ISSN 2039-1676


20 marzo 2019 |

Il concorso omissivo dei sindaci nei fatti di bancarotta commessi dagli amministratori

Nota a Nota a Cass., Sez. V, sent. 11 maggio 2018 (dep. 4 ottobre 2018), n. 44107, Pres. Zaza, Est. Settembre

Contributo pubblicato nel Fascicolo 3/2019

Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

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Abstract. La Suprema Corte, con la sentenza annotata, riaccende i riflettori sul dibattuto e complesso tema della responsabilità penale dei sindaci per concorso omissivo nei fatti di bancarotta commessi dagli amministratori di società commerciali. Il tema viene affrontato con un taglio dogmatico evidenziando, da un lato, l’interpretazione giurisprudenziale delle due clausole di integrazione suppletiva (artt. 40 cpv. e 110 c.p.) – che costituiscono, nel loro intreccio, il paradigma ascrittivo utilizzato dalla giurisprudenza per chiamare i sindaci a rispondere di omesso impedimento del reato altrui – dall’altro, l’arbitraria obliterazione del segmento volitivo del dolo mediante il ricorso alla teorica dei c.d. segnali di allarme. Il bilancio complessivo, “redatto” con un continuo sguardo ai principi di responsabilità per fatto proprio, materialità e colpevolzza, vuole stimolare una riflessione critica, auspicando un uso più corretto delle clausole di integrazione suppletiva ed un reale accertamento di tutti gli elementi del dolo.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il caso di specie e la sentenza della V Sezione. – 3. Il modulo omissivo improprio ex art. 40 cpv c.p. e i relativi problemi. – 3.1. Il modulo omissivo improprio. Poteri direttamente o indirettamente impeditivi (continua). – 3.2. (segue) Il modulo omissivo improprio. Poteri tipici e poteri atipici. – 4. Il modulo omissivo improprio concorsuale: la fattispecie concorsuale eventuale e l’accertamento del nesso causale. – 5. Il dolo: segnali d’allarme e distinzione tra momento intellettivo e momento volitivo dell’elemento psicologico del reato.