ISSN 2039-1676


15 aprile 2019 |

Per la rimessione delle indagini sui reati della polizia giudiziaria

 

1. Il rinnovarsi di deviazioni operative nella condotta di appartenenti alla polizia giudiziaria. – Ci vuole una norma che proibisca il selfie da parte di una forza di polizia che pretenda di indagare su reati attribuiti ad uno dei suoi appartenenti in servizio presso la stessa sede alla quale spettano le investigazioni. Il codice di procedura penale non prevede una deroga in tema di competenza per territorio come quella dettata dall’art. 11 c.p.p. per i magistrati. Nulla vieta, quindi, che si instauri un procedimento presso l’ufficio giudiziario nel cui ambito territoriale svolge le funzioni di polizia giudiziaria l’agente o l’ufficiale indagato. Né le norme organizzative interne precludono al pubblico ministero di attribuire la conduzione delle indagini allo stesso corpo di polizia cui appartiene il soggetto sottoposto alle indagini.

Le pagine di cronaca giornalistica restituiscono con desolante ripetitività notizie di morti sospette di persone comunque affidate alla custodia delle forze dell’ordine. Grande risonanza mediatica hanno avuto i casi di Giuseppe Uva e di Federico Aldrovandi, così come il più recente episodio di Stefano Cucchi, il giovane romano deceduto in ospedale nel periodo immediatamente successivo al suo arresto eseguito dai carabinieri.

Il caso Cucchi rimanda a un tragico copione che trasforma la custodia di polizia in un luogo destinato a propiziare l’esito letale nell’arco di pochi giorni, se non di poche ore[1]. Così, Giuseppe Uva venne accompagnato in caserma durante la notte dai carabinieri perché con un amico stava spostando alcune transenne in mezzo alla strada. Alle cinque e quarantacinque del mattino egli fu ricoverato all’Ospedale di Varese per essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Alle dieci e trenta del mattino era morto. Anche Federico Aldrovandi morì una notte sull’asfalto di una pubblica via a Ferrara, a seguito di un alterco con la polizia. La morte venne attribuita a percosse da schiacciamento inflitte quando il ragazzo era già ammanettato.  

Il fenomeno ha assunto dimensioni tanto allarmanti che con il recente d. lgs. n. 123 del 2018 è stata introdotta nell’ordinamento penitenziario, all’art. 11 comma 7, una disposizione relativa alla visita medica alla quale il detenuto deve essere sottoposto all’ingresso in carcere. Il medico deve annotare «immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subìto violenze o maltrattamenti e, fermo l’obbligo di referto, ne dà comunicazione al direttore dell’istituto e al magistrato di sorveglianza».

 

2. Omissioni, ritardi e depistaggi: una “giustizia imbrigliata”. – Tutta la casistica desumibile dall’esperienza più recente svela un identico aspetto patologico sul piano processuale: le indagini sui reati addebitati ad appartenenti alla polizia giudiziaria sono contrassegnate da ritardi e deviazioni che ne frenano l’efficacia.

Clamorose negligenze nella raccolta e nella conservazione di prove decisive ovvero omissioni e ritardi nell’avvio di tempestivi accertamenti medici costituiscono il filo conduttore che ricollega, nel corso di mezzo secolo, il caso Egidi agli episodi più recenti. Nelle vicende Cucchi e Aldrovandi si sono dovuti celebrare processi bis, con investigatori imputati di reati quali il rifiuto di atti di ufficio, la falsa testimonianza e il favoreggiamento.

L’attività ostruzionistica rispetto alle indagini relative ad operazioni di polizia può sconfinare talvolta persino nella costruzione di prove false. Procedimenti per reati di falso sono stati instaurati in relazione al caso Cucchi e alle vicende verificatesi nel corso del G8 di Genova: le indagini sull’irruzione della polizia nella scuola Diaz hanno fatto registrare tentativi delle forze dell’ordine di giustificare, a posteriori, la perquisizione locale e l’arresto degli occupanti attraverso il simulato ritrovamento nel cortile della scuola di due bottiglie molotov.

Imbarazzanti situazioni di paralisi dell’iter processuale, avvitato su se stesso, hanno caratterizzato il travagliato percorso del procedimento sul caso Uva. L’ordine di ulteriori indagini impartito dal GIP si è scontrato con la pervicace volontà di archiviare manifestata da un pubblico ministero il quale non solo non aveva provveduto subito alla iscrizione della notitia criminis e dei nominativi degli indagati, ma aveva omesso il compimento di essenziali atti di indagine, venendo infine ad ottemperare all’ordine del giudice in modo limitato e inconferente. Il muro di gomma opposto dalla pubblica accusa, superato solo da una successiva ordinanza di imputazione coatta, ha dato luogo a un procedimento disciplinare che si è concluso con il trasferimento del magistrato originariamente incaricato delle indagini.

Ritardi e inefficienze nella conduzione delle indagini nei confronti della polizia giudiziaria appaiono tanto più gravi in quanto l’uso della violenza fisica o morale nei confronti di persone comunque private della libertà personale rappresenta l’unica fattispecie in relazione alla quale la Costituzione configura un preciso obbligo di punizione, in deroga alla prevalente struttura in chiave di disposizioni di principio delle norme costituzionali[2]. Viene infatti in rilievo lo snodo centrale del rapporto tra individuo e autorità statale che abdica al suo dovere di protezione dei cittadini.

Eppure non solo questa norma è rimasta inattuata fino alla recente legge, peraltro insoddisfacente, sul reato di tortura. Destano allarme anche le dichiarazioni di un membro dell’attuale Governo secondo cui «carabinieri e polizia devono poter fare il loro lavoro. Se devo prendere per il collo un delinquente, lo prendo. Se cade e si sbuccia un ginocchio, sono cazzi suoi… Idiozie come questa legge espongono le forze dell’ordine al ricatto dei delinquenti»[3].

La piena attuazione dell’art. 13 comma 4 della Costituzione implica l’elaborazione di norme processuali tali da garantire l’effettività e la rapidità delle indagini nei confronti delle forze di polizia cui sono addebitati abusi e violenze nei confronti di soggetti privati della libertà personale.

Anche la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo enuclea quale implicazione del divieto di tortura di cui all’art. 3 della Convenzione la necessità di una «inchiesta effettiva ed approfondita» nei confronti dei responsabili, inchiesta che deve «essere avviata e condotta con celerità». Nel caso Cestaro contro Italia, relativo ai fatti del G8 di Genova, la Corte si è «rammaricata che la polizia italiana si sia potuta rifiutare impunemente di fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria alla identificazione degli agenti che potevano essere coinvolti negli atti di tortura» (Corte EDU, 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia).

Emerge quindi in modo marcato l’esigenza di assicurare imparzialità e distacco nelle operazioni di raccolta degli elementi di prova e nella conduzione delle indagini nei confronti degli appartenenti alla polizia che hanno rapporti di collaborazione con i magistrati del pubblico ministero chiamati a indagare su di essi.

 

3. Una riflessione sul modello francese. – Si rende quindi necessaria una riforma urgente sul piano della competenza a condurre le indagini.

Una indicazione di particolare rilievo viene dall’ordinamento francese che conosce da tempo risalente ipotesi di deroga alla competenza territoriale per i procedimenti relativi ad appartenenti alla polizia giudiziaria. Concepito originariamente negli anni Trenta del secolo scorso come foro privilegiato destinato a far da scudo alle forze dell’ordine impegnate nella lotta alla criminalità, l’istituto ha subìto numerose modifiche e persino abrogazioni, per approdare recentemente ad una fisionomia che ne rivela la ratio di tutela di una buona amministrazione della giustizia, nella prospettiva di garantire l’imparzialità del giudice.

A norma dell’art. 43 code de procédure pénale, così come modificato dalla legge n. 222/2019, nei procedimenti in cui figura come indagato o come persona offesa un militare della gendarmeria nazionale, un funzionario della polizia nazionale giudiziaria, delle dogane o della amministrazione penitenziaria o un altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che per l’esercizio delle sue funzioni abitualmente lavora a fianco di magistrati o funzionari dell’amministrazione giudiziaria, il procuratore generale, d’ufficio o a richiesta del procuratore della Repubblica e della persona interessata, può rimettere il procedimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale più vicino tra quelli dello stesso distretto di corte d’appello. La stessa norma si applica anche nei casi in cui indagato o persona offesa dal reato sia un magistrato o un avvocato.

Si tratta, all’evidenza, di una rimessione facoltativa disposta dal procuratore generale con ampia discrezionalità, caratteristica, questa, che rende improponibile il modello francese nel nostro ordinamento per la sua palese incompatibilità con la precostituzione del giudice dettata dall’art. 25 Cost. E’ però di grande rilievo la scelta di assimilare gli operatori di polizia giudiziaria ai magistrati, prevedendo anche per i primi un foro diverso da quello in cui essi svolgono le loro funzioni. Non c’è dubbio infatti che siano proprio i legami cementati da risalenti familiarità operative tra polizia e magistratura di una certa sede giudiziaria a rendere quest’ultima manifestamente inidonea a garantire quella naturale neutralità che assicura l’accertamento della verità in relazione a fatti di difficile ricostruzione quali sono quelli attinenti alle deviazioni nell’operato di chi è preposto alla tutela della legalità.

A ben vedere è anche la nostra Costituzione a richiedere un trattamento omogeneo tra polizia e magistratura in questa materia. L’art. 109 stabilisce che l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria ed enfatizza così uno stretto legame tra il magistrato e gli uomini del suo osservatorio avanzato, una familiarità operativa che non consente di ritenere sufficientemente protetto il valore della imparzialità quando sulle indagini pesano i vincoli generati dalla collaborazione voluta dalla norma costituzionale, non meno che le inevitabili remore avvertite da esponenti di corpi di polizia chiamati ad indagare sui colleghi a loro più vicini.

 

4. La proposta di un art. 11 ter c.p.p.: la rimessione obbligatoria dei procedimenti per reati addebitati alla polizia giudiziaria. – La normativa idonea a dare attuazione all’orientamento fin qui messo a fuoco può essere facilmente delineata sulla falsariga dell’art. 11 c.p.p. riguardante la competenza per i procedimenti nei confronti di magistrati. Il meccanismo automatico di deroga alle norme dettate per il riparto della giurisdizione ratione loci è pienamente in linea con il principio costituzionale della precostituzione del giudice in quanto esclude ogni discrezionalità nella scelta della nuova sede giurisdizionale, che è designata sulla base della tabella A prevista dall’art. 1 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Si potrebbe quindi introdurre un nuovo articolo 11 ter nel codice di procedura penale al fine di disciplinare la competenza per i procedimenti relativi a reati addebitati ad appartenenti alla polizia giudiziaria. Rispetto al modello contenuto nell’art. 11 c.p.p. si potrebbe però configurare un regime più restrittivo. In primo luogo la deroga alle regole della competenza ordinaria dovrebbe essere operante solo per i reati commessi da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nell’esercizio delle loro funzioni. La ratio del rafforzamento della imparzialità operativa nelle indagini e nel giudizio si rende necessaria solo là dove viene ad emergere l’offesa agli interessi di una corretta gestione dei poteri coercitivi e di investigazione demandati agli operatori di polizia.

In secondo luogo, non sembra opportuno prevedere la deroga alla competenza del giudice precostituito quando l’esponente della polizia giudiziaria assume la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato.

Questa disciplina è indubbiamente più ridotta rispetto a quella prevista per i procedimenti riguardanti i magistrati e appare pienamente giustificata sul piano costituzionale[4]. Gli art. 13 c. 4 e 109 ritagliano un’area ristretta in cui l’efficacia della repressione esige un regime di particolare intensità. E ciò basta ad offrire un razionale fondamento alla regolamentazione differenziata tra magistratura e polizia giudiziaria.

 

 


[1] V. la inquietante rassegna di L. Manconi – V. Calderone, Quando hanno aperto la cella. Storie di corpi offesi. Milano, 2013.

[2] V. A. Pugiotto, Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c’è, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2014, p. 129 ss.

[3] Sono le parole di Matteo Salvini, riprodotte nell’articolo: “Salvini: No al reato di tortura, la polizia deve fare il suo lavoro”, in Repubblica.it, 25 giugno 2015. Sul punto v. E. Dolcini, Carcere: problemi vecchi e nuovi. “Se uno cade e si sbuccia un ginocchio…”, in questa Rivista, 19 novembre 2018.

[4] La proposta di un art. 11-ter in materia di competenza per i procedimenti riguardanti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria potrebbe essere così formulata: «1. I procedimenti per reati commessi da un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle sue funzioni che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge. 2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d’appello determinato ai sensi del medesimo comma 1. 3. I procedimenti connessi a quelli previsti dal primo e dal secondo comma sono di competenza del giudice individuato a norma del comma 1