ISSN 2039-1676


13 dicembre 2011 |

Le Sezioni unite chiamate a precisare il concetto di "atto professionale" nel delitto di cui all'art. 348 c.p.

Nota a Cass. pen., Sez. VI, ord. 28.9.2011 (dep. 13.10.2011), n. 36951, Pres. Garribba, Rel. Ippolito

1. Con l'ordinanza allegata la Sezione VI penale della Cassazione rimette alle Sezioni Unite la decisione di un ricorso proposto avverso una recente sentenza della Corte d'Appello di Milano che condannava l'imputato, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 348 c.p. per avere egli abusivamente esercitato la professione di dottore commercialista, svolgendo attività di consulenza tributaria senza essere iscritto al relativo albo.  

Come si evince dalla lettura dell'ordinanza, il Giudice di merito aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato aderendo all'interpretazione, minoritaria sia in giurisprudenza che in dottrina, secondo la quale non soltanto il compimento di atti riservati in via esclusiva a soggetti dotati di speciale abilitazione, ma anche il compimento di atti strumentalmente connessi ai primi rileverebbe ai fini dell'integrazione del reato, purché posti in essere in modo continuativo e professionale.

Avverso tale decisione l'imputato, nel suo ricorso, aveva dedotto l'erronea applicazione della norma penale richiamandosi al prevalente indirizzo interpretativo secondo il quale non gli atti c.d. caratteristici ma soltanto quelli c.d. tipici della professione considerata potrebbero, se compiuti da un soggetto non abilitato o non iscritto nel relativo albo professionale, assumere rilevanza ai sensi dell'art. 348 c.p.

Preso atto del contrasto tra gli orientamenti giurisprudenziali, la Corte ha, appunto, deciso di rimettere la questione, ai sensi dell'art. 610/2 c.p.p., alle Sezioni Unite.

La questione controversa è stata così massimata: "Se l'attività di compilazione delle denunce dei redditi ai fini del pagamento delle imposte integri il reato di esercizio abusivo di professione di ragioniere o perito commerciale o dottore commercialista, qualora sia svolta senza iscrizione al relativo albo professionale in modo continuativo organizzato e retribuito".

2.  Il thema decidendi riguarda la determinazione della condotta  del delitto di esercizio abusivo di una professione, in particolare la individuazione del concetto di "atto professionale": si tratta di comprendere se esso si caratterizzi soltanto per il fatto di poter essere compiuto esclusivamente da determinate categorie di soggetti, tra le quali non rientra l'autore del fatto, o se invece assumano rilevanza, anche o soltanto, le modalità, le circostanze, le finalità con le quali esso viene compiuto.

Occorre rilevare anzitutto che l'art. 348 sanziona il compimento di "atti professionali" soltanto in quanto posti in essere "abusivamente"; l'utilizzazione dell'avverbio esprime la necessità che gli atti siano compiuti da chi non è legittimato a compierli (in quanto privo della richiesta abilitazione o, più genericamente, in quanto non in possesso delle condizioni legittimanti): logica vuole che quando l'atto può essere compiuto da chiunque (o, comunque, anche da colui che lo ha compiuto), esso non possa assumere alcuna rilevanza per l'integrazione del delitto.

La struttura della fattispecie è invero tale che essa sembra poter riguardare solo le "professioni protette", quelle cioè per il cui esercizio occorre una "speciale" (cioè specifica per quella determinata attività  e per quella categoria di soggetti) abilitazione, nonché, si ritiene, l'iscrizione nel relativo albo professionale; in altre parole, perché una professione possa essere esercitata abusivamente occorre che per essa sia prevista una regolamentazione di tipo pubblicistico che predisponga forme di controllo sulla idoneità tecnica e morale del soggetto che la svolge. Tale disciplina, contrastando con il principio costituzionale della libera  esplicazione dell'attività lavorativa, deve essere prevista dalla legge sulla base di una valutazione bilanciata dell'interesse sociale a che determinate attività siano svolte, per la loro complessità e rilevanza, esclusivamente  da soggetti che offrano sufficienti garanzie di serietà e competenza.

Costituisce dunque comune assunto in giurisprudenza ([1]) che l'applicabilità dell'art. 348 c.p. presupponga l'esistenza di norme extrapenali (ma che, almeno secondo l'interpretazione giurisprudenziale dominante, divengono integratrici della norma penale, del cui contenuto entrano a far parte "quasi per incorporazione") che qualifichino l'attività compiuta come professionale, prescrivano per essa una speciale abilitazione e richiedano per il soggetto che la esercita (quantomeno nella forma della "libera professione") l'iscrizione in uno specifico albo. In assenza di queste norme di disciplina il delitto non potrebbe configurarsi, nè l'eventuale lacuna normativa potrebbe, si sottolinea, essere colmata dal giudice mediante la posizione di regole generali ed astratte: può accadere che l'evoluzione scientifica e tecnologica faccia emergere nuove attività professionali che non riescono ad essere incasellate nelle professioni ufficialmente consolidate, ma ciò, si rileva, "non può essere motivo per una dilatazione degli ambiti delle categorie professionali riconosciute, fino a ricomprendere nella riserva loro spettante attività soltanto analoghe, complementari, parallele o ausiliarie rispetto alle professioni protette" ([2]).

 

3.  L'affermazione secondo la quale, ai fini dell'applicabilità dell'art.348 c.p., l'identificazione delle attività costituenti esercizio di una determinata professione non può prescindere dall'esistenza di un dato normativo che richieda  per il loro compimento la presenza di condizioni soggettive legittimanti sembra pertanto equivalga a dire che gli atti che, pur se svolti abitualmente da determinati professionisti e magari anche secondo le leggi professionali rientranti nella loro sfera di competenza, non appartengono  al novero di quelli che la legge riserva a tali soggetti in via esclusiva non possono avere alcuna rilevanza ai sensi della norma incriminatrice. E' questo in effetti l'orientamento del tutto prevalente, oltre che in dottrina (ove si rileva appunto, come non basti che l'atto professionale rientri per il suo contenuto "fra quelli compiuti normalmente da chi esercita una certa professione perché occorre che esso sia anche riservato ed esclusivo nel senso che per legge può essere reso soltanto da chi è abilitato all'esercizio della professione e quindi al compimento di atti aventi un contenuto di tale natura") ([3]), anche in giurisprudenza ([4]).

Notevolissime sono peraltro le difficoltà che spesso si incontrano nella concreta individuazione degli atti riservati, e quindi nell'applicazione della norma penale.

Talvolta infatti la normativa di regolamentazione di alcune professioni non indica in alcun modo i contenuti dell'atto professionale o si limita ad accennarli. Così avviene, ad esempio, per la professione medica, per lo più definita in ragione della sua finalità di diagnosi delle malattie, di prescrizione delle cure e di somministrazione delle terapie (anche se diverse da quelle ordinariamente praticate), ma altre volte individuata anche con riguardo alla scientificità dei metodi di approccio utilizzati o con decisivo riferimento alla pericolosità per la salute dell'intervento curativo effettuato: poiché il compimento di un qualsiasi atto medico  viene comunque ritenuto riservato al professionista abilitato, la giurisprudenza è stata a lungo orientata a valutare di spettanza medica ogni atto non espressamente indicato  di competenza delle professioni ed arti sanitarie "minori", quantunque non richiedente un'esecuzione di particolare complessità, non implicante particolari conoscenze teoriche ed essendo sostanzialmente soltanto strumentale per l'effettuazione di successivi, veri e propri interventi medici ([5]).

Più spesso, invece, la normativa  individua sì le competenze di determinate professioni ma lo fa in modo generico o impreciso, soprattutto non specificando esaurientemente quali attività siano riservate in via esclusiva a quel professionista e quali altre siano invece consentite anche ad altri professionisti (ponendosi quindi spesso un problema di delimitazione tra professioni affini) o siano del tutto libere (quand'anche vengano abitualmente compiute dal professionista considerato).

Per risolvere in concreto queste difficoltà sono stati indicati vari criteri, di tipo più o meno sostanzialistico: si è affermato  che bisogna riguardare al contenuto e all'oggetto della professione di cui si tratta ed alla possibilità della lesione dell'interesse generale tutelato con l'art. 348 ([6]); o che occorre scegliere la soluzione che meglio si accorda con la ratio legis, cioè con i motivi che hanno indotto il legislatore a prescrivere l'abilitazione per l'esercizio di quella data professione ([7]); o che l'atto riservato  deve costituire "manifestazione di quel nucleo concettuale della professione a cui il legislatore ha inteso subordinare il conseguimento del titolo abilitativo", avendo ogni professione una sua "essenza" ([8]); si è comunque sottolineato che molto è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, che dovrà esprimere un complesso giudizio di valore, tenendo sempre conto della ratio della legge professionale in rapporto ad ogni tratto caratteristico della condotta dell'agente.

Certo è che, qualora si ravvisi nell'art. 348 una norma in bianco o "a struttura aperta", le incertezze interpretative relative al contenuto delle  norme professionali si tradurrebbero in possibili violazioni del principio costituzionale di precisione della norma penale; al riguardo la Corte Costituzionale ([9]) ha peraltro osservato, con riguardo alla eccepita incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 348 c.p. e 1 d.P.R. 27.10.1953 n.1068 in materia di competenze del dottore commercialista, come il principio debba considerarsi rispettato "anche se il legislatore, nel descrivere il fatto-reato, non usi termini di significato rigorosamente determinato ma espressioni meramente indicative o di rinvio alla pratica diffusa nella collettività in cui l'interprete opera, spettando a quest'ultimo di determinarne il significato attraverso il procedimento ermeneutico di cui all'art. 12 comma 1 delle preleggi": il richiamo a basarsi su di una attenta ricognizione di tutti i dati normativi reperibili e ad interpretarli secondo i consueti canoni ermeneutici appare senz'altro conferente, anche considerato che le disposizioni riguardanti le competenze professionali devono essere interpretate in senso restrittivo al fine di comunque salvaguardare il principio di libertà in materia lavorativa.

 

4. Proprio le difficoltà che si presentano nell'individuazione delle attività professionali riservate hanno probabilmente contribuito ad indurre una parte minoritaria della giurisprudenza  e della dottrina  ad assumere un diverso concetto di atto professionale rilevante ai sensi dell'art.348 c.p.: tale sarebbe l'atto "caratteristico" di una determinata professione, quindi non soltanto l'atto "esclusivo" ( o "riservato"), ma anche quello c.d. relativamente libero, che anche soggetti diversi dal professionista possono compiere purché si tratti di compimento occasionale e gratuito.  Atti rilevanti ai fini della configurabilità al delitto di cui all'art.348 c.p. sarebbero anche, in particolare, gli atti strumentalmente connessi a quelli riservati, a condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale: anche in questa seconda ipotesi infatti si avrebbe "esercizio di una professione" protetta ( il nucleo base della condotta tipica sarebbe invero definibile in forza, unicamente, del linguaggio comune, senza che occorra procedere ad una integrazione del precetto penale con le norme professionali extrapenali) ([10]).

Questa impostazione interpretativa risulta invero essere stata seguita anche dalla Corte d'Appello di Milano nella  la sentenza avverso la quale è stato proposto il ricorso che dovrà essere deciso dalle Sezioni unite, nell'affrontare la nota e da sempre discussa questione relativa alla punibilità di colui che, senza essere iscritto all'albo dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei dottori commercialisti, svolga, in modo stabile e organizzato, ed a fini di lucro, un'attività di consulenza tributaria.

Tale attività non era infatti compresa tra quelle elencate nella seconda parte degli artt.1 dei d.P.R. 27.10.1953 nn.1067 e 1068 quali competenze specifiche delle professioni considerate, solo la prima parte di queste norme riconoscendo agli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali una competenza "tecnica" anche in materia tributaria: ma l'indicazione era del tutto generica e, secondo i più, inidonea a far rientrare l'attività di consulenza tributaria, specie se non correlata alle attività elencate nella seconda parte delle norme, nell'oggetto delle categorie professionali anzidette e fra le competenze ad esse riservate. D'altra parte, poi, la legge delega 28.12.1952 n.3060, di cui quella normativa costituiva attuazione, non prevedeva attribuzioni di competenza riservate, sicchè appariva quantomeno dubbio che anche le attività elencate nella seconda parte degli artt.1 dei citati decreti potessero essere considerate riservate a quelle categorie di professionisti.

In questa situazione, secondo la prevalente interpretazione, la consulenza tributaria svolta dai non iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali non poteva ritenersi penalmente rilevante ai sensi dell'art. 348 c.p. in quanto attività non riservata agli iscritti ed esercitabile liberamente; e ciò o in base al rilevo per il quale gli artt.1 dei decreti 1067 e 1068 del 1953 non prevedevano alcuna attività di competenza riservata ([11]), o in forza della considerazione per la quale attribuzioni riservate potevano considerarsi soltanto quelle elencate nella seconda parte degli articoli ([12]). Altre pronunce ritenevano invece che anche la consulenza tributaria potesse essere fatta rientrare nelle competenze riservate a quei professionisti, facendosi comunque ad essa riferimento nella prima parte delle norme ([13]). Secondo poi un diverso orientamento (al quale si richiama la sentenza della Corte d'Appello di Milano) l'attività considerata, pur essendo soltanto "caratteristica" delle professioni suindicate e non ad esse "riservata", diverrebbe penalmente rilevante se esercitata in modo continuativo, sistematico e organizzato ([14]).

Sulla controversa problematica, peraltro relativa all'interpretazione di norme ormai abrogate dal d.lgs. 28.6.2005 n.139 che ha istituito il nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dovranno pronunciarsi le Sezioni Unite della Cassazione, dalle quali può attendersi pertanto anche una presa di posizione, più in generale, in ordine alla possibilità che il delitto di cui all'art.348 c.p. si integri anche con il compimento di atti non riservati, ma soltanto "caratteristici" (o, secondo la terminologia adottata nella sentenza Notaristefano, ripresa nell'ordinanza allegata,"relativamente liberi") di una data professione, quando, però, siano compiuti "professionalmente".

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Al riguardo, qualora si ritenesse la rilevanza penale di questo genere di atti svincolata dalla necessità che essi competano a soggetti abilitati ed iscritti nell'albo professionale, l'obiezione per la quale tali atti, potendo essere compiuti da chiunque (o comunque dal soggetto che li compie), non potrebbero venire posti in essere "abusivamente" potrebbe apparire decisiva. Non si andrebbe invece incontro a questa obiezione, invece, qualora si riconoscesse che anche il compimento di atti "caratteristici", se compiuti non in modo occasionale e gratuito, ma in via continuativa ed a fini di lucro, richiedesse il possesso dell'abilitazione e l'iscrizione all'albo. Per poter giungere a questa seconda conclusione (per la quale, in sostanza, atti che, valutati singolarmente e nel loro oggetto, sarebbero soltanto "caratteristici" diverrebbero "riservati" in relazione alle modalità con le quali venissero posti in essere), che non potrebbe essere assunta in via generale e astratta, occorrerebbe però trovare, volta per volta, una giustificazione sul piano normativo, in relazione alla disciplina prevista per le singole professioni; e tale giustificazione sarebbe molto probabilmente ben difficilmente reperibile qualora gli atti "caratteristici" non fossero comunque individuati nelle leggi professionali, ma fossero ritenuti tali dal giudice (utilizzando concetti non  intercambiabili tra loro e dalla incerta applicazione) solo in quanto "connessi", "affini" o "strumentali" rispetto agli atti riservati.      

 


([1]) Cass., Sez. VI, 16.10.2008, n.41183, Borno; Cass, Sez. VI, 20.6.2007, n. 34200, Mosconi, CP 2006, 2414; Cass., Sez. II, 19.12.2005, n. 1862, Locaputo, CP 2006, 3626; Cass., Sez. VI, 10.4.2003, n. 30590, Bennati, RP 2004, 527; Cass., Sez. VI, 25.9.2003, Monea, GP  2004, II, 633; Cass., Sez. VI, 9.12.2002, n. 1751, Di Campli Finore , CP 2004, 862 ; Cass., Sez. VI , 14.2.2001, n. 13124, Meloni, RP 2001,646; Cass., Sez. VI, 22.4.1997, Rosa Brusin, GP 1998, II, 559; Cass., Sez.VI, 6.12.1996, n.1632, Manzi, GP 1998, II, 155;  Cass., Sez. VI, 11.3.1996, Albertini, CP 1996, 2925; Cass., Sez. VI, 25.1.1996, Nicolino, GP 1996, II, 673; Cass., Sez. VI, 20.12.1995, Ottobre, CP 1996, 3301; Cass., Sez. VII, 3.4.1995, n. 9089, Schirone, DPP 1996, 595;  Cass., Sez. VI, 18.11.1993, Salustri, CP 1995, 2126.

([2]) Cass., Sez.VI, 11.4.2001 n. 27853, Mombelli, CP 2002, 1673. Si osserva che, se si prescindesse dal dato normativo, "se quindi fosse possibile definire le competenze di determinate professioni per successive aggiunte e modificazioni, prive di base normativa, ne discenderebbe la capacità dei singoli professionisti o della corporazione professionale nel suo insieme non solo di determinare una limitazione della capacità lavorativa dei terzi in contrasto con gli artt.1,4,35 e 41 Cost. ma addirittura di determinare, attraverso l'estensione di fatto dei contenuti dell'attività professionale, la illiceità penale di atti precedentemente leciti" (Cass., Sez. VI, 22.4.1997,  Rosa Brusin, GP 1998, II, 559; Cass., Sez. VI, 11.3.1996, Albertini, CP 1996, 2925).

([3]) Così Vinciguerra, I delitti contro la pubblica amministrazione, 2008, 395; cfr., anche, Contieri, Esercizio abusivo di professioni, arti o mestieri, EdD, XIV, 1966, cfr. 609; Manzini, Trattato di diritto penale, vol. V, 1982, 625; Fornasari, in Bondi-Di Martino-Fornasari, Reati contro la pubblica amministrazione, 2008, 421; Torre, in Cadoppi-Canestrari-manna-Papa, Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. II, I delitti contro la pubblica amministrazione, 2008, 753; Romano, Commentario sistematico del codice penale (artt. 336-360), 2008, 151; Bisacci, L'esercizio abusivo di una professione, 2007, 232.         

([4]) Cass., Sez. VI, 16.10.2008, n.41183, Borno, CP 2009,2816; Cass,. Sez. VI, 20.6.2007, n. 34200, Mosconi, CP 2006, 2414; Cass., Sez. VI,  24.10.2005, n. 7564, Palma Proietti;  Cass. Sez. VI, 10.4.2003, n. 30590, Bennati, RP 2004, 527; Cass., Sez. V, 11.3.2003, n.17921, Gava, GI 2004, 1707; Cass., Sez VI, 14.2.2001, n. 13124, Meloni, RP 2001,646; Cass., Sez. V 17.10.2001, n. 41142, Coppo, GP 2002, II, 420; Cass., Sez. VI 4.5.2000, n. 12890, Fiorentini; Cass., Sez. VI, 12.2.1999, n. 2652, Cattaneo, CP 2000, 873; Cass., Sez. VI, 22.4.1997, Rosa Brusin, GP 1998, II, 559; Cass., Sez. VI, 25.1.1996, Nicolino, GP 1996, II, 673; Cass., Sez.VI, 11.3.1996 Albertini, CP 1996, 2925;  Cass., Sez. VI, 20.12.1995, Ottobre, CP 1996, 3301; Cass., Sez. VI, 11.5.1990, Mancaniello, RP 1991, 521; Cass., Sez. VI, 29.11.1983, Rosellini, CP 1985, 1058 ; Cass., Sez. VI, 15.11.1985, n. 1207, Rossi, RP 1986, 83; Cass., Sez. IV, 11.5.1966, Rizzo, CPMA 1967, 2012.

([5]) Sulle diverse concezioni dell'atto medico e sulla evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, cfr. Pinelli, La perdermostimolazione oculare al vaglio dei giudici di legittimità: un caso particolare di violazione dell'art.348 c.p., CP 2009, 2818; Cipolla, La responsabilità dell'omeopata per il reato di cui all'art. 348 c.p., tra principi costituzionali, disciplina positiva e orientamenti della giurisprudenza, CP 2006, 2547; Cipolla, Il problema dell'individuazione degli atti della professione medica tutelati ex art. 348 c.p.; in particolare la rilevanza penale degli atti di misurazione della vista e di ginnastica oculare compiuti dagli optometristi, CP 2002, 1677.

([6]) Manzini, op.cit.,626. 

([7]) Pagliaro-Parodi Giusino, Principi di diritto penale.Parte speciale I, 2008, 496. 

([8]) Cipolla, La responsabilità dell'omeopata, cit., 2551.

([9]) Corte cost. 13.6.1983, n.169.

([10]) E' questa l'impostazione seguita, in particolare, da Cass., Sez.VI, 8.10.2002 n.49, Notaristefano, CP 2004, 82 (relativa ad un'attività di consulenza tributaria posta in essere da un soggetto non abilitato alla professione di commercialista), alla cui motivazione si richiama l'ordinanza allegata. Altre sentenze della Suprema Corte, non segnalate nell'ordinanza allegata, più o meno esplicitamente si richiamano all'orientamento interpretativo in questione: così Cass., Sez. VI, 5.7.2006, n. 26829, Russo, RP 2007, 439 (ove si è escluso che atti connessi o strumentali ad attività di competenza degli infermieri, quali lo "scarico" nell'apposito registro dell'avvenuta somministrazione di farmaci, assumano rilevanza penale se compiuti da soggetti non abilitati in assenza dei caratteri della continuità e professionalità); Cass., Sez. VI, 2.2.2010, n. 14603, Pozza, RP 2010, 597 (ove si ammette che anche atti non riservati alla professione di infermiere, quali la effettuazione di iniezioni insuliniche ed intramuscolo, possano assumere rilevanza, ma solo se eseguiti a titolo professionale e non per mero volontariato; Cass., Sez. VI, 25.2.2011, n. 10100 (anche qui, in una fattispecie in cui un consulente del lavoro prestava assistenza fiscale e contabile anche a lavoratori autonomi e imprese, operando quindi nel settore di attività dei commercialisti, si è ritenuto che non occorra una clausola di riserva esclusiva riguardante la specifica prestazione, ma sia sufficiente l'accertamento che la stessa costituisca atto caratteristico della  professione per il cui esercizio manca l'abilitazione); nella giurisprudenza di merito, cfr. P. Taranto 29.12.1989, Fidolino, RP 1990, 265 (relativa ad un soggetto che apriva un ufficio legale per la trattazione di affari stragiudiziali e per attività di consulenza legale, compiendo tali atti sistematicamente e continuativamente); P. Taranto, 25.1.1989, Ferramosca, RP 1989, 1121 (relativa ad un praticante avvocato che svolgeva attività di recupero crediti e consulenza legale, spendendo all'esterno la qualità di avvocato); T.Cagliari, 5.10.1984, Murgia, GM  1986, II, 392, con nota di D'Ambrosio; P.Pontedera, 9.11.1983, Matteoli, FI 1986, II, 479, con nota di Ingroia; P.Vittorio Veneto, 18.2.1975, GM 1976, II, 293. In dottina, cfr., Pagliaro-Parodi Giusino, op.cit., 495; Ariolli-bellini,L'esercizio abusivo della professione tra esigenze di tutela e di rispetto del principio di tassatività della norma penale, CP 2004, 85; Terrusi, Orientamenti giurisprudenziali in tema di abusivismo professionale, GM 1990, II, 599.

([11]) Cass., Sez.VI, 14.2.2001, Meloni, CP 2002, 1388; Cass., Sez.VI, 11.3.1996, Albertini, CP 1996, 2925, con nota di Dell'Anno; P.Roma, 15.5.1989, Bertucci, GM  1990, 599; P.Anagni, 5.5.1988, Cardinali, GM  1990, 599, con nota di Terrusi.

([12]) Cass., Sez.VI, 10.10.2007, n.42790, G.A.; Cass., Sez.VI, 16.10.2001, n.41142, Coppo, GP 2002, II, 420; Cass., Sez.VI, 18.11.1993, Salustri, CP 1995, 2126; Cass., Sez.VI, 28.2.1985, Giannacini, FI 1986, II, 478, con nota di Ingroia; Cass., Sez.VI, 21.6.1993, Bertucci, CP 1995, 916; T.Pisa, 18.6.1984, Matteoli, FI 1986, II, 485, con nota di Ingroia. 

([13]) Cass., Sez.VI, 2.12.1985, Murgia, CP 1987, 1317, con nota di D'Ambrosio.

([14]) Cass., Sez.VI, 25.2.2011, n.10100, Dell'Amico; Cass., Sez.VI, 8.10.2002 n.49, Notaristefano, CP 2004, 82; P.Pontedera, 9.11.1983, Matteoli, FI 1986, II, 487, con nota di Ingroia.