l'illiceità penale del fatto; in caso di ignoranza o errore inevitabili, la colpevolezza, e quindi la responsabilità penale dell'autore del reato, dovrà, invece, essere esclusa.

Ebbene, nel caso di specie - sostiene la Corte - non può essere in alcun modo disatteso il processo di formazione 'culturalmente condizionato' della volontà dell'imputata che l'ha indotta a sottoporre il proprio figlioletto alla circoncisione, ignorando che tale pratica costituisse un 'atto medico' che poteva essere eseguito solo da persone fornite di specifica abilitazione.

Tale conoscenza/conoscibilità era, invece, necessaria ai fini della colpevolezza, in quanto il reato contestato (l'esercizio abusivo della professione medica) è previsto dall'art. 348 cod. pen., che è - almeno ad avviso dei giudicanti (in senso contrario, Gatta, Abolitio criminis e successione di norme "integratrici": teoria e prassi, Milano, 2008, pag. 620) - una norma penale in bianco in cui il precetto viene integrato dalle norme non penali che disciplinano - nel caso sub iudice - la professione medica, sicchè anche queste ultime dovrebbero essere conosciute o perlomeno conoscibili.

In particolare, la Corte di Cassazione entra nel vivo del cd. giudizio di inevitabilità, ossia dell'analisi delle caratteristiche soggettive e personali dell'imputata (i cd. 'parametri soggettivi puri', secondo la terminologia della C. cost., n. 364/1988) che possono aver ingenerato una situazione di ignoranza inevitabile, ed in quanto tale scusabile.

Occorre, infatti, considerare la condizione di marginalità e di oggettiva difficoltà, da parte della donna nigeriana, di recepire come proprio un bagaglio culturale, giuridico ed etnico totalmente differente da quello di origine.

I giudici di legittimità non esitano, pertanto, ad applicare l'art. 5 cod. pen., perché riconoscono sussistente una incolpevole carenza di socializzazione dell'imputata che le ha impedito una normale accessibilità - e quindi conoscibilità - della norma penale violata (rectius, nella specie, della norma non penale richiamata dalla legge penale in bianco).

 

Per un'ampia trattazione dei rapporti tra diritto penale e presenza, sul territorio nazionale, di immigrati appartenenti a culture diverse da quella italiana, cfr. Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali, Milano, 2010.