ISSN 2039-1676


22 gennaio 2013

La circoncisione rituale maschile eseguita nonostante il dissenso di uno dei genitori integra il delitto di lesioni personali dolose

Trib. Como, 13 dicembre 2012 (dep. 14 gennaio 2013), Pres. Costi, Est. Mariani

DELITTI CONTRO LA PERSONA – LESIONI PERSONALI – Nozione di malattia – Intervento di circoncisione rituale maschile – Sussumibilità – Consenso di un solo genitore e dissenso dell’altro rispetto all’intervento – Illiceità dell’intervento – Integrazione del reato

La permanente mutilazione conseguente ad un intervento di circoncisione rituale maschile costituisce alterazione anatomica e funzionale del pene, che integra in sé una "malattia" ai sensi dei delitti di lesioni personali. Tale pratica, fondata su precetti di matrice culturale e come tale svincolata da esigenze di natura terapeutica – a differenza dei trattamenti sanitari obbligatori urgenti, o anche solo necessari, finalizzati a migliorare le condizioni di salute del malato – trova quale unico ed imprescindibile presupposto di liceità il consenso dell'avente diritto, e pertanto non può mai essere eseguita contro il volere di colui che vi si sottoponga, ovvero di chi eserciti la potestà dei genitori nei suoi confronti. Integra pertanto il delitto di lesioni volontarie la condotta del genitore non affidatario e quella del medico che, in concorso tra loro, sottopongano un bimbo ad un intervento di circoncisione rituale, essendo ben consapevoli del dissenso espressamente manifestato dal genitore esercente la potestà in via esclusiva.

Riferimenti normativi: art. 582 c.p.

 

DELITTI CONTRO LA PERSONA – LESIONI PERSONALI – Nozione di malattia – Alterazioni permanenti di carattere estetico – Non sussumibilità  

Le alterazioni permanente di carattere anatomico, quando incidano soltanto sul piano estetico, non integrano di per sé la nozione di malattia prevista dall'art. 582 c.p., in quanto non sono in grado di determinare una compromissione sufficientemente apprezzabile dell'assetto funzionale dell'organismo.

Riferimenti normativi: art. 582 c.p.

 

DELITTI CONTRO LA PERSONA – LESIONI PERSONALI – Nozione di malattia – Disturbo post traumatico da stress – Non sussumibilità

Il disturbo post-traumatico da stress sviluppato da un minore vittima di violenza non integra la nozione di “malattia probabilmente insanabile” prevista dall'art. 583 del Codice Penale, in quanto i  turbamenti dell'equilibrio comportamentale, così come gli stati d'ansia, l'insonnia, la depressione o i disturbi del carattere provocati da eventi scioccanti, ancorché prolungati nel tempo e dal decorso imprevedibile, oltre ad essere incapaci di determinare una modificazione della salute psichica dell'individuo sufficientemente apprezzabile, sono guaribili, a differenza delle patologie croniche, anche in presenza di fattori non eccezionali.

Riferimenti normativi: art. 582 c.p.

 

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – Certificato attestante una malattia in realtà non riscontrata da parte di medico operante al di fuori di un ospedale pubblico o di una clinica convenzionata con il servizio sanitario pubblico – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici – Insussistenza – Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità – Sussistenza

Integra il delitto di cui all’art. 481, commi 1 e 2, c.p., e non quello di cui agli artt. 476 e 479 c.p., la condotta del medico regolarmente iscritto all’ordine professionale che, operando al di fuori di un ospedale pubblico ovvero di una clinica convenzionata col servizio sanitario nazionale, formi un certificato attestante falsamente l’insorgenza di una malattia in realtà mai riscontrata, dietro il corrispettivo di un pagamento in denaro.

Riferimenti normativi: artt. 479, 481 c.p.

 

NOTA REDAZIONALE: La sentenza qui pubblicata costituisce uno dei pochi precedenti editi concernenti la pratica della circoncisione rituale: si veda in particolare la rassegna di documenti disponibili sul sito dell’OLIR – Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (clicca qui per scaricare la pagina dedicata al tema della circoncisione rituale). Tra i precedenti giurisprudenziali di merito ivi pubblicati si segnalano, in particolare, cfr. Trib. Milano, 26 novembre 1999, nonché  Trib. Padova, 9 novembre 2007, pubblicato anche in Giur. merito, 2008, n. 10, p. 2590 con nota di V. Plantamura, Brevi note in tema di circoncisione maschile rituale, esercizio abusivo della professione e lesioni. Quest’ultima pronuncia, confermata in secondo grado, è stata poi annullata da Cass. pen., Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 43646, in questa Rivista, con nota di V. Pusateri, La circoncisione maschile cd. rituale non integra – se eseguita per motivi culturali che determinano l’ignoranza inevitabile della legge penale – il reato di esercizio abusivo della professione medica, 22 marzo 2012 (clicca qui per accedervi).

La novità della sentenza qui pubblicata sta nel fatto che – verosimilmente per la prima volta nel nostro Paese a seguito di un giudizio ordinario (il precedente del Tribunale di Milano del 1999 sopra menzionato è costituito da una sentenza di patteggiamento con motivazione estremamente succinta, concernente per di più un caso in cui all'imputato era stato contestato anche di avere sottoposto la figlia a un intervento di infibulazione, oltre che il figlio maschio ad un intervento di circoncisione) – viene riconosciuto che l’intervento di circoncisione rituale maschile integra l’estremo della causazione di una “malattia” ai sensi delle norme sulle lesioni personali, indipendentemente dalla circostanza se l’intervento sia o meno eseguito a regola d’arte e se ad esso conseguano complicanze infettive o di altra natura, dal momento che tale intervento produce in ogni caso una alterazione non solo anatomica ma anche funzionale del pene, non strumentale all’eliminazione di una patologia preesistente (la sentenza del Tribunale di Padova sopra citata aveva invece escluso che un intervento di rimozione del prepuzio senza ulteriori conseguenze dannose per la salute potesse essere inquadrato nel paradigma delle lesioni personali, e la Cassazione non era stata investita della questione in difetto di specifica impugnazione sul punto del p.g.).

Il Tribunale di Como riconosce, invero, che tale intervento possa essere giustificato ex art. 50 c.p. dal consenso del paziente ovvero – trattandosi di minori – dei soggetti che esercitano nei suoi confronti la potestà dei genitori; ma sottolinea come il dissenso di uno di essi (nel caso di specie, addirittura del genitore affidatario in via esclusiva del bimbo) escluda in radice la liceità dell’intervento.

La sentenza tocca altresì, seppure obiter, il tema del criterio di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti di cui all'art. 583 in un delitto a base dolosa come le lesioni personali volontarie ex art. 582 c.p., escludendo in linea di principio la necessità di una specifica indagine sui profili di colpa di un'azione già qualificata come dolosa: affermazione in verità problematica, alla luce del principio costituzionale di colpevolezza e dello stesso art. 59 co. 2 c.p., che parrebbero invece imporre una indagine sui profili di colpa rispetto alla causazione degli eventi dai quali la legge penale fa dipendere la maggiore responsabilità per un fatto pure qualificato, nella sua forma base, come doloso.

Numerosi altri sono, peraltro, i profili di interesse di questa sentenza, peraltro sapientemente motivata, sui quali contiamo di tornare con specifici contributi critici nel prossimo futuro: a cominciare dalla ritenuta non sussumibilità nella nozione di malattia del danno estetico permanente e del disturbo post-traumatico da stress, sino alla valorizzazione del motivo religioso, condiviso dal padre e dal medico che eseguì l’intervento, ai fini della concessione delle attenuanti generiche (sulla rilevanza del motivo culturale in genere rispetto alla responsabilità penale, cfr. altresì i vari contributi pubblicati sulla nostra Rivista, elencati tra i materiali correlati nella colonna a destra di questa pagina).

Rammentiamo, infine, che la tematica della rilevanza penale della circoncisione rituale maschile è stata recentemente oggetto di un acceso dibattito in Germania, originata da una controversa decisione del tribunale di Colonia del quale anche la nostra Rivista ha dato conto (cfr. V. Pusateri, Uno sguardo oltralpe: la Corte d’Appello di Colonia ritiene che la pratica di circoncisione maschile cd. rituale integri reato, 26 settembre 2012) e sfociata oggi nell’approvazione di una legge ad hoc, della quale contiamo di dare prestissimo notizia ai nostri lettori. (F.V.)