ISSN 2039-1676


23 febbraio 2018 |

Professioni sanitarie: le novità sanzionatorie introdotte dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3

Legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

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1. Il 15 febbraio 2018 è entrata in vigore la legge delega di cui in epigrafe. Con tale provvedimento il Parlamento delega il Governo ad adottare entro 12 mesi uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, nonché delle professioni sanitarie e della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Contestualmente, tuttavia, il Legislatore apporta alcune modifiche immediatamente operative in materia di professioni sanitarie e relativo esercizio abusivo che, vista la rilevanza penalistica, si ritiene utile riportare qui di seguito.

 

2. In particolare, l’art. 12 primo comma della succitata l. 3/2018 sostituisce la previgente formulazione dell’art. 348 c.p. – che puniva con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro chiunque abusivamente esercitasse una professione per la quale fosse richiesta una speciale abilitazione dello Stato – innalzando la cornice edittale (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 10.000 a euro 50.000), inserendovi pene accessorie (quali  la pubblicazione della sentenza,  la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, per i casi in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata) e, infine, prevedendo un’ipotesi aggravata per il professionista che determini altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero diriga l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo[1].   

Il secondo comma dell’art. 12 di fatto modifica l’art. 589 c.p. introducendo in tale disposizione un nuovo secondo comma, che prevede un’ulteriore ipotesi aggravata per colui che commetta il fatto nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato[2].  Parallelamente, il terzo comma dell’art. 12 inserisce lo stesso tipo di ipotesi aggravata, con ovviamente una diversa cornice edittale, nella parallela disposizione di cui all’art. 590 cp., che sanziona le lesioni personali colpose[3]

Infine, il settimo comma dell’art. 12 aggiunge alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale un nuovo art. 86-ter, concernente la destinazione dei beni immobili confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria. La nuova disposizione stabilisce che gli stessi siano destinati a finalità sociali e assistenziali e vengano a tal proposito trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito[4].

 

3. Al di fuori del campo dell’esercizio abusivo di una professione, ma pur sempre in un’ottica di inasprimento della risposta sanzionatoria in ambito sanitario, l’art. 14 della l. 3/2018 aggiunge all’elenco delle circostanze aggravanti comuni di cui all’art. 61 c.p. un nuovo numero 11-sexies, che stabilisce un aggravamento di pena per chi, nei delitti non colposi, abbia commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.

 

4. Da ultimo, quanto alle disposizioni contenute in leggi speciali, l’art. 13 della legge delega prevede la modifica della legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping» prevedendo una sanzione penale anche per il farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi farmaci o sostanze farmacologicamente o biologicamente attive per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio[5].

 


[1] Il nuovo articolo 348 recita: «Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

[2] Dopo il secondo comma dell’art. 589 c.p. si aggiunge: «Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni»

[3] Dopo il terzo comma dell’articolo 590 c.p. si aggiunge: «Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

[4] «Art. 86-ter. -  1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali».

[5] All'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. La pena di cui al comma 7 si applica al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio».